Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_530/2025
Sentenza del 1° dicembre 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione Giudice federale Moser-Szeless, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Chiara Donati, ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 agosto 2025 (30.2025.12).
Fatti:
A.
Con decisione su opposizione del 23 aprile 2025, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha, tra l'altro, confermato la decisione definitiva del 29 maggio 2024 di fissazione dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa per l'anno 2021 per A., nata nel 1959, coniugata con B., beneficiario di una rendita AVS e ancora attivo professionalmente come salariato.
B.
A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro la decisione della Cassa, il quale con sentenza del 18 agosto 2025 ha accolto il ricorso nel senso che "il punto 1.1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata è annullato e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione per ulteriori accertamenti" (dispositivo n. 1 della sentenza cantonale). L'autorità giudiziaria cantonale non ha percepito la tassa di giustizia, ha posto le spese a carico dello Stato e le ripetibili per A.________ di fr. 2'000.- a carico della Cassa (dispositivo n. 2 della sentenza cantonale).
C.
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 18 settembre 2025 (timbro postale), con cui chiede di accogliere il gravame e riformare il dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale cantonale nel senso che la Cassa sia tenuta a versarle un importo di fr. 5'000.-, subordinatamente domanda un rinvio al Tribunale cantonale per riesame e adozione di una nuova decisione sul dispositivo n. 2, come "pure protestate tasse, spese e ripetibili di fr. 8'000.- per le spese sostenute per l'opposizione alla decisione AVS e per quelle sostenute per la procedura federale". In data 7 ottobre 2025 (timbro postale), l'insorgente trasmette un atto complementare.
Diritto:
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 IV 98 consid. 1).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni finali - ovvero quelle che mettono fine al procedimento - (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF - non pertinenti nella fattispecie - il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF: l'esistenza di tale pregiudizio deve essere provata, a meno che non sia manifesta) o se l'accoglimento del ricorso comportasse immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Tale regolamentazione trova fondamento in motivi di economia processuale, considerato che il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su una controversia alla fine della procedura, evitando di pronunciarsi parzialmente nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2) e soltanto quando è certa per la ricorrente l'esistenza di un danno giuridico definitivo (DTF 142 III 798 consid. 2.2).
2.1. Oggetto del contendere dinnanzi l'autorità giudiziaria precedente era la questione dell'affiliazione alla Cassa della ricorrente quale persona senza attività lucrativa per l'anno 2021 e la correttezza del relativo calcolo dei contributi. Il Tribunale cantonale ha deciso il rinvio alla Cassa per nuovi accertamenti, determinandosi nel contempo sulle ripetibili in favore della ricorrente.
2.2. La ricorrente impugna al Tribunale federale unicamente l'ammontare delle ripetibili riconosciute dall'autorità giudiziaria precedente in fr. 2'000.-, domandando in via principale un importo di fr. 5'000. -.
Una decisione sulle spese e sulle ripetibili è una decisione accessoria rispetto alla decisione sul merito, alla quale vanno applicati gli stessi requisiti di ammissibilità (DTF 150 I 174 consid. 1.1.3; 134 I 159 consid. 1.1). Ora nel caso in rassegna la decisione sul merito è una decisione di rinvio, ovvero una decisione incidentale, in quanto non mette fine alla procedura (DTF 142 V 551 consid. 3.2 con riferimenti). La pronuncia accessoria sulle ripetibili contenuta in una decisione incidentale non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_281/2025 del 20 agosto 2025 consid. 1.3.3 con riferimenti), perché la parte che si sente lesa nella determinazione dell'importo delle ripetibili ha sempre la possibilità di sollevare tale censura nel ricorso contro la decisione finale, conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF o, se la nuova decisione presa dall'istanza inferiore sulla base della sentenza di rinvio non viene messa in discussione nel merito, dal momento in cui è stata presa (DTF 150 I 174 consid. 1.1.3; 143 III 416 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.1).
Visto quanto precede il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Considerate le circostanze del caso concreto, esse sono prelevate nella misura ridotta di fr. 300.- (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 1° dicembre 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi