Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_544/2024
Sentenza del 4 novembre 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione Giudice federale Wirthlin, Presidente, Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. David Simoni, ricorrente,
contro
Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Divisione Sinistri/Litigation, 8085 Zurigo, opponente.
Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 agosto 2024 (35.2023.56).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
Con decisione su opposizione del 30 maggio 2023, l'opponente ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni assicurative del ricorrente derivanti da un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2016. Con sentenza del 12 agosto 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso contro tale decisione, annullandola e rinviando gli atti all'opponente per complemento istruttorio e nuova decisione.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3). L'adempimento delle condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 137 III 522 consid. 1.3).
2.2. Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Se, tuttavia, l'autorità inferiore a cui viene rinviata la causa non ha più alcun margine di manovra perché il rinvio porta unicamente sull'esecuzione (aritmetica) dell'ordine dell'autorità superiore, la sentenza costituisce una decisione finale, la quale può essere impugnata ai sensi dell'art. 90 LTF sia dall'assicurato interessato che dall'amministrazione (DTF 140 V 282 consid. 4.2 con riferimenti). Conformemente allo scopo dell'art. 93 LTF, una decisione di rinvio non è considerata una decisione incidentale soltanto se è possibile escludere che il Tribunale federale debba statuire una seconda volta sulla vertenza (sentenza 9C_348/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 con riferimenti). Inoltre, una sentenza che risponde solo ad alcuni aspetti materiali di una controversia non costituisce di principio una decisione parziale, bensì una decisione incidentale contro la quale si può ricorrere ai sensi dell'art. 93 LTF. Ciò è generalmente il caso, ad esempio, di una sentenza in cui un tribunale rinvia la causa ad un assicuratore sociale per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenza 8C_136/2023 del 25 agosto 2023 consid. 1.3, con riferimenti).
Nella sentenza impugnata, oltre a rinviare gli atti all'assicuratore affinché faccia esperire una perizia specialistica esterna per le problematiche alla spalla sinistra, la Corte cantonale ha indubbiamente fornito alcune indicazioni per motivi di economia processuale in merito ad altri aspetti (i disturbi al piede destro, al rachide cervicale, al polso e gomito sinistro, i disturbi visivi e i disturbi psichici, nonché in merito al grado dell'invalidità). Tuttavia, ciò non è sufficiente per escludere che il Tribunale federale debba pronunciarsi una seconda volta sulla vertenza, posto che, così facendo, i primi giudici si sono espressi soltanto su alcuni degli aspetti materiali in esame. L'opponente dovrà, in ultima analisi, emettere comunque una nuova decisione concernente l'insieme della controversia. La sentenza avversata si configura pertanto come una decisione incidentale, impugnabile secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF. Silente sull'adempimento dei rispettivi presupposti, il ricorso sfugge tuttavia ad un esame di merito, il ricorrente conservando comunque la possibilità di impugnare la decisione incidentale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 3 LTF.
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva d'oggetto. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 4 novembre 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi