Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1272/2024

Sentenza del 10 febbraio 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Abrecht, Presidente, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto Rifiuto di nomina di un difensore d'ufficio,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.162).

Fatti:

A.

In data 14 maggio 2020, B.________ ha sporto denuncia nei confronti della società C.________ SA, X., il cui fallimento è stato decretato il 30 dicembre 2022 dalla Pretura di Lugano a far tempo dal 2 gennaio 2023, e di cui A. era amministratore unico con diritto di firma individuale dal mese di maggio 2010. Il 19 maggio 2020, D.________ ha sporto denuncia nei confronti di A.. In seguito, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di A. per titolo di truffa e falsità in documenti, esteso successivamente ai reati di denuncia mendace, diffamazione e calunnia.

B.

Il 26 marzo 2024, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di accusa nei confronti di A., ritenendolo colpevole di tentata truffa, falsità in documenti e denuncia mendace. Il 14 aprile 2024, A. si è opposto al decreto d'accusa e ha chiesto la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (richiamando anche l'art. 158 cpv. 1 lett. c CPP), adducendo di essere disabile e privo di mezzi economici. Il 22 aprile 2024, il Procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire allo stesso. Ha altresì rilevato che, con scritto del 14 aprile 2024, A.________ ha chiesto l'assegnazione di un difensore d'ufficio. Con decreto del 14 maggio 2024, la Presidente della Pretura penale ha respinto la richiesta di A.________ intesa alla nomina di un difensore d'ufficio. Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il decreto del 14 maggio 2024 e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spese.

C.

A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale penale federale, chiedendo in buona sostanza di riformarla nel senso che venga nominato un difensore d'ufficio. Il 25 novembre 2024, il Tribunale penale federale, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza. Non sono state richieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).

1.1. Oggetto dell'impugnativa è unicamente la sentenza della Corte cantonale del 7 ottobre 2024 (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF). Conclusioni, censure o ulteriori allegazioni che esulano dall'oggetto del litigio risultano pertanto inammissibili (sentenze 7B_953/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 1.3; 7B_211/2022 del 12 marzo 2024 consid. 1.3). Nella misura in cui il ricorrente presenta conclusioni concernenti il decreto d'accusa del 26 marzo 2024, il ricorso risulta inammissibile. Così facendo, infatti, egli presenta conclusioni che esulano dall'oggetto del litigio, limitato al respingimento della sua istanza intesa alla nomina di un difensore d'ufficio.

1.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_1128/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 1.1; 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

1.3. In concreto le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata. La Corte cantonale ha ritenuto che il caso in esame rientra nei casi bagatellari, essendo la condanna prospettata nel decreto d'accusa del 26 marzo 2024 una pena detentiva inferiore a quattro mesi. Secondo la Corte cantonale, le fattispecie indicate nel decreto d'accusa non sembrano presentare difficoltà particolari dal punto di vista dell'accertamento dei fatti (trattandosi di fatti semplici, comprensibili e ben circostanziati) e del diritto (le disposizioni applicabili non essendo giuridicamente complesse). Il ricorrente non si confronta con tale argomentazione e non dimostra perché il caso di specie presenterebbe delle difficoltà cui egli non potrebbe far fronte da solo. In particolare, egli non si confronta con l'accertamento vincolante della Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo il quale egli ha compreso appieno i fatti che gli sono imputati, come si evince "inconfutabilmente" dai suoi scritti inoltrati al pubblico ministero del 9 ottobre 2023, del 9 febbraio 2024 e del 14 marzo 2024, con i quali egli è riuscito - senza alcuna difficoltà e con dettagliate argomentazioni - a prendere posizione riguardo alle accuse mosse nei suoi confronti e ad esporre la sua versione dei fatti. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente è in grado di esporre le sue ragioni a fondamento della sua opposizione al decreto d'accusa e di seguire personalmente il procedimento a suo carico, anche senza l'ausilio di un legale. Ha quindi negato il presupposto della necessità di un difensore per tutelare gli interessi del ricorrente. Il ricorrente non dimostra, con una motivazione puntuale, perché e in che misura la Corte cantonale con tale conclusione avrebbe violato il diritto.

La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che la documentazione presentata dal ricorrente, prodotta soltanto in copia e alquanto scarna dal profilo medico in difetto, tra l'altro, di certificati medici (aggiornati) redatti e firmati in originale, con l'indicazione di una chiara diagnosi del paziente e del trattamento terapeutico da seguire, non è sufficiente per concludere che egli non sia in grado di difendersi da solo dinanzi alla Pretura penale e di esporre la propria versione dei fatti. Nella misura in cui il ricorrente adduce dinanzi al Tribunale federale che la sua invalidità e il suo quadro clinico sarebbero "certi", egli si limita ad esporre una propria versione dei fatti, contrapponendola agli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, senza dimostrare perché tali accertamenti dovrebbero essere ritenuti manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari (art. 106 cpv. 2 LTF).

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 febbraio 2025

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026