Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_511/2025

Sentenza dell'8 gennaio 2026

III Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, Stadelmann, Parrino, Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente.

Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (prestazione per i superstiti; rendita per vedovo),

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 luglio 2025 (C-3827/2025).

Fatti:

A.

Con decisione su opposizione del 7 aprile 2025 la Cassa Svizzera di Compensazione (di seguito CSC) ha respinto l'opposizione del 20 marzo 2025 e confermato la propria decisione del 17 febbraio 2025 con cui aveva respinto la domanda del 26 novembre 2024 di A.________ (cittadino italiano, nato nel 1982 e residente a U.) di rendita per superstiti in relazione al decesso il... 2024 del coniuge, B., cittadino svizzero, nato nel 1935 e da ultimo residente a U.________.

B.

Il 26 maggio 2025, A.________ ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione del 7 aprile 2025 della CSC e ha chiesto di accogliere il gravame, di annullare la decisione amministrativa e di riconoscere il suo diritto a una rendita per superstiti. Con sentenza del 18 luglio 2025, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame.

C.

A., tramite l'avvocato Stefano Pizzola di Lugano, inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 15 settembre 2025 (timbro postale) con cui chiede il riconoscimento di una rendita per vedovo nel senso della LAVS. Con scritto del 12 novembre 2025, A. annuncia la revoca con effetto immediato del mandato all'avvocato Stefano Pizzola di Lugano.

Diritto:

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6).

2.1. La lite porta sul diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per i superstiti, segnatamente sulla rendita per vedovo richiesta da A.________ per il decesso del marito il 1° ottobre 2024.

2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto in maniera dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili, rammentando i presupposti per la rendita vedovile (art. 23 e 24 LAVS) in relazione al matrimonio e all'unione domestica registrata (art. 13a LPGA), come pure si è determinato sull'applicazione del diritto federale ad opera delle autorità giudiziarie in caso di contrasto con la Costituzione (art. 190 Cost.; cfr. DTF 150 IV 48 consid. 3.2). A tale esposizione può essere fatto riferimento e portata adesione.

3.1. Il Tribunale amministrativo federale ha negato il diritto a una rendita vedovile per l'insorgente sulla base della legislazione svizzera, ritenuta l'assenza dei presupposti degli art. 23 e 24 LAVS.

3.2. Tale conclusione merita conferma, considerato che dagli accertamenti effettuati dall'autorità giudiziaria precedente emerge che il ricorrente e il defunto marito avevano registrato un'unione domestica il 17 maggio 2018 (art. 13a LPGA) e che l'avevano convertita in matrimonio il 4 maggio 2023 (art. 35 cpv. 1 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali; LUD, RS 211.231 [nella versione in vigore dal 1° luglio 2022]), che non avevano figli o affiliati e che il ricorrente non aveva ancora compiuto 45 anni quando il coniuge è deceduto. Non adempiendo il presupposto della presenza di figli e affini comuni di cui all'art. 23 LAVS, come pure quello del compimento dei 45 anni al momento del decesso del coniuge di cui all'art. 24 LAVS, l'insorgente non ha diritto ad alcuna rendita vedovile.

4.1. Con il suo gravame il ricorrente si limita a pretendere di essere una vittima della discriminazione prevista dalla LAVS che prevedrebbe esplicitamente una differenza di trattamento fra i vedovi e le vedove e fra i maggiori e minori di 45 anni senza alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole. Egli censura una discriminazione fondata sul sesso come pure sull'età. A suo dire un limite d'età di 45 anni imposto dalla legislazione sarebbe per definizione arbitrario, visto che non terrebbe in considerazione la situazione individuale del vedovo e della vedova, come pure delle reali circostanze della vita.

Il ricorrente non merita tutela nelle sue censure, per di più al limite della loro ammissibilità, in quanto formulate in modo del tutto generico e senza una concisa confrontazione con le considerazioni già espresse dal Tribunale amministrativo federale (cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti). In effetti, le critiche del ricorrente sono in concreto indirizzate alla legislazione e l'autorità giudiziaria precedente ha già evidenziato come le scelte del legislatore siano vincolanti per il Tribunale federale. Conformemente all'art. 190 Cost., le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Il compito dell'autorità giudiziaria è quello di applicare le leggi federali senza disporre della facoltà di eseguire un controllo della loro costituzionalità (fra molte cfr. DTF 147 I 280 consid. 9.1 con riferimenti). Per il resto, l'allegazione del ricorrente secondo cui ogni persona rimasta vedova all'età di 44 anni si troverebbe in condizioni di indigenza e di bisogno è del tutto priva di qualsiasi fondamento.

4.2. Nemmeno la pretesa violazione dell'art. 8 CEDU in relazione all'art. 14 CEDU merita di essere tutelata. L'insorgente afferma che dopo la morte del coniuge si sarebbe trovato a subire una pesante interferenza nella sua vita privata e familiare, a causa di una situazione di estrema precarietà, senza la possibilità di un periodo di grazia per reintegrarsi professionalmente o per cercare un'occupazione, considerato che durante tutto il periodo di unione egli avrebbe rinunciato alla propria attività professionale di parrucchiere per occuparsi del marito già anziano.

L'insorgente non può essere seguito nelle sue censure perché, a prescindere dal fatto che la reintegrazione professionale non è regolamentata della LAVS, in ogni modo il Tribunale amministrativo federale ha già indicato che, anche conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di per sé l'attribuzione o no di una rendita vedovile non rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione; cfr. sentenza impugnata, consid. 7.3.1 seg. con riferimenti alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 78630/12 Beeler c. Svizzera dell'11 ottobre 2022, § 67 e 72, e del Tribunale federale 9C_491/2023 del 3 aprile 2024 consid. 4.3.2).

In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata prevista all'art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF, come manifestamente infondato.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 gennaio 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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