Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_553/2025

Sentenza del 3 settembre 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Koch, Kölz, Cancelliere Valentino.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna, opponente.

Oggetto Levata dei sigilli,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 maggio 2025 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (incarto n. 950.2024.13/nd/ml).

Fatti:

A.

Il Ministero Pubblico della Confederazione (in seguito: il MPC o il Procuratore federale) conduce dal 6 agosto 2024, sulla base della denuncia penale formulata il 26 giugno 2024 dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), un procedimento penale nei confronti di A.________ (in seguito: A.________ o l'imputato) per titolo di infrazione alla Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (LBDI; RS 946.202), specificamente per essere attivamente coinvolto, tramite la società B.________ SA (ora in liquidazione) di cui era amministratore unico (ora liquidatore), nell'attività di compravendita, mediazione ed esportazione di software informatici per la sorveglianza di internet e delle comunicazioni mobili e la relativa tecnologia associata, senza essere provvisto della relativa autorizzazione da parte della SECO. Nell'ambito di tale procedimento, con decreto dell'8 agosto 2024, il MPC ha delegato alla Polizia giudiziaria federale (in seguito: la PGF) l'esecuzione di un obbligo di consegna ai sensi dell'art. 265 CPP, al fine di acquisire, presso la società B.________ SA in liquidazione, qualsiasi documento, su qualsiasi supporto esso si trovi, riferito alla summenzionata sospettata attività. Il 29 agosto 2024, fra le ore 9:25 e 14:00, la PGF ha proceduto alla notifica e all'esecuzione dell'ordine di consegna, acquisendo presso la suddetta società la documentazione informatica repertoriata col n. ID xxx. Nell'ultima pagina del "verbale di perquisizione" allestito in questa occasione, intitolata "Dichiarazione sulla sigillatura di documenti, registrazioni e altri oggetti", la società toccata dalla misura - e per essa il suo liquidatore A.________ - ha indicato di far porre agli inquirenti la crocetta nella casella corrispondente all'informazione secondo cui rinunciava all'apposizione dei sigilli e prendeva atto che tale rinuncia era definitiva e consentiva agli inquirenti di prendere immediatamente visione dei documenti, registrazioni e altri oggetti sequestrati.

B.

B.a. In relazione all'esecuzione avvenuta in data 29 agosto 2024, A., agendo personalmente, ha presentato al MPC, con scritto del 2 settembre 2024, una richiesta di apposizione dei sigilli sulla " (...) totalità delle informazioni e dei documenti consegnati agli agenti (...) ", asserendo quanto segue: "Nelle informazioni e nei documenti consegnati vi sono segreti d'affari e segreti professionali protetti dalla legge, da cui la mia richiesta di voler metter tutto sotto sigillo" (incarto cantonale, doc. 5). Il 4 settembre 2024, l'avv. Goran Mazzucchelli ha comunicato al MPC di essere stato incaricato da A. quale suo difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale, chiedendo nel contempo conferma che i sigilli fossero stati apposti.

Con decreto del 5 settembre 2024, riconoscendo ad A.________ la qualità di avente diritto - il quale, pur non essendo titolare e detentore della documentazione messa al sicuro in data 29 agosto 2024, poteva far valere un proprio interesse al mantenimento del segreto tutelato dalla legge -, il MPC ha accolto la richiesta di messa sotto sigilli formulata a titolo personale dallo stesso in ordine all'unico reperto messo al sicuro, ossia il reperto informatico n. ID xxx denominato "ccc creato con dei documenti informatici selezionati in presenza di A.________".

B.b. In data 9 settembre 2024, A.________ e B.________ SA in liquidazione, agendo ognuno separatamente per il tramite dell'avv. Mazzucchelli, hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: la Corte dei reclami penali), nei confronti in particolare delle modalità di esecuzione da parte della PGF dell'ordine di consegna dell'8 agosto 2024, rispettivamente del decreto del MPC del 5 settembre 2024 col quale, a mente della suddetta società, le sarebbe stata negata implicitamente la richiesta di apposizione dei sigilli.

Con decisioni del 24 ottobre 2024, la Corte dei reclami penali ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, entrambi i reclami.

B.c. Con istanza del 23/25 settembre 2024, presentata al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: il GPC), il Procuratore federale ha chiesto il dissigillamento del reperto informatico n. ID xxx summenzionato.

Con scritto del 7 ottobre 2024, l'imputato si è opposto all'istanza di dissigillamento.

B.d. Con decisione del 14 maggio 2025, il GPC ha accolto l'istanza di dissigillamento e ha ordinato che ad avvenuta crescita in giudicato della decisione, il reperto informatico n. ID xxx sarà riconsegnato al Procuratore federale.

C.

A.________ impugna questa decisione con ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso che l'istanza di dissigillamento venga respinta. Egli chiede specificamente che sia accertato che "il supporto elettronico repertoriato con il n. xxx è stato raccolto in violazione dell'art. 140 cpv. 1 CPP e che esso è inutilizzabile in modo assoluto ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 CPP. Di conseguenza, è fatto ordine al MPC di togliere il supporto elettronico repertoriato con il n. xxx dal fascicolo penale e di conservarlo sottochiave in separata sede fino alla conclusione del procedimento penale" e che "la Polizia giudiziaria federale, in occasione dell'esecuzione dell'ordine di consegna (art. 265 CPP) datato 8 agosto 2024, svoltasi il 29 agosto 2024, [lo] ha intervistato sulla fattispecie senza fornire le informazioni di cui all'art. 158 cpv. 1 CPP e che le dichiarazioni [da lui] rilasciate non sono utilizzabili in modo assoluto ai sensi degli art. 158 cpv. 2 e 141 cpv. 1 CPP. Di conseguenza, è fatto ordine al MPC e alla Polizia federale giudiziaria di distruggere e non utilizzare, nemmeno in funzione della raccolta di altri mezzi di prova, eventuali appunti che dovessero essere stati allestiti in formato cartaceo o elettronico in relazione a tali dichiarazioni rese dall'imputato". Il ricorrente postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Questa richiesta è stata accolta per decreto del Presidente della IIa Corte di diritto penale del Tribunale federale del 3 luglio 2025. Invitati ad esprimersi sul ricorso, il GPC conferma la propria decisione e si rimette al giudizio di questa Corte, mentre il MPC (in seguito: l'opponente) postula il respingimento del ricorso.

Diritto:

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78, 80 cpv. 2 in fine LTF, 248a cpv. 4, 380 e 393 cpv. 1 lett. c CPP; DTF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; sentenze 7B_407/2024 del 26 luglio 2024 consid. 1.2; 7B_175/2024 dell'11 luglio 2024 consid. 1.3).

1.2. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se nella procedura di dissigillamento viene sufficientemente dimostrato che degli interessi giuridicamente protetti al mantenimento di un segreto si oppongono al dissigillamento, in caso di dissigillamento sussiste il rischio di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché la divulgazione di un segreto non può essere revocata. Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF qualora questo non sia manifesto (cfr. art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 142 III 798 consid. 2.2; 141 IV 289 consid. 1.3, 284 consid. 2.3). Nella fattispecie, il ricorrente adduce "sia un diniego di giustizia, sia una errata esecuzione dell'ordine ai sensi dell'art. 265 CPP con conseguente inutilizzabilità dei mezzi di prova acquisiti (art. 141 cpv. 1 CPP) ". Il diniego di giustizia risulterebbe dal fatto che il GPC non avrebbe trattato nel merito nessuna delle censure sollevate dal ricorrente "riguardo alle modalità di esecuzione della perquisizione di fatto e alle omesse avvertenze concernenti i diritti procedurali dell'imputato e le conseguenti richieste di inutilizzabilità sia dei reperti, sia di eventuali appunti in mano alla polizia". È vero che la giurisprudenza rinuncia all'esigenza di un pregiudizio irreparabile nell'ambito dei ricorsi per diniego di giustizia (DTF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 53 consid. 2.2; cfr. sentenza 6B_1014/2019 del 22 giugno 2020 consid. 1.3), motivo per cui, su questo punto, le condizioni dell'art. 93 LTF sarebbero di massima adempiute. Per quanto riguarda il riferimento all'inutilizzabilità dei mezzi di prova acquisiti, è dubbio che con una simile argomentazione generale, con la quale non sostanzia l'esistenza di interessi di segretezza protetti, il ricorrente dimostri in modo sufficiente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 462 consid. 1). Visto l'esito del ricorso, la questione può tuttavia rimanere indecisa.

1.3. Il ricorrente, imputato nel procedimento penale e avente diritto (cfr. art. 248 cpv. 2 CPP; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.5; sentenza impugnata, pag. 2, in riferimento alla domande di dissigillamento, e pag. 5 in initio) sulla documentazione posta sotto sigillo (reperto informatico n. ID xxx denominato ccc), è legittimato giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b cifra 1 LTF a ricorrere contro la decisione di dissigillamento.

1.4. Il ricorso adempie le altre condizioni di ricevibilità ed è quindi ammissibile.

2.1. Il ricorrente adduce un diniego di giustizia formale ai sensi dell'art. 29 Cost. perché la censura concernente le modalità di esecuzione dell'obbligo di consegna da parte della PGF non sarebbe stata debitamente presa in considerazione nell'accertamento dei fatti e neppure sarebbe stata giudicata nel merito.

2.2.

2.2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata, nel caso in cui vengano fatti valere dei motivi giusta gli art. 248 cpv. 1 e 264 cpv. 1 lett. a-d CPP per ottenere l'apposizione dei sigilli, l'autorità competente per statuire sulla domanda di dissigillamento deve anche esaminare le cosiddette censure accessorie, quali l'asserita insufficienza di indizi di reato o ancora le questioni inerenti alla proporzionalità (cfr. segnatamente art. 197 CPP) o alla legalità dell'ordine di perquisizione (DTF 151 IV 30 consid. 4.3; 142 IV 207 consid. 7.1.5; 141 IV 77 consid. 4.3; sentenze 7B_950/2024 del 15 novembre 2024 consid. 3.3.2 destinato alla pubblicazione; 7B_88/2024 del 29 aprile 2024 consid. 6.4.2; 7B_352/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 3.2). Un tale esame s'impone anche qualora la persona sia soggetta a un obbligo di consegna giusta l'art. 265 CPP (sentenza 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 3.3).

2.2.2. Un'autorità commette un diniego formale di giustizia proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme previsti dalla legge (DTF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Conformemente all'art. 29a Cost., ognuno ha diritto, nelle controversie giuridiche, al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria, la quale deve potere vagliare la causa con pieno potere cognitivo (DTF 144 I 181 consid. 5.3.2.1).

2.3. In concreto, a prescindere dalla questione di sapere se l'asserita omissione possa comportare diniego di giustizia formale o costituisca piuttosto violazione del diritto di essere sentiti per motivazione insufficiente (cfr. sulla differenza tra il diniego di giustizia formale e l'obbligo di motivare le sentenze: DTF 142 II 154 consid. 4.2), il ricorrente ha torto quando sostiene che il GPC avrebbe commesso diniego di giustizia non esaminando nel merito nessuna delle censure sollevate ma limitandosi a "liquidar[l]e" con un rinvio alla decisione della Corte dei reclami penali del TPF, la quale non sarebbe però entrata nel merito delle stesse ritenendosi incompetente.

Risulta dalla decisione impugnata che dopo aver riassunto le doglianze del ricorrente formulate nella sua opposizione del 7 ottobre 2024 - le quali coincidono sostanzialmente con quelle esposte dallo stesso nel suo reclamo del 9 settembre 2024 dinanzi alla Corte dei reclami penali e all'esame delle quali quest'ultima si è effettivamente ritenuta incompetente -, il GPC ha sì rinviato alle "considerazioni espresse dalla Corte dei reclami penali", ma dopo aver preliminarmente sancito che "le modalità di esecuzione dell'ordine di consegna non avevano recato al ricorrente alcun pregiudizio", ritenuto che lo stesso aveva potuto comunque formulare tempestivamente la richiesta di apposizione dei sigilli (cfr. sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4). Ha in seguito rilevato che nelle sue osservazioni ("opposizione"), il ricorrente - seppure nell'ordinanza di intimazione fosse esplicitamente indicato di specificare in che misura "debbano essere mantenuti i sigilli" - non aveva dato indicazioni, "ribadendo principalmente le critiche alle modalità di esecuzione dell'obbligo di consegna (...), ma senza fornire alcuna precisazione quo ai motivi della richiesta di posa dei sigilli e alla mancanza di rilevanza per il procedimento in corso"; il ricorrente neppure contestava fossero dati presupposti per l'adozione di un provvedimento coercitivo ( idem, consid. 2c, pag. 5).

Sulla base degli atti, il GPC ha rilevato l'attiva partecipazione del ricorrente alla cernita e ha ritenuto sussistere sufficienti e concreti elementi per sospettare che lo stesso, tramite la società B.________ SA di cui era inizialmente amministratore unico e poi liquidatore, fosse attivamente coinvolto nelle attività denunciate dalla SECO. Perciò, stabiliti in particolare la sussistenza di sufficienti indizi di reato giustificanti la perquisizione ( in casu l'obbligo di consegna), la proporzionalità della stessa, l'utilità potenziale per l'inchiesta dei dati contenuti nel reperto informatico acquisito, nonché l'assenza di segreti degni di protezione sufficientemente motivati, il GPC ha accolto l'istanza di dissigillamento.

Risulta da quanto precede che non si è in presenza di un diniego di giustizia. Va inoltre sottolineato che spetta di norma al giudice del merito esprimersi sulla questione - sollevata dal ricorrente - dell'eventuale inutilizzabilità dei mezzi di prova acquisiti in violazione dei diritti procedurali dell'imputato (cfr. consid. 3.2.2 infra).

3.1. Il ricorrente adduce che sarebbe stato palesemente tratto in inganno sull'obbligo di cooperare e di tollerare una perquisizione che la PGF avrebbe inammissibilmente legittimato ai suoi occhi profani sulla base di un mero ordine di edizione, che invece non autorizzava alcuna perquisizione e/o sequestro. Il tutto con l'aggravante di avere omesso di attirare Ia sua attenzione sull'assenza di obbligo di dare seguito all'ordine di edizione. Gli eventuali mezzi di prova contenuti nei documenti sigillati dovrebbero perciò essere considerati inutilizzabili secondo l'art. 141 cpv. 1 CPP, siccome acquisiti illecitamente ai sensi dell'art. 140 CPP.

3.2.

3.2.1. Il detentore di oggetti o valori patrimoniali che devono essere sequestrati o essere messi provvisoriamente al sicuro è tenuto a consegnarli (art. 265 cpv. 1 CPP). Conformemente a quanto disposto dall'art. 265 cpv. 2 CPP, non sottostanno all'obbligo di consegna l'imputato (lett. a), le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre (nei limiti di questo loro diritto, lett. b), nonché, a determinate condizioni, le imprese (lett. c). Il pubblico ministero può ingiungere un ordine di edizione alla persona sottostante all'obbligo di consegna e fissarle un termine a tal fine, avvertendola della comminatoria dell'art. 292 CP in caso di inadempienza o della possibilità di infliggerle una multa disciplinare (art. 265 cpv. 3 CPP). L'obbligo di consegna consente al destinatario di consegnare volontariamente gli oggetti o i valori richiesti, senza ricorrere a misure coercitive (art. 265 cpv. 4 CPP; DTF 143 IV 21 consid. 3.1).

3.2.2. Secondo l'art. 248 cpv. 1 CPP, se il detentore (e di massima anche l'avente diritto [cfr. consid. 1.3 supra]) fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'art. 264 CPP, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.

Giusta l'art. 264 cpv. 1 CPP, non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti: documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore (lett. a), carte e registrazioni personali e corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale (lett. b), oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli art. 170-173 CPP, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale (lett. c), nonché oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un'altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale (lett. d). Scopo del sigillamento è di escludere la possibilità per l'autorità di perseguimento penale di prendere conoscenza dei mezzi di prova litigiosi prima che il giudice competente per il dissigillamento si pronunci sulla loro utilizzabilità ai fini dell'istruzione (DTF 148 IV 221 consid. 2.5 in fine; sentenza 1B_412/2021 del 29 novembre 2021 consid. 3.3.3). Poiché nell'ambito della procedura di dissigillamento viene deciso in modo definitivo sulla rivelazione di eventuali segreti invocati dal detentore (cfr. art. 248 cpv. 1 CPP), sotto il profilo materiale devono essere esaminate questioni probatorie rilevanti per il giudizio, quali l'esistenza di sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) o di impedimenti legali al dissigillamento (art. 197 cpv. 1 e 2 e art. 264 CPP). La decisione finale sull'apprezzamento delle prove riguardo ai fatti incriminati e alla colpevolezza come pure quella sull'utilizzabilità di determinate prove nel procedimento principale rimane tuttavia riservata al giudice di merito. Un eventuale divieto in generale di utilizzabilità delle prove in base agli art. 140 e 141 CPP deve essere disposto già nella fase del dissigillamento della procedura preliminare solo qualora i mezzi di prova siano chiaramente inutilizzabili (DTF 143 IV 387 consid. 4.4; 142 IV 207 consid. 9.8; sentenza 1B_412/2021, citata, consid. 3.1).

3.3. Nell'istanza di dissigillamento, il cui contenuto è ripreso integralmente nella decisione impugnata, l'opponente ha ritenuto che il verbale allestito in occasione dell'esecuzione dell'ordine di consegna presso la società B.________ SA in liquidazione, detentrice dei documenti - di cui il ricorrente era il solo organo formale (dapprima quale amministratore unico e in seguito quale liquidatore) -, era stato letto e sottoscritto in ogni sua pagina da quest'ultimo quale rappresentante della stessa, confermandone integralmente la completezza e l'esattezza. A pagina 1 era indicato che si riferiva ad un intervento d'esecuzione di un obbligo di consegna e non di un ordine di perquisizione. Risultava a pagina 2 il seguente avviso: "La persona detentrice prende atto dell'ordine del Ministero pubblico della Confederazione e conferma di essere stata informata dei rimedi giuridici (ricorso) e della possibilità di apposizione di sigilli". Nell'ultima pagina dello stesso verbale (pag. 6), intitolata "Dichiarazione sulla sigillatura di documenti, registrazioni e altri oggetti", la società toccata dalla misura e per essa il ricorrente (quale liquidatore) aveva indicato di far porre agli inquirenti la crocetta nella casella corrispondente alla seguente informazione: "Rinuncio all'apposizione dei sigilli e prendo atto che tale rinuncia è definitiva e consentirà agli inquirenti di prendere immediatamente visione dei documenti, registrazioni e altri oggetti sequestrati". Il ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà di questo accertamento, che è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non adduce elementi tali da farlo ritenere manifestamente insostenibile.

Egli fa inoltre valere che sarebbe "evidente che una persona non cognita di diritto, a cui viene sottoposto dall'autorità penale un documento che reca in titolo, in caratteri cubitali, « Obbligo di consegna », è portata a credere di avere questo obbligo, senza prestare attenzione alle avvertenze, riprodotte in caratteri minuscoli, in calce al documento". Con una simile argomentazione, il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria la decisione impugnata, esponendo una propria versione dei fatti, diversa da quella del GPC, senza tuttavia spiegare perché i considerandi del giudizio impugnato violerebbero il diritto o poggerebbero su accertamenti di fatto chiaramente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari (cf. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Risulta in tutti i casi dall'ordine di edizione che al ricorrente sono state fornite tutte le informazioni in relazione al suo ruolo di imputato nell'istruzione penale federale e al fatto che non sussisteva alcun obbligo di consegna (l'art. 265 CPP essendo stato integralmente riportato nell'ordine, come nota a pié di pagina). Secondo il ricorrente, l'immediatezza dell'esecuzione dell'ordine di consegna (il quale "difettava di un termine adeguato a permettere a B.________ SA di eseguire l'ordine in autonomia e senza coercizione"), la durata della visita ("oltre 4 ore e mezza") e il fatto che al termine della stessa sia stato allestito un "verbale di perquisizione" dimostrerebbero che la PGF si sarebbe comportata come se stesse eseguendo un provvedimento coercitivo di perquisizione e sequestro, raccogliendo il supporto elettronico (repertoriato col n. ID xxx) con l'inganno. Il ricorrente perde di vista che l'ordine di consegna, il cui unico scopo è quello di indurre il detentore di oggetti o di valori patrimoniali che devono essere sequestrati a depositarli al fine di evitare il sequestro (sentenza 6B_247/2017 del 21 marzo 2018 consid. 3.1), non pregiudica né l'integrazione della documentazione nel fascicolo, né l'amministrazione di un'eventuale prova. Come già detto, il ricorrente ha avuto conoscenza del fatto che, in qualità di imputato, non sottostava all'obbligo di consegna (art. 265 cpv. 2 lett. a CPP); non si tratta dunque di un caso in cui la (eventuale) mancata indicazione di un tale diritto (diritto di rifiuto di consegna) violi il divieto di inganno (art. 140 cpv. 1 CPP) e comporti l'inutilizzabilità dei mezzi di prova ottenuti (art. 141 cpv. 1 CPP) (cfr. su tali questioni: BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3 aed. 2023, n. 18 e 24 ad art. 265 CPP). Pertanto, le argomentazioni del ricorrente, il quale non si è avvalso della facoltà offertagli dall'art. 265 cpv. 2 lett. a CPP di rifiutare la consegna e ha chiesto in tempo l'apposizione dei sigilli (art. 248 CPP), non sono tali da evidenziare un vizio di procedura così evidente da rendere necessaria l'esclusione delle prove in questione dal fascicolo, cosicché il ricorrente non può assolutamente dedurre nulla a suo favore da tali argomentazioni.

È altrettanto infondata l'asserita violazione dell'art. 158 cpv. 1 CPP in relazione al fatto che la PGF, in occasione dell'esecuzione dell'ordine di consegna, lo avrebbe "intervistato" senza fornirgli le informazioni contenute in tale disposizione. Come ritenuto nella decisione della Corte dei reclami penali del 24 ottobre 2024 (consid. 1.6), non vi è alcuna traccia di eventuali dichiarazioni del ricorrente, per cui non si vede come possa configurarsi una raccolta illegale per un mezzo di prova inesistente. Infondata, la censura deve pertanto essere respinta.

4.1. Secondo la giurisprudenza, spetta al detentore degli oggetti e delle registrazioni che devono essere perquisiti e riguardo ai quali ha chiesto il sigillamento sostanziare in maniera sufficiente nell'ambito della successiva procedura di dissigillamento i suoi interessi al mantenimento dei pretesi segreti, rendendoli perlomeno verosimili, ai sensi dell'art. 248 cpv. 1 CPP. Se l'interessato non adempie il suo obbligo di collaborazione, il GPC non è tenuto a ricercare d'ufficio eventuali ostacoli materiali al sequestro (DTF 142 IV 207 consid. 7.1.5 e 11; 141 IV 77 consid. 4.3; sentenza 1B_273/2021 del 2 marzo 2022 consid. 3.3).

4.2. Il ricorrente non contesta l'esistenza di sufficienti indizi di reato e non si esprime in modo specifico sui documenti sigillati. Si limita ad addurre che, per i motivi già esaminati, tali documenti sarebbero inutilizzabili. Non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni avrebbe soddisfatto il suo obbligo processuale di rendere perlomeno verosimili i pretesi segreti. Anche nell'atto di ricorso in esame, disattendendo la citata prassi e il suo obbligo di motivazione, il ricorrente non rende minimamente verosimili gli eventuali interessi al mantenimento del segreto che sarebbero toccati.

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.

Losanna, 3 settembre 2025

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Valentino

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