Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun
Rif.:Coira, 15 marzo 2006Comunicata per iscritto il: BK 06 14 Decisione Camera di gravame PresidenzaVicepresidente Bochsler GiudiciRehli e Hubert AttuarioCrameri —————— Visto il gravame di A., querelato ed impugnante, contro il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 23 gennaio 2006, comunicato il 24 gennaio 2006, in re D., B., querelante ed opponente al gravame, contro l’impugnante, concernente delitti contro l'onore di pubblici funzionari o autorità (carico dei costi), è risultato:
2 A.Con decreto del 23 gennaio 2006, comunicato il 24 gennaio 2006, la Procura pubblica dei Grigioni ha abbandonato il procedimento penale per delitti contro l’onore di pubblici funzionari ai sensi dell’art 169 LGP a carico di A., reputando che non erano adempite le condizioni per ammettere che la taccia di cucù nei confronti di D. era un’ingiuria conformemente all’art. 177 cpv. 1 CP. La tassa d’istruttoria di fr. 400.-- è stata accollata al querelato (cifra 2 del decreto). B.Con gravame del 10 febbraio 2006 A. è insorto contro il decreto d’abbandono ed ha in sostanza chiesto di annullare il carico delle spese di procedura. La Procura pubblica ha proposto la reiezione del gravame. La Camera di gravame considera : 1.Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tri- bunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati (decreti di rifiuto e d’abbandono). Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il danneggiato può presentare gravame contro decreti di rifiuto e d’abbandono (art. 81 e 82 LGP). Il gravame dev’essere motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del decreto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Oggetto del gravame è il decreto d’abbandono della Procura pubblica in quanto esso ha per oggetto l’addossamento dei costi al querelato. L’impugnante censura il carico dell’importo di fr. 400.--. A tal riguardo manifestamente egli subisce un danno patrimoniale ed è quindi legittimato a proporre gravame. Presentato poi nella dovuta forma e tempestivamente, esso è ricevibile in ordine. 2.L’impugnante fa valere che non gli può essere imputato d’aver causato la procedura. L’accollamento dei costi a lui sarebbe perciò ingiustificato. a)Conformemente all’art. 156 cpv. 1 LGP in caso di rifiuto o d’abbandono dell’istruttoria le relative spese possono essere addebitate in tutto o in parte all’im- putato, se egli con un contegno riprovevole o leggero ha causato il procedimento penale o ne ha ostacolato l’esecuzione. Secondo la prassi del Tribunale federale un
3 contegno riprovevole o leggero è dato se il comportamento dell’imputato viola regole di diritto civile o pubblico quale modello di comportamento. Un contegno riprovevole unicamente sotto il punto di vista etico non può portare ad un addossamento delle spese (sentenze 1P.126/2005 del 27 aprile 2005, cons. 2.1; 1P.36/2004 del 23 marzo 2004, cons. 2.2; 1P.705/2003 del 27 maggio 2003, cons. 3.2). Quindi, in caso d’abbandono del procedimento, all’imputato possono essere accollati i costi unica- mente se ha causato il procedimento penale o ne ha ostacolato l’esecuzione con un contegno illecito. La giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze 1P.65/2005 del 22 giugno 2005, cons. 4.1; 1P.638/2000 del 13 febbraio 2001, cons. 2) distingue tra una colpa processuale in senso lato, se l’imputato con un contegno riprovevole ha dato luogo all’apertura di un procedimento penale, ed una colpa processuale in senso stretto, se con un comportamento riprovevole nel corso del processo penale ne ha ostacolato l’esecuzione. Colla definizione colpa processuale si esprime che l’obbligo di sopportare i costi da parte dell’imputato, liberato dal procedimento, non è una responsabilità per una colpa di diritto penale, ma una responsabilità appros- simata ai principi del diritto civile per un comportamento scorretto, con cui è stato causato il processo o è stata ostacolata la sua esecuzione. Ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 CO “chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza”. Secondo il diritto civile v’è quindi responsabilità, se a qualcuno è cagionato un danno con un comportamento illegale e - tranne in casi di responsabilità causale - colpevole. Illecito giusta l’art. 41 cpv. 1 CO è un comportamento, se viola norme che direttamente o indirettamente vietano di provocare dei danni rispettivamente prescrivono al soggetto di diritto un compor- tamento evitante dei danni (Altherr/Brehm/Bühlmann, Schweizerisches Obligatio- nenrecht, 2. Aufl., Bern 1994, art. 41 cifra 18). L’obbligo di assumere i costi da parte dell’imputato per aver causato il procedimento o ostacolato la sua esecuzione è quindi una responsabilità approssimata a principi del diritto civile per un comporta- mento illecito. Di conseguenza se per risolvere la questione del carico dei costi ci si appella alla nozione di diritto civile dell’illiceità, il comportamento di un imputato è da qualificare illecito, se viola chiaramente norme dell’ordinamento giuridico, che obbligano il soggetto di diritto ad una determinata azione o omissione (norme di comportamento). Per ciò che concerne poi la nozione della colpa, ai sensi del diritto civile un comportamento è reputato colpevole, se è causa di un danno ed è consi- derato riprovevole da giustificare la responsabilità del danneggiatore. Questo com- portamento è valutato secondo criteri oggettivi, vale a dire esso è comparato con quel comportamento, che secondo l’ordinamento giuridico nelle concrete condizioni ci si può aspettare da un uomo comune. Riprensibile e perciò colpevole è un com- portamento che si scosta da quello comune ritenuto adeguato nelle condizioni date,
4 per cui più il comportamento si scosta da quello comune più la colpa aumenta. Un comportamento illegale e colpevole non basta per il carico dei costi all’imputato. È inoltre necessario che tra tale comportamento ed i costi da addossare vi sia un rap- porto causale. Ciò significa che il comportamento dell’imputato dev’essere causale per il procedimento, ciò che si desume già dal tenore dell’art. 156 cpv. 1 LGP (“.....ha causato il procedimento o ne ha ostacolato l’esecuzione”). Il rapporto causale dev’essere adeguato. Ciò è il caso se il contegno dell’imputato, che viola palese- mente norme di comportamento scritte o non scritte, secondo il decorso normale e l’esperienza generale è atto a fondare il sospetto di un atto punibile e quindi ad offrire il motivo per l’apertura di un procedimento penale o ad ostacolare l’esecu- zione del processo in corso. Da ognuno è richiesto un comportamento secondo le norme scritte o non scritte dell’ordinamento giuridico. Se un imputato, violando una tale norma, desta il sospetto d’aver commesso un atto punibile e quindi causa un procedimento penale, la cui conseguenza sono dei costi e perciò un danno al patrimonio dello stato, sa- rebbe insoddisfacente se alla fine il singolo cittadino quale contribuente dovrebbe assumere questo danno. Nella sentenza 1P.126/2005 del 27 aprile 2005, cons. 2.1 il Tribunale federale ha esposto che è conciliabile cogli artt. 6 cifra 2 CEDU e 32 Cost motivare l’addossamento dei costi con un comportamento scorretto dell’impu- tato, che materialmente si copre col rimprovero, che è oggetto dell’impu-tazione pe- nale, se le premesse giuridiche per una condanna secondo la relativa fattispecie legale del reato mancano. Di conseguenza non è escluso addossare i costi all’im- putato, non condannato, a causa di un comportamento che dal punto di vista ogget- tivo adempie le caratteristiche di una fattispecie legale di reato, poichè colla presun- zione di non colpevolezza, il principio fondato sull’art. 6 cifra 2 CEDU, può essere intesa soltanto la presunzione che l’imputato non adempie cumulativamente tutte le premesse della punibilità necessarie alla sua condanna (comportamento conforme alla fattispecie, illecito e colpevole). b)Ne viene che i costi di procedura possono essere addossati all’impu- tato unicamente se ha violato norme di comportamento di tutto l’ordina-mento giuri- dico, che lo obbligano ad una determinata azione o omissione. Inoltre è necessario che tra il suo comportamento ed i costi da addossare vi sia un rapporto causale. Di conseguenza nel decreto d’abbandono non basta scrivere che all’imputato va rim- proverata una violazione di norme dell’ordinamento giuridico e che il tal modo egli ha generato una responsabilità equiparabile a quella sgorgante dagli art. 41 segg. CO, ma dev’essere addotto con chiara motivazione che norme di comportamento
5 sono state violate e precisato in che consiste la violazione. Dato che in concreto non è esposto e non è intravedibile che norma dell’ordinamento giuridico prossima all’art. 41 cpv. 1 CO sia stata violata, il gravame va accolto e l’impugnato carico della tassa d’istruttoria all’impugnante annullato. 3.I costi della procedura di gravame devono essere sopportati dal Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 3 LGP). Per costante prassi all’impugnante non rappresentato da un avvocato non è assegnata un’indennità a titolo di ripetibili (cfr. le decisioni della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni BK 05 50 del 14 settembre 2005, 05 24 del 15 febbraio 2005, 03 50 del 24 novembre 2003).
6 La Camera di gravame decide : 1.Il gravame è accolto e la cifra 2 dell’impugnato decreto d’abbandono è an- nullata. 2.I costi della procedura di gravame vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3.Comunicazione a:
Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il VicepresidenteL'Attuario