Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, BVGE 2019 I/6
Entscheidungsdatum
13.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Principio inquisitorio e onere della prova 2019 I/6

BVGE / ATAF / DTAF I 63

2019 I/6 Estratto della decisione della Corte IV nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione D–6598/2019 del 4 febbraio 2020 Delimitazione tra il principio inquisitorio e l'onere della prova. Regole applicabili nel contesto della determinazione dell'età di un richiedente l'asilo che si pretende minorenne. Art. 12 PA. Art. 8 CC. Art. 6, art. 17 cpv. 3 e cpv. 3 bis LAsi.

  1. Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accer- tamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova (consid. 5.1‒5.3).
  2. L'onere della prova della minore età incombe al richiedente l'asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo, se l'interessato non riesce a rendere verosimile la pretesa minore età, egli sarà te- nuto ad assumersene le conseguenze, venendo considerato maggio- renne (consid. 5.4).
  3. Nel caso di risultati inequivocabili emergenti dai metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età vi è solo un mar- gine limitato per procedere ad un apprezzamento delle prove. La produzione di documentazione a valore probatorio ridotto non permette di rimettere in discussione le risultanze di accertamenti medici indicanti un indizio molto forte di maggiore età (consid. 6.1, 6.3‒6.5).
  4. La « tazkira » afgana possiede un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, le indicazioni temporali re- lative alla data di nascita contenute in una « tazkira » possono non rispecchiare l'età effettiva (consid. 6.2). Abgrenzung zwischen Untersuchungsgrundsatz und Beweislast. An- wendbare Regeln im Kontext der Bestimmung des Alters eines angeb- lich minderjährigen Asylsuchenden. Art. 12 VwVG. Art. 8 ZGB. Art. 6, Art. 17 Abs. 3 und Abs. 3 bis AsylG.
  5. Bleibt eine Tatsache trotz vollständiger Feststellung des rechtser- heblichen Sachverhalts unbewiesen, ist auf die Regeln zur Beweis- lastverteilung abzustellen (E. 5.1‒5.3).

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  1. Die Beweislast für die Minderjährigkeit obliegt der asylsuchenden Person. Wurde der Sachverhalt abschliessend festgestellt und ist es dem Betroffenen nicht gelungen, die behauptete Minderjährig- keit glaubhaft zu machen, hat er die Folgen zu tragen und wird als volljährig betrachtet (E. 5.4).
  2. Bei eindeutigen Ergebnissen der in der Schweiz angewendeten Methoden zur medizinischen Altersbestimmung bleibt nur wenig Raum für die Beweiswürdigung. Ergebnisse von medizinischen Abklärungen, die ein sehr starkes Indiz für die Volljährigkeit dar- stellen, können durch die Vorlage von Unterlagen mit reduziertem Beweiswert nicht in Frage gestellt werden (E. 6.1, 6.3‒6.5).
  3. Die afghanische « Tazkira » ist von reduziertem Beweiswert. Auch bei Vorliegen des Originals besteht die Möglichkeit, dass die darin enthaltenen zeitlichen Angaben über das Geburtsdatum nicht dem wirklichen Alter entsprechen (E. 6.2). Délimitation entre le principe inquisitoire et le fardeau de la preuve. Règles applicables dans le contexte de la détermination de l'âge d'un requérant d'asile qui prétend être mineur. Art. 12 PA. Art. 8 CC. Art. 6, art. 17 al. 3 et al. 3 bis LAsi.
  4. Lorsqu'un fait n'a pas pu être prouvé nonobstant une instruction complète des faits juridiquement pertinents, il convient de se ré- férer aux règles de la répartition du fardeau de la preuve (consid. 5.1–5.3).
  5. Le fardeau de la preuve de la qualité de mineur incombe au requé- rant d'asile. En présence d'une instruction des faits exhaustive, l'intéressé qui ne parvient pas à rendre vraisemblable sa préten- due minorité devra en assumer les conséquences et sera considéré comme une personne majeure (consid. 5.4).
  6. En présence de résultats univoques des méthodes utilisées en Suisse pour la détermination médicale de l'âge, la latitude pour procéder à une appréciation des preuves est limitée. La production de documents ayant une force probante réduite ne permet pas de remettre en cause les résultats d'examens médicaux représentant un indice très fort de la majorité du requérant (consid. 6.1, 6.3– 6.5).

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  1. La force probante de la « tazkira » afghane est réduite. Il existe la possibilité que les indications temporelles relatives à la date de naissance ne reflètent pas l'âge effectif même sur un exemplaire authentique (consid. 6.2).

A., cittadino afghano (si seguito: anche ricorrente), ha depositato una do- manda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2019, pretendendosi minorenne e versando agli atti copia della tazkira (cfr. consid. 6.2) indicante che alla data di rilascio, ossia il 3 aprile 2018 (14.01.1397 secondo il calendario solare) egli avrebbe avuto l'apparenza di una persona di 15 anni. Il 18 settembre 2019, il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'auto- rità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha informato il richiedente asilo della possibile competenza della Bulgaria per il tratta- mento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione), GU L 180/31 del 29.6.2013 (di seguito: regolamento Dublino III), prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in ap- plicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), nonché la propria volontà di considerarlo maggiorenne in quanto questi non sarebbe stato in misura di rendere verosimile l'asserita minore età. Il richiedente asilo si è opposto. Con decisione del 23 settembre 2019 la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronun- ciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Il 1 o ottobre 2019 l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinan- zi al Tribunale amministrativo federale, il quale, con sentenza dell'8 otto- bre 2019, ha accolto il gravame retrocedendo gli atti all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria, non essendo la questione dell'età del medesimo stata sufficiente acclarata. In riscontro a quanto precede, il 15 ottobre 2019, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una

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perizia per determinare l'età del richiedente l'asilo. Le risultanze della stes- sa, inoltrate all'autorità di prima istanza il 6 novembre 2019 e basate su un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavi- colari) svolti il 24 ottobre 2019 hanno stabilito che l'età minima di A. sa- rebbe di 18.75 anni (età probabile tra i 20 e i 24 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicola- ri che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 19 anni (23.6 anni con deviazione standard di 2.6 anni) e dall'esame odontostomatologico in- dicante un limite inferiore di 18.5 anni (media di 20.5 anni). Il 24 ottobre 2019 l'insorgente ha trasmesso alla SEM la tazkira in origi- nale, la quale, il giorno seguente, è stata sottoposta ad un controllo comple- mentare sull'autenticità. Il 15 novembre 2019, la SEM ha reso partecipe il richiedente asilo circa il risultato della perizia medica in parola, consegnandogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo. Il 3 dicembre 2019 l'autorità di prima istanza ha emesso una nuova deci- sione per il cui tramite non entrava nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciava il trasferimento del ri- chiedente verso la Bulgaria ritenendolo nuovamente maggiorenne. Il 12 dicembre 2019 A. ha contestato pure il summenzionato provvedimen- to con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Dai considerandi: 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel me- rito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i cri- teri previsti dal regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indi- viduato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, es- pressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

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3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interes- sato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 regolamento Dublino III). La valutazione ope- rata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richie- dente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'au- torità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F–6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E–6725/2015 del 4 giungo 2018). 4. 4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Già durante la prima audizione del 18 settembre 2019 quest'ultimo non avrebbe fornito elementi credibili in relazione al suo contesto personale, alla sua cerchia famigliare, all'espe- rienza lavorativa nonché alla dichiarata minore età. ln primo luogo, le alle- gazioni del richiedente asilo in merito alla ricostruzione della sua biografia sarebbero risultate divergenti e inconsistenti su punti essenziali. In concre- to, questi avrebbe reso indicazioni incoerenti, vaghe e contradditorie sul preteso suo analfabetismo e circa quello della madre. Egli avrebbe dappri- ma affermato, che quest'ultima, che avrebbe parlato dari, non saprebbe né leggere né scrivere per poi successivamente dichiarare che sarebbe stata proprio sua madre a indicargli la data di nascita secondo il calendario gre- goriano (ossia il 1 o maggio 2003) ed a insegnargli a leggere il corano scrit- to in arabo. ln seguito, questionato interpellato sull'età della madre e del fratello, nonché circa quella del padre al momento della morte, l'insorgente avrebbe palesemente tergiversato affermando, tra le altre cose, di aver vis- suto da suo zio paterno sin dal compimento degli otto anni senza tuttavia saper quantificare in maniera precisa la durata di tale soggiorno. Il richie- dente l'asilo avrebbe quindi asserito che sarebbe stata ancora la genitrice a dirgli che aveva otto anni quando si sarebbe trasferito dallo zio. La SEM ha quindi osservato come l'insorgente avrebbe dimostrato a più riprese di avere una concezione del tempo, essendo infatti in grado di indicare, ad esempio, quanto tempo fosse trascorso dall'ottenimento della tazkira al suo espatrio, la data di tale avvenimento secondo calendario gregoriano e la durata del transito al confine tra Iran e Turchia. Ciò lascerebbe intendere che questi abbia usato il pretesto dell'analfabetismo per relativizzare la va- ghezza delle sue risposte. Sarebbe altresì doveroso sottolineare che l'insor- gente avrebbe dichiarato di aver iniziato a lavorare come contadino all'età

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di quattordici anni, senza saper descrivere come avesse trascorso le gior- nate prima dell'inizio di tale attività. Ora, visto che l'interessato avrebbe dichiarato di avere sedici anni e di averne avuti quattordici all'inizio dell'at- tività quale bracciante, risulterebbe alquanto improbabile l'assenza di in- formazioni circa il trascorrere del periodo di tempo risalente a soli due anni addietro. Pertanto, anche in questo caso, la natura inconsistente delle sue dichiarazioni non renderebbe credibile il suo racconto. D'altro canto, nel corso della predetta audizione, il richiedente l'asilo si sarebbe sbagliato a più riprese sulla sua stessa età. Questi avrebbe dapprima addotto di essere nato il 1 o maggio 2003 e di avere quindi sedici anni già compiuti, allegan- do che sarebbe stata sua madre a comunicarglielo prima della sua partenza dall'Afghanistan. Successivamente avrebbe però affermato di aver intra- preso il viaggio otto mesi prima di arrivare in Svizzera e di essere partito dall'Afghanistan quando già aveva sedici anni. Ebbene, tali affermazioni non collimerebbero affatto fra loro. Infatti, avendo egli dichiarato di essere partito il primo mese del 2019 secondo il calendario gregoriano, al mo- mento della sua partenza avrebbe dovuto avere quindici anni e non sedici come asserito. Non di meno, sussisterebbero anche delle palesi inconsi- stenze relativamente alle relazioni famigliari, non avendo a titolo esempli- ficativo l'insorgente saputo indicare l'età dei cugini nonostante il lungo pe- riodo passato presso lo zio. Per di più, il richiedente l'asilo non avrebbe fornito alla SEM alcun documento suscettibile di comprovare la sua iden- tità oltre alla tazkira che indicherebbe che nel 1397 calendario solare quest'ultimo avrebbe avuto l'aspetto di un quindicenne. Tale documento avrebbe però un valore probatorio estremamente basso dal momento che non attesterebbe una data di nascita effettiva, bensì una mera indicazione sull'aspetto fisico della persona fondata su approssimazioni soggettive. Lo stesso, pur non riportando indizi di falsificazione come da analisi fatta alle- stire il 25 ottobre 2019 dalla SEM, non permetterebbe di rimettere in dis- cussione il valore degli accertamenti medici svolti onde determinare l'età dell'insorgente. La perizia del 6 novembre 2019 avrebbe invero stabilito che l'età probabile di quest'ultimo si situerebbe tra i 20 ed i 24 anni, che la sua età minima sarebbe di 18.75 anni e che, di conseguenza, sarebbe pos- sibile escludere formalmente che quest'ultimo abbia meno di 18 anni. Per- tanto, la data di nascita dichiarata, ossia il 1 o maggio 2003, andrebbe cate- goricamente esclusa. (...) si evincerebbe che entrambe le investigazioni indicherebbero un’età minima superiore a 18 anni, risultanze da ritenere quale indizio molto forte di maggiore età. 4.2 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della au- torità inferiore. In primo luogo, la conclusione secondo la quale la tazkira,

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seppur priva di indizi di falsificazione avrebbe un valore probatorio ridotto alla luce degli accertamenti medici esperiti non sarebbe condivisibile. La SEM avrebbe infatti misconosciuto la giurisprudenza del Tribunale ammi- nistrativo federale, la quale riguarderebbe i casi in cui non sarebbero stati depositati agli atti documenti d'identità. In specie, non si sarebbe dovuto ignorare il contenuto della prova documentale addotta dal ricorrente, la quale conterrebbe altresì una fotografia riconducibile alla persona del ri- chiedente l'asilo. Sebbene la perizia medico-legale indichi un'età minima superiore ai 18 anni, una riduzione del valore probatorio della tazkira non apparrebbe in linea con l'intento argomentativo di questo Tribunale ammi- nistrativo federale, il quale sembrerebbe piuttosto legato all'apprezzamen- to generale del quadro probatorio e riferirsi a casistiche con risultanze scarne o contraddittorie. D'altro canto, prosegue il patrocinatore dell'insor- gente, trattandosi di un richiedente l'asilo analfabeta con frammentarie concezioni del tempo, sarebbe necessario fare riferimento ad un'altra sen- tenza del Tribunale amministrativo federale relativizzante gli indicatori d'inverosimiglianza. Nel caso de quo il ricorrente non avrebbe saputo in- dicare le età dei fratelli fornendo però delucidazioni circa il tempo trascor- so tra l'ottenimento della tazkira ed il suo espatrio, la data di tale avveni- mento secondo il calendario gregoriano e la durata del transito tra Iran e Turchia. Analizzate nel complesso, le affermazioni del ricorrente lascereb- bero trasparire molti elementi di vissuto concreti, dettagliati e plausibili, cosa che imporrebbe una valutazione di verosimiglianza nella logica della probabilità preponderante. Nel caso di specie la questione oggetto di anali- si preliminare sarebbe anzitutto la minore età dell'insorgente per la quale vi sarebbero sia elementi a favore ‒ la tazkira la cui autenticità sembrereb- be confermata ‒ che a sfavore ‒ una perizia medico-legale effettuata sulla base di un campione di popolazione di diversa provenienza rispetto al ri- chiedente. In definitiva, dinanzi a due fattori valutativi di senso opposto, sarebbe proprio nelle allegazioni del ricorrente che andrebbe rinvenuto quel catalogo di elementi in grado di indicare se la minore età appaia più o meno plausibile di un'eventuale maggiore età. In questa fase del ragio- namento il dubbio dovrebbe essere valutato in favore della minore età e non il contrario in ossequio alla giurisprudenza in materia di tutela dei di- ritti del fanciullo. In altri termini, conclude la rappresentanza legale, in specie non parrebbero sussistere sufficienti fattori per escludere la minore età allegata dal ricorrente. Ciò nondimeno, se l'autorità avesse voluto es- cluderla, avrebbe altresì dovuto procedere ad un'interrogazione comple- mentare al fine di poter ancorare il proprio giudizio su elementi oggettivi, concreti e realmente convincenti.

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5.1 Nelle procedure d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circo- stanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illi- mitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). 5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del TAF D‒3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D‒1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale amministrati- vo federale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (DTAF 2012/21 consid. 5 e riferimenti citati). 5.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sul- la ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istrut- torie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del TAF D‒3567/2019 consid. 5.3; D‒5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A‒2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6; 133 V 216 consid. 5.5; 133 V 216 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.150). 5.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che in- combe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004

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n. 30 consid. 5.1 pag. 208; 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 seg.; 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188; sentenze del TAF D‒3567/2019 consid. 5.4 ; E‒4768/2017 del 4 luglio 2019 consid. 3.1; MATTHIEU CORBAZ, La déter- mination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, vol. II, 2015, pag. 31 seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esau- stivo e corretto (cfr. consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di cau- sa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187; sen- tenze D‒5091/2019 consid. 6.3 e E‒4768/2017 consid. 3.1). 5.5 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5; DTAF 2009/54 consid. 4.1; GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 209; sentenze del TAF D‒3567/2019 consid. 5.5; E‒5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scola- stico (cfr. sentenze del TAF E‒5386/2019; D‒858/2019 del 26 febbraio 2019; E‒7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3 bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del TAF F‒5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. consid. 5.1‒5.4 e riferimenti citati). 5.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fon- dati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi del soggetto, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo in- fluenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello

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sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad in- dizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debol- mente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione me- dica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli ri- spettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D–3567/2019 consid. 5.6). 5.7 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informa- zioni scritte ai sensi dell'art. 49 della PC (RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle pro- ve (art. 40 PC e art. 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. sentenza del Tribunale D–3567/2019 consid. 5.7, prevista per la pubblicazione; per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5‒6; DTF 122 V 157). 6. 6.1 Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popo- lazione afgana appare privo di rilevanza. È infatti legittimo attendersi che

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le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti medici siano se del caso in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale amministrativo federale si sostituisca alle valutazioni degli esperti. Il fatto stesso che l'assenza di campionatura etnica riferibile sia stato menzionato denota invero che la questione sia stata considerata nell'allestimento del rapporto medico (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3). D'altro canto, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare ab- bia rilevato un'età minima inferiore a 18 anni non è decisivo. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurispru- denza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è infatti contrad- dittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto parti- colarmente concludente (cfr. consid. 5.6). 6.2 Per quanto riguarda la tazkira versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di si- curezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nem- meno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentra- lizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione af- gana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2; sentenza del TF 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; sentenza del TAF D‒4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5; Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Country Information Report ‒ Afghanistan, 27.06.2019, pag. 51‒53, < https://dfat.gov.au/aboutus/publications/ Documents/country-information-report-afghanistan.pdf >, consultato il

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17.12.2019; Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan: Description and samples of the Tazkira booklet and the Tazkira certificate; information on security features, 16.09.2011, < http://www.refworld.org/ docid/4f1510822.html >, consultato il 17.12.2019). 6.3 Nel caso che ci occupa, come lo ha sottolineato il ricorrente, nella tazkira non sono stati riscontrati indizi di falsificazione. Ciò nonostante, visto quanto precede, il valore probatorio della stessa rimane limitato an- che in assenza di siffatti indicatori. Ciò a maggior ragione dal momento che in specie essa non indica alcuna data di nascita, limitandosi a riportare che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto l'aspetto di una persona di quindici anni. Ebbene, vien da sé che una tale indicazione non è concludente, in particolare laddove si confronti la presunta età attuale di sedici anni da essa derivante (considerata la data di emissione del 3 aprile 2018) con quanto sancito dagli accertamenti medici. 6.4 Del resto, nel corso della procedura di prima istanza il richiedente asilo ha fornito informazioni parziali e frammentarie circa la sua stessa data di nascita, affermando che la medesima gli sarebbe stata comunicata secondo il calendario gregoriano ‒ non in uso nella sua regione d'origine ‒ dalla madre, la quale si sarebbe altresì prodigata per insegnarli lettura del corano scritto in Arabo. Ebbene, vien da sé che ciò mal si sposi con le sue contestuali asserzioni in merito al fatto che la genitrice sarebbe stata analfabeta non sapendo né leggere né scrivere nemmeno nella lingua loca- le ([...]). Ma non finisce qui. L'interessato ha infatti dapprima affermato di essere nato il 1 o maggio 2003 e di avere pertanto sedici anni già compiu- ti al momento dell'audizione svoltasi il 18 settembre 2019. Sennonché, egli ha dichiarato che avrebbe lasciato il proprio paese otto mesi prima di giun- gere in Svizzera, e meglio, nel primo mese del 2019. Nel medesimo con- testo l'insorgente ha però inspiegabilmente asserito di avere già sedici anni al momento dell'espatrio, cosa che non collima con la predetta data di na- scita, dal momento che nel primo mese del 2019 avrebbe invece dovuto avere ancora quindici anni ([...]). A tutto ciò si aggiunge un'illustrazione inconsistente in merito ai membri della sua comunità famigliare ed alle mansioni svolte in patria ([...]). È inoltre pretestuoso ricondurre le carenze in parola alla sola pretesa scarsa alfabetizzazione, dal momento che l'in- sorgente ha saputo dirimere con una certa sensatezza eventi successivi quali la data di partenza dall'Afghanistan, la durata del viaggio ed il perio- do di permanenza al confine tra Iran e Turchia ([...]). Il presunto analfa- betismo mal si sposa del resto con il fatto che l'insorgente pare essere stato in grado di aprire e gestire con regolarità un profilo Facebook a suo nome

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(cfr. risultanze processuali) e con quanto da lui stesso dichiarato, ossia di saper a sua volta leggere il corano ([...]). 6.5 Anche tenendo in considerazione la tazkira, è quindi difficile ri- mettere in discussione le inequivocabili risultanze degli accertamenti me- dici svolti, i quali, come detto, hanno sancito un indizio molto forte di maggiore età. Ciò a maggior ragione vista l'esistenza di aspetti incongruen- ti nel suo narrato. Inoltre, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. Come già esposto a margine, in presenza di un complesso fattuale sufficientemente acclarato, è al richie- dente che va imputata l'assenza di prova ‒ da intendersi al grado della verosimiglianza ‒ quanto all'asserita minore età. 6.6 In definitiva, v'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età.

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