9C 635/2010 / 9C_635/2010

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_635/2010 {T 0/2}

Sentenza del 31 agosto 2010 II Corte di diritto sociale

Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento R.________, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,

G.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, 6901 Lugano.

Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2010.

Visto: il ricorso presentato il 5 agosto 2010 (timbro postale) da R.________ - con il patrocinio dall'avv. Stefano Zanetti - contro il giudizio 5 luglio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, il decreto del 6 agosto 2010 con cui il Presidente della Seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 1900.-, lo scritto del 23 agosto 2010 con cui, tramite il suo patrocinatore, R.________ ha sostanzialmente ritirato il ricorso, osservando in definitiva di "rinunciare a far valere i suoi diritti",

considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF), che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007), per questi motivi, il Presidente pronuncia:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 agosto 2010

In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

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Rechtsraum
Schweiz
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Federal
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9C_635/2010
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_635/2010, CH_BGer_009, 9C 635/2010
Entscheidungsdatum
31.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026