Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_55/2025

Sentenza del 1° luglio 2025

III Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, Parrino, Bollinger, Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente,

contro

Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7000 Coira, opponente.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 10 dicembre 2024 (S 24 9).

Fatti:

A.

A., nata nel 1966, da ultimo attiva professionalmente quale cameriera/venditrice in una panetteria, ha inoltrato nell'agosto 2018 una domanda di prestazioni per adulti all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (di seguito UAI), lamentando affezioni di natura cardiovascolare per le quali è stata accertata un'incapacità lavorativa totale dal 19 febbraio 2018. L'UAI ha esperito gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare la perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (di seguito SAM) del 23 settembre 2020. A. ha inoltre svolto un periodo d'accertamento al Centro d'accertamento professionale di U.________ (di seguito CAP) dal 22 febbraio al 18 marzo 2021, i cui riscontri sono stati riferiti nel rapporto del 31 marzo 2021. Con progetto di decisione del 30 giugno 2021 l'UAI ha riconosciuto a A.________ il diritto a una rendita intera d'invalidità determinata nel tempo, ossia dal 1° febbraio al 31 luglio 2019. L'assicurata con opposizione del 1° settembre 2021 ha chiesto il riconoscimento del diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2019 senza limitazioni temporali. Il 29 ottobre 2021 il dott. B., specialista FMH in medicina interna, ha riferito di un peggioramento dello stato di salute da giugno 2021, nel senso di dolori invalidanti al piede sinistro sulla base di un edema osseo di natura non chiara, in presenza di un'osteoporosi conclamata, nonché una recrudescenza depressiva riferendosi a quanto rilevato dallo psichiatra curante dott. C.. L'UAI ha allora predisposto ulteriori accertamenti, segnatamente la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 agosto 2023. Con due diverse decisioni del 13 dicembre 2023, l'UAI ha riconosciuto a A.________ il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio al 31 luglio 2019 e dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022.

B.

A.________ si è aggravata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro le due decisioni amministrative chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità intera dal 1° febbraio 2019 e, in via subordinata, a una rendita Al intera dal 1° febbraio 2019 al 31 luglio 2019, una rendita del 50% dal 1° agosto 2019 al 30 giugno 2021, una rendita intera dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022 e una rendita Al del 55 % dal 1° febbraio 2022 in poi. Con sentenza del 10 dicembre 2024 il Tribunale cantonale ha, nella misura della sua ricevibilità, respinto il gravame e confermato le decisioni dell'UAI.

C.

A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 27 gennaio 2025 (timbro postale) con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, di cassare la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale, a cui devono essere retrocessi gli atti per nuova decisione. Invitati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI con scritto del 27 marzo 2025 (timbro postale) propone di respingere il gravame e confermare la sentenza impugnata, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

La ricorrente chiede di cassare la sentenza cantonale con rinvio degli atti al Tribunale cantonale per nuova decisione, previa valutazione degli specialisti in integrazione professionale. L'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria ma il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dall'insorgente è tuttavia ammissibile, visto che sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale si può comunque dedurre che la ricorrente conclude sostanzialmente per il riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità dal 1° febbraio 2019 (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2).

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6).

3.1. L'oggetto del contendere, avuto riguardo alle motivazioni del ricorso e alle prestazioni già riconosciute, è il diritto di A.________ a una rendita d'invalidità per il periodo dal 1° agosto 2019 al 30 giugno 2021 e dal 1° febbraio 2022 in avanti.

3.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1). Le decisioni dell'UAI contestate sono state emesse il 13 dicembre 2023 ma concernevano il diritto a prestazioni AI a far tempo dal 1° febbraio 2019. In ossequio ai principi generali del diritto intertemporale (cfr. pure DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Inoltre l'insorgente, nata nel 1966, aveva 55 anni compiuti il 1° gennaio 2022 e, conformemente alle disposizioni transitorie della LAI relative all'ulteriore sviluppo dell'AI, lett. c, è il diritto anteriore che continua ad applicarsi ai beneficiari di rendita il cui diritto era nato prima dell'entrata in vigore della modifica, come nel caso in rassegna il 1° febbraio 2019, rispettivamente il 1° luglio 2021.

3.3. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la determinazione del grado d'invalidità mediante confronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI), segnatamente i compiti del medico nell'assicurazione per l'invalidità (DTF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1) - con particolare rilievo alle perizie (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4) - come pure la determinazione dei redditi da valido e invalido (DTF 144 I 103 consid. 5). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

4.1. La ricorrente censura l'istanza giudiziaria precedente per non aver operato un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare l'insorgente disapprova la valutazione relativa al rapporto del CAP del 31 marzo 2021 e quella sulle conclusioni contenute nelle perizie del SA M del 23 settembre 2020 e del 16 agosto 2023.

4.2. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 2; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti). Lo stesso vale per la valutazione concreta delle prove. Si evidenzia che non sussiste arbitrio per il solo fatto che una soluzione diversa da quella dell'autorità giudiziaria precedente appaia possibile, o addirittura preferibile (DTF 144 I 170 consid. 7.3 con riferimenti). Non spetta nemmeno al Tribunale federale rivalutare le prove addotte, ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto. Infine, affinché una decisione venga annullata per arbitrio non è sufficiente che la sua motivazione sia insostenibile ma occorre che la decisione sia arbitraria nel suo risultato (DTF 141 I 49 consid. 3.4).

4.3. Dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente emerge che lo stato valetudinario e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa sono stati compiutamente vagliati dai periti a cui l'UAI si è rivolto. Il Tribunale cantonale ha spiegato in modo circostanziato i motivi per cui, sulla base dei riscontri delle perizie del SAM, segnatamente quella del 16 agosto 2023, alla ricorrente è stata riconosciuta un'incapacità totale di lavoro nella precedente attività e una capacità lavorativa residua in attività esigibile e adeguata del 60% a partire dall'ultima perizia del SAM del 23 settembre 2020. L'incapacità lavorativa è dovuta alla sola patologia psichiatrica, riservata un'incapacità lavorativa totale dal 1° luglio al 25 ottobre 2021 per motivi reumatologici. Con riferimento alla motivazione sulla capacità lavorativa complessiva, nella perizia del SAM del 16 agosto 2023 viene specificato che l'attuale valutazione conferma quanto stabilito nell'ambito della precedente perizia del SAM del 23 settembre 2020. I periti del SAM hanno considerato tutte le affezioni lamentate dalla ricorrente, ponendo le diagnosi e valutando le limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un'analisi approfondita di tutti i referti medici, quelli dei medici curanti inclusi.

4.4. La ricorrente censura l'istanza giudiziaria precedente per non avere elencato una serie di rilievi del CAP - che a suo dire sarebbero in parte pure in contrasto con quanto concluso dai periti del SAM, citando alcuni esempi, quali nausea, tremori alle gambe, una certa zoppia, dolori, arrossamenti e una forza limitata con difficoltà nella pinzatura dagli arti superiori - che permetterebbero di giustificare che l'incapacità lavorativa non sarebbe dovuta unicamente alla patologia psichiatrica.

La ricorrente non merita tutela nelle sue molteplici censure.

4.4.1. Sul rapporto del CAP del 31 marzo 2021, l'insorgente con le sue critiche misconosce la differenza, peraltro già evidenziata dal Tribunale cantonale, tra i compiti del medico e quelli degli specialisti del CAP. Il medico valuta l'esigibilità - ovvero le attività che un assicurato è ancora in grado di effettuare malgrado le sue affezioni - mentre gli specialisti in orientamento professionale devono operare un accertamento professionale e determinarsi sulle concrete attività professionali che entrano in considerazione, avuto riguardo alle indicazioni mediche e alle altre capacità riscontrate. Il CAP non ha lo scopo di esprimersi sull'esigibilità lavorativa, rispettivamente su quella residua. Il fatto che il rapporto del CAP del 31 marzo 2021 è stato sottoscritto anche dal dott. D.________ non cambia la natura dell'accertamento professionale, il cui scopo è di verificare il potenziale reinserimento di una persona, valutando in maniera obiettiva e indipendente le possibilità pratiche di valorizzare la sua capacità lavorativa residua. Inoltre, la giurisprudenza ha già avuto l'occasione di evidenziare la prevalenza dei dati medici sulle constatazioni effettuate durante uno stage professionale (fra molte, cfr. sentenze 8C_564/2022 del 20 giugno 2023 consid. 5.3 con riferimenti; 9C_453/2018 del 26 settembre 2018 consid. 4.2 con riferimenti), che possono essere suscettibili di influssi da elementi soggettivi correlati al comportamento dell'assicurata (sentenza 8C_217/2023 del 1° settembre 2023 consid. 4.1.1).

4.4.2. Non giova neppure alla ricorrente pretendere in modo soggettivo la presenza di altre patologie con un influsso sulla capacità lavorativa, come pure sostenere che la diagnosi di fibromialgia formulata dai medici curanti avrebbe un influsso sulla capacità lavorativa, contrariamente a quanto riferito nelle perizie del SAM: tali conclusioni sono di pertinenza del medico. Neppure tutelabile è sostenere in modo generico che le conclusioni dei periti del SAM contrasterebbero con quelle di tutti i medici curanti. Oltre alla formulazione appellatoria e dunque già di per sé inammissibile (sulla natura appellatoria delle censure cfr. DTF 148 I 204 consid. 1.5), la ricorrente trascura in ogni modo due circostanze determinanti. La prima è che il Tribunale cantonale ha accertato come il rapporto del CAP del 31 marzo 2021 non abbia contestato la prima perizia del SAM del 23 settembre 2020, come pure che nella successiva del 16 agosto 2023 sia stato confermato quanto accertato nella precedente perizia del SAM del 23 settembre 2020. In secondo luogo, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, il parere dei medici curanti deve essere considerato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. consid. 4.4.1), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.

In concreto, la ricorrente non ha apportato alcun elemento oggettivo idoneo a mettere in dubbio l'affidabilità degli accertamenti operati dall'UAI, segnatamente delle perizie del SAM, che adempiono tutti i requisiti giurisprudenziali per riconoscerne pieno valore probatorio (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4 e 134 V 231 consid. 5, in particolare sulle perizie affidate dagli organi AI ai medici specializzati esterni cfr. DTF 137 V 210). Non vi è dunque alcun argomento di rilievo per concludere che il Tribunale cantonale abbia abusato del proprio potere d'apprezzamento e abbia agito in modo arbitrario nel ritenere sussistente, durante il periodo controverso, un'incapacità lavorativa del 40% in un'attività adeguata, la quale merita piena conferma anche dinnanzi a questa istanza federale.

5.1. Per quanto attiene alla valutazione economica, il Tribunale cantonale, tutelando l'operato dell'amministrazione, ha messo a confronto il reddito da valido determinato sulla base dell'ultimo reddito di cameriera e venditrice in panetteria con il reddito da invalido stabilito con l'ausilio dei dati statistici provenienti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2018 pubblicata dall'Ufficio federale di statistica. Dal confronto dei redditi, la percentuale che ne risulta è inidonea al riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità.

5.2. La ricorrente censura diversi aspetti legati al calcolo operato dal Tribunale cantonale che non meritano tutela, per i motivi che seguono.

5.2.1. In relazione alla determinazione del reddito da valido, l'insorgente indica che seppur attiva come cameriera e venditrice di panetteria avrebbe potuto lavorare nel campo sanitario rinviando, tra l'altro, ai motivi già esposti nella sua replica introdotta l'11 marzo 2024 al Tribunale cantonale. Ora, il semplice rinvio a scritti della procedura cantonale non sorregge la ricorrente, in quanto esso è insufficiente ad adempiere i requisiti di motivazione necessari dinnanzi al Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 306 consid. 1.2), poiché occorre confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 264 consid. 2.3). D'altro lato neppure giova alla ricorrente affermare che avrebbe cercato un impiego in ambito sanitario, in virtù del diploma di cui dispone, ma che non le sarebbe stato possibile ottenere un lavoro. Tale eventualità non è di pertinenza dell'assicurazione per l'invalidità.

5.2.2. La ricorrente censura anche l'importo del reddito da valido stabilito dall'UAI per l'anno 2019, confermato dal Tribunale cantonale, di fr. 44'272.- allegando il certificato di salario per il 2017. A prescindere dalla dissonanza temporale, l'importo ritenuto dal Tribunale cantonale sfugge a ogni critica. Esso è quello menzionato dalla ricorrente medesima nella domanda di prestazioni AI dell'agosto 2008, ovvero un salario per il 2018 di fr. 3'433 x 13, poi adeguato al 2019 (cfr. consid. 3.1).

5.2.3. L'insorgente rivendica l'applicazione del principio del parallelismo dei redditi (cfr. sulla tema DTF 148 V 174 consid. 6.4; 146 V 16 consid. 6.2), con una motivazione diversa rispetto a quella indicata al Tribunale cantonale che l'ha respinta. La questione può ora restare aperta, considerato che in ogni modo il Tribunale cantonale ha operato il calcolo anche con l'ipotesi di applicazione del parallelismo dei redditi, giungendo alla conclusione che l'applicazione dello stesso non ha alcun influsso sul risultato finale, ovvero l'assenza del diritto a una rendita d'invalidità.

5.2.4. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere operato un calcolo con l'utilizzo di uno stipendio per un'attività esigibile che non ha una reale corrispondenza nel mercato del lavoro di V.________. L'insorgente dimentica però che l'invalidità è una nozione economica nella quale, in linea di principio, non si tiene conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si colloca nell'ipotesi di un mercato equilibrato, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilanciano (sul concetto teorico e astratto di mercato equilibrato del lavoro cfr. DTF 138 V 457 consid. 3.1 con riferimenti).

5.2.5. Anche la pretesa di riferirsi a uno stipendio medio mensile della regione non trova sostegno. Il Tribunale federale ha già fatto chiarezza sull'inapplicabilità dei dati statistici relativi alle regioni per la determinazione del reddito ipotetico da invalido, che deve essere stabilito sulla base della TA1 RSS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (sentenze 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020 consid. 4.1 con riferimento alla DTF 135 V 297 consid. 5.3; U 75/03 del 12 ottobre 2006 consid. 8).

5.2.6. La richiesta dell'insorgente a voler applicare la deduzione massima del 25% sul reddito da invalido in considerazione di una pretesa mancata competenza linguistica, una limitata competenza informatica e un inserimento nel mondo lavorativo dopo otto anni d'inattività a un'età di quasi 59 anni non può essere accolta. La ricorrente non motiva un abuso o un eccesso di apprezzamento ad opera dell'autorità giudiziaria precedente, che ha accertato l'adeguatezza dell'assenza dei presupposti per una deduzione per considerare le particolarità professionali e personali del caso concreto (cfr. DTF 146 V 16 consid. 4.1).

5.3. I molteplici calcoli e le ipotesi di lavoro menzionati ai precedenti considerandi, operati con un reddito da valido per il 2019 determinato sulla base dei dati concreti resi dall'insorgente medesima per il 2018 e con un reddito da invalido calcolato sulla base dei dati statistici di cui alla TA1 2018, settore 55-56 (servizi di alloggi e di ristorazioni), livello di competenza 1, donne (con i relativi aggiornamenti sulle ore settimanali da commutare), entrambi adeguati al rincaro, hanno stabilito che il grado d'invalidità ottenuto era sempre inferiore al 40%. Di conseguenza la conclusione del Tribunale cantonale di assenza del grado d'invalidità idoneo al riconoscimento di un diritto alla rendita d'invalidità per i periodi oggetto della vertenza merita accoglimento (cfr. in particolare consid. 6.5.4.3 della sentenza impugnata).

In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Quest'ultima ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In considerazione della situazione economica dell'insorgente, come pure della circostanza che le sue conclusioni non risultavano a priori prive di probabilità di successo, l'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta (art. 64 LTF). La ricorrente viene però resa attenta che qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà tenuta a risarcire la cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. L'avvocato Fabrizio Keller viene incaricato del gratuito patrocino della ricorrente.

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e per il momento assunte dalla cassa del Tribunale federale.

La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore della ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 1° luglio 2025

In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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