Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_737/2025
Sentenza del 21 agosto 2025
II Corte di diritto penale
Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, van de Graaf, Hofmann, Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dagli avv.ti Tuto Rossi e Damiano Salvini, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto Domanda di scarcerazione,
ricorso contro la decisione emanata il 1° luglio 2025 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2025.135 [17.2025.1+32+131]).
Fatti:
A.
Con sentenza del 17 ottobre 2024, la Corte delle assise criminali ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata, truffa, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Lo ha condannato a una pena di 5 anni e 6 mesi e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni. Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Dal canto suo, la Procuratrice pubblica ha presentato un appello incidentale.
B.
Con decisione del 1° luglio 2025, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata da A.________ e ha contestualmente ordinato il mantenimento della carcerazione di sicurezza.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 2 agosto 2025 al Tribunale federale, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata e postulando la sua scarcerazione. In via subordinata, chiede l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione e la sua scarcerazione a fronte dell'imposizione di misure sostitutive che egli elenca nel ricorso. In via ancor più subordinata, postula l'accoglimento del ricorso sussidiario in materia costituzionale, l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione e la sua scarcerazione a fronte dell'imposizione di eventuali misure sostitutive. Con risposta dell'11 agosto 2025, la Procuratrice pubblica postula la reiezione del ricorso. Con scritto del 12 agosto 2025, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale rinvia alla decisione impugnata e formula delle osservazioni. Tali scritti sono stati comunicati per conoscenza alle parti in data 13 agosto 2025. A.________ con scritto datato 14 agosto 2025 ha rinunciato a presentare ulteriori osservazioni.
Diritto:
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il ricorso in materia penale inoltrato è di massima ammissibile.
1.2. Essendo aperta la via del ricorso (ordinario) in materia penale, non vi è spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
2.1. L'art. 212 cpv. 1 prima frase CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Il CPP prevede inoltre il rischio qualificato di recidiva (art. 221 cpv. 1bis CPP) e il rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP) quali ulteriori motivi particolari di carcerazione.
2.2. Secondo giurisprudenza costante, l'imputato condannato in primo grado che contesta la sua punibilità deve spiegare, nel suo ricorso al Tribunale federale, in che misura il giudizio di condanna di primo grado appaia chiaramente erroneo rispettivamente in che misura sia da attendersi con una notevole probabilità una correzione del giudizio di condanna nell'ambito della procedura di appello (sentenze 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 5.2; 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 2.2; 7B_71/2024 del 17 aprile 2024 consid. 3.1).
2.3. Il Giudice cantonale ha ammesso l'esistenza di gravi indizi di reato a carico del ricorrente, richiamando a tal proposito il giudizio di condanna di primo grado. In concreto, il ricorrente non si confronta puntualmente con tale valutazione (art. 42 cpv. 2 LTF) né dimostra, con una motivazione conforme all'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 2.2 supra), perché la stessa violerebbe il diritto. La questione non deve pertanto essere esaminata oltre in questa sede.
3.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP). In questo contesto, censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 330 consid. 2.1, 316 consid. 3.3).
3.3. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe sull'imputato (DTF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; sentenze 7B_578/2025 del 22 luglio 2025 consid. 5.2; 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 6.2; 7B_327/2025 del 25 aprile 2025 consid. 3.2). La giurisprudenza ammette inoltre, anche se ciò non dispensa di tener conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, che qualora l'imputato sia stato condannato in prima istanza a una pena considerevole, il rischio di un lungo soggiorno in carcere appare più concreto che durante l'istruzione (vedi DTF 145 IV 503 consid. 2.2; sentenze 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 6.2; 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 3.3).
3.4. Nella limitata misura della loro ammissibilità, le censure del ricorrente relative all'accertamento dei fatti svolto dal Giudice cantonale risultano infondate.
3.4.1. Il Giudice cantonale ha accertato che il ricorrente è cittadino italiano, nato in Italia, dove ha frequentato le scuole e vissuto fino ai 40 anni, prima di trasferirsi nel 2011 in Ticino. Pure sua moglie e i tre figli, tutti nati in Italia e maggiorenni, hanno la cittadinanza italiana. Due di essi (nati nel 1999 e nel 2002) risultano risiedere in Italia. Il ricorrente è proprietario di un appartamento in Italia. Tutti i membri della sua famiglia risultano aver lasciato V.________. In Italia vive inoltre sua mamma. Secondo il Giudice cantonale, queste circostanze, unite al fatto che il ricorrente ha lavorato per molti anni in Italia, attestano un forte legame con la sua nazione di origine, dove egli ha una parte importante delle sue relazioni familiari (per tacere del fatto che anche la moglie e il figlio minore potrebbero facilmente raggiungerlo, rispettivamente anche gli altri due figli, a volere seguire la tesi del ricorrente secondo cui anche questi ultimi vivrebbero in Ticino) e dove potrebbe riavviare un'attività lavorativa.
3.4.2. Il ricorrente non contesta che la sua famiglia ha lasciato l'appartamento di V.. Sostiene tuttavia che essa si sarebbe trasferita a W. e avrebbe preso domicilio a X.________, dove vivrebbe la moglie con il figlio minore.
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il Giudice cantonale non ha affermato che sua moglie e il figlio minore risiedono in Italia, ma unicamente che potrebbero raggiungerlo nel suo paese d'origine, ciò che implica che al momento non vi risiedono (ancora). In ogni caso, con le sue censure il ricorrente non dimostra perché la motivazione con la quale il Giudice cantonale ha ritenuto data la presenza di un forte legame con l'Italia, sua nazione d'origine, dovrebbe essere ritenuta insostenibile anche nel risultato (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1 e rinvii).
3.4.3. Il Giudice cantonale ha inoltre ritenuto che l'Italia non costituisce per il ricorrente l'unica e definitiva destinazione possibile, avendo egli dichiarato di avere "una casa in Y.". In concreto, il ricorrente non contesta di aver fatto tale affermazione. Limitandosi a sostenere di non possedere una residenza in Y., il ricorrente omette di confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF). Il Giudice cantonale si è infatti limitato a ritenere che l'Italia può rappresentare una prima destinazione della fuga del ricorrente prima di riparare altrove, senza specificare in quale Paese.
3.4.4. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad elencare gli "elementi di fatto" che, a suo dire, permetterebbero di escludere un pericolo di fuga, il ricorso risulta inammissibile. Con tale argomentazione, infatti, il ricorrente completa liberamente i fatti accertati dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), limitandosi così facendo a formulare un'inammissibile critica di natura appellatoria.
3.5.
3.5.1. Il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6), non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata con la quale il Giudice cantonale ha confermato l'esistenza di un pericolo di fuga.
Laddove il ricorrente critica una violazione del divieto di discriminazione, la censura non ha pregio. Il Giudice cantonale non ha infatti motivato la sussistenza di un pericolo di fuga in capo al ricorrente basandosi esclusivamente sulla sua cittadinanza italiana, ma bensì tenendo conto dell'insieme delle circostanze, segnatamente il forte legame del ricorrente con la sua nazione di origine, la possibilità di recarvisi agevolmente, la presenza di un appartamento nella vicina penisola, le relazioni familiari e la pena che nel caso di specie può entrare in considerazione, in conformità con l'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 3.3 supra).
Come rettamente ritenuto dal Giudice cantonale, inoltre, l'espulsione del ricorrente dal territorio svizzero pronunciata dalla Corte di primo grado deve essere considerata nella valutazione del pericolo di fuga, ritenuto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale circostanza può costituire un (ulteriore) incentivo alla fuga (sentenze 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 3.4; 7B_15/2024 del 30 gennaio 2024 consid. 3.3).
3.5.2. L'accenno al fatto che in caso di fuga, in applicazione della Convenzione europea di estradizione conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1), l'Italia potrebbe estradare il ricorrente non è decisivo. Come rettamente rilevato dal Giudice cantonale, anche qualora il pericolo di fuga dovesse realizzarsi in un paese che potrebbe dare seguito a una domanda di estradizione formulata dalla Svizzera, ciò non sarebbe comunque determinante per negare detto pericolo (DTF 145 IV 503 consid. 2.2; sentenza 7B_698/2024 del 12 luglio 2024 consid. 2.2).
Tale giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza richiamata dal ricorrente (sentenza 1B_322/2017 del 24 agosto 2017 consid. 3.1, non pubbl. in: DTF 143 IV 330). Il fatto che il Tribunale federale, in tale sentenza, abbia (anche) rilevato come il rischio di fuga possa essere aggravato da caratteristiche psichiche che indichino una propensione particolare a comportamenti impulsivi, nulla muta all'applicabilità nel caso di specie dell'esposta giurisprudenza relativa all'irrilevanza delle possibilità di estradizione per la valutazione del rischio di fuga. Il fatto che il ricorrente, a suo dire, non abbia "mai manifestato impulsi irrazionali", non è pertanto decisivo.
3.5.3. In definitiva, il ricorrente non dimostra perché il Giudice cantonale confermando l'esistenza di un pericolo di fuga avrebbe violato il diritto.
4.1. Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza.
4.2. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP sono misure sostitutive segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva (DTF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1).
In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.; vedi anche l'art. 212 cpv. 2 lett. c CPP), il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della carcerazione (DTF 142 IV 367 consid. 2.1; 141 IV 190 consid. 3.1-3.3; sentenza 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 7.2 e rinvii). La carcerazione basata sul diritto penale processuale può essere ordinata o mantenuta solo quale "ultima ratio" (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.1 e rinvii).
4.3. Il Giudice cantonale ha motivato l'esclusione dell'adozione di misure sostitutive adducendo che nessuna di queste misure potrebbe seriamente entrare in considerazione. Ha rilevato che il ricorrente può lasciare in pochi minuti il Cantone Ticino per l'Italia, zona di confine per la quale notoriamente non occorre sottostare a particolari controlli come la presentazione di documenti di legittimazione, ritenuto inoltre ch'egli, quale cittadino italiano, può richiederne il rilascio di nuovi.
Ha inoltre rinviato alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale con l'entrata della Svizzera nello spazio Schengen e la relativa abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere esterne la misura sostitutiva del deposito dei documenti ha perso in parte la sua efficacia, per cui non può essere l'unico provvedimento per scongiurare il pericolo di fuga, in particolare nel caso in cui l'imputato non intenda fuggire in luoghi lontani ma nella vicina penisola (vedi DTF 145 IV 503 consid. 3.2; sentenze 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 7.3; 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 4.3). Con la stessa motivazione, il Giudice cantonale ha escluso anche l'adozione di altre misure sostitutive. In merito alla possibilità di sorvegliare l'adozione di misure sostitutive mediante l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (art. 237 cpv. 3 CPP), il Giudice cantonale ha rettamente ritenuto che la sorveglianza elettronica non permette, allo stadio attuale, di prevenire una fuga, ma unicamente di constatarla a posteriori (cfr. DTF 145 IV 503 consid. 3.3; sentenze 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 7.2; 7B_1051/2024 del 22 ottobre 2024 consid. 3.4.2).
4.4.
4.4.1. Nella misura in cui il ricorrente censura una violazione del suo diritto di ottenere una decisione sufficientemente motivata, la censura risulta infondata.
La Corte cantonale ha infatti sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha negato l'adozione di misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza. I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nella decisione impugnata, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarla in questa sede con cognizione di causa (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4).
4.4.2. Laddove il ricorrente sostiene che, in concreto, non sussisterebbero "concreti elementi" che giustifichino un rischio di fuga, la censura risulta infondata (cfr. consid. 3.4-3.5 supra). Per il resto, il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza poggia sulla consolidata giurisprudenza, rettamente applicata dal Giudice cantonale nel caso di specie, e va pertanto confermato.
Il ricorrente critica la proporzionalità della carcerazione di sicurezza.
5.1. In merito alla durata della carcerazione di sicurezza, il ricorrente, a ragione, non adduce che la durata della carcerazione potrebbe già superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP; DTF 143 IV 168 consid. 5.1, 160 consid. 4.1; 139 IV 270 consid. 3.1; sentenza 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 2.2.3).
Il ricorrente, in carcere dal 26 giugno 2023, è stato condannato dalla prima istanza a una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi. Avverso questo giudizio, il pubblico ministero ha interposto appello incidentale, motivo per cui, al momento attuale, non può essere escluso che la pena pronunciata possa essere aggravata dalla seconda istanza (cfr. art. 391 cpv. 2 prima frase CPP; DTF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 147 IV 167 consid. 1.5.2 seg.; sentenza 6B_1524/2022 del 7 giugno 2024 consid. 3.2.2). Il ricorrente, dal canto suo, non dimostra in che misura sarebbe da attendersi con una notevole probabilità una correzione del giudizio di condanna nell'ambito della procedura di appello (cfr. consid. 2.2 supra) e pertanto una pena detentiva inferiore a quella pronunciata dalla prima istanza.
Per questi motivi, è a giusta ragione che il Giudice cantonale non ha ritenuto problematica la proporzionalità della durata della carcerazione di sicurezza.
5.2. Il ricorrente, facendo riferimento alla sua patologia cerebrale, contesta la proporzionalità della prosecuzione della carcerazione di sicurezza.
Dai fatti accertati nella decisione impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF), tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia fatto valere la menzionata patologia nella sua domanda di scarcerazione, rispettivamente nella procedura dinanzi all'istanza inferiore. Nemmeno rimprovera al Giudice cantonale una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non aver trattato tale censura nella decisione impugnata. A causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenze 7B_124/2025 dell'8 aprile 2025 consid. 1.3.3; 7B_8/2024 del 14 gennaio 2025 consid. 3.3.1) sussistono pertanto seri dubbi sull'ammissibilità della censura ricorsuale. Indipendentemente dalla questione dell'ammissibilità, si rileva che la censura sollevata in ogni caso non permette di ritenere sproporzionata la carcerazione di sicurezza. Nel suo ricorso, il ricorrente non sostiene di non poter disporre del necessario supporto medico a causa della carcerazione, ciò che in ogni caso dagli atti non risulta. Lo stesso ricorrente, dal canto suo, ha ammesso di essere stato trasferito durante la carcerazione all'ospedale B.________ di Z.________, rispettivamente ha addotto che a breve dovrà sottoporsi a un'ulteriore TAC con risonanza magnetica.
Ne segue che il ricorso in materia penale, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia penale è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e al Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 21 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara