9F 12/2020 / 9F_12/2020

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9F_12/2020

Decreto del 18 novembre 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione Giudice federale Parrino, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento A.________, istante,

contro

SWICA Assicurazione malattia SA, controparte.

Oggetto Assicurazione contro le malattie,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 28 settembre 2020 (9C_495/2020).

Visto:

la sentenza del 28 settembre 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame del 20 maggio 2020 inoltrato da A.________ contro il giudizio del Tribunale del Cantone Ticino del 5 febbraio 2020 in materia di assicurazione contro le malattie, la domanda di revisione della sentenza federale inoltrata personalmente da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020 (timbro postale), il decreto del 3 novembre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, il curatore avv. B.________ è stato invitato a comunicare se, in tale veste, egli intendeva ratificare l'istanza di revisione, lo scritto del 4 novembre 2020 (timbro postale) del curatore avv. B.________,

considerando:

che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione U.________ ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore di A., limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6), che con giudizi del 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di A. l'avv. B.________ (cfr. sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 con riferimenti), che con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. B.________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza di revisione presentata da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020, chiedendone lo stralcio e la rinuncia alla riscossione di tasse o spese giudiziarie, che pertanto la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che il Presidente (o il giudice d'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo nel senso dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta eventuali nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF),

per questi motivi, il Presidente decreta:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro della domanda di revisione.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 18 novembre 2020

In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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9F_12/2020
Gericht
Bger
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9F_12/2020, CH_BGer_009, 9F 12/2020
Entscheidungsdatum
18.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026