9F 2/2011 / 9F_2/2011

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9F_2/2011 {T 0/2}

Sentenza del 29 settembre 2011 II Corte di diritto sociale

Composizione Giudici federali U. Meyer, Presidente, Borella, Pfiffner Rauber, cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento M.________, istante,

contro

Cassa federale di compensazione, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, controparte.

Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_467/2011 del 18 luglio 2011.

Vista: l'istanza di revisione del 26 luglio 2011 (timbro postale) contro la sentenza 9C_467/2011 del 18 luglio 2011 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per manifesta carente motivazione, un ricorso di M.________ in materia di rendita AVS,

considerando: che secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana; che di conseguenza occorre redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante la domanda di revisione sia stata redatta in lingua tedesca e l'istante chieda di rendere la sentenza in tedesco; che tale decisione, oltre a meglio conciliarsi con il disposto di legge in parola, si giustifica anche perché l'istante vive nel Cantone Ticino e non ha palesato di non capire l'italiano; che l'annullamento o la modifica di una sentenza del Tribunale federale è possibile solo se è dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF; che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente per contro di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione; che come per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, l'istante dovendo confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF); che l'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF, ma rimette in discussione il merito della causa, criticando l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico posto a fondamento della sentenza di inammissibilità impugnata; che pertanto, senza necessità di procedere a uno scambio degli scritti (art. 127 LTF), la domanda di revisione dev'essere considerata inammissibile; che l'istante deve farsi carico delle spese di procedura (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

La domanda di revisione è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 settembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Decisioni

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
9F_2/2011
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9F_2/2011, CH_BGer_009, 9F 2/2011
Entscheidungsdatum
29.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026