Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_956/2024

Sentenza del 22 ottobre 2025

I Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, von Felten, Guidon, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

A.________, patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella, opponente,

B.________.

Oggetto Esposizione a pericolo della vita altrui,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2024.161, 17.2024.227+238).

Fatti:

A.

Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ colpevole, tra l'altro, di esposizione a pericolo della vita altrui ai sensi dell'art. 129 CP per avere, il 12 giugno 2023 a X., appoggiato un coltello al collo di B. nel corso di un litigio. Per questo e per altri reati, lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) e alla multa di fr. 300.--. Ha inoltre ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni.

B.

Adita dall'imputato, con sentenza del 6 novembre 2024 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha, tra l'altro, prosciolto A.________ dall'imputazione di esposizione a pericolo della vita altrui dopo aver accertato che egli aveva appoggiato al collo di B.________ la parte piatta della lama di un coltello per tagliare la pizza (con la lama seghettata e la punta arrotondata) per un secondo e senza pressione. La CARP ha ridotto la pena detentiva a 3 anni e 9 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata), confermato la multa di fr. 300.-- e diminuito la durata dell'espulsione a 5 anni.

C.

Contro questo giudizio il Ministero pubblico del Cantone Ticino insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale del 27 novembre 2024, postulando il parziale annullamento del giudizio impugnato con il rinvio degli atti all'autorità precedente per nuovo giudizio sul reato di esposizione a pericolo della vita altrui e, di riflesso, sulla pena e sugli oneri processuali. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del pubblico ministero è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

3.1. Secondo l'art. 129 CP, chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Dal profilo oggettivo, è richiesta una messa in pericolo concreta e imminente della vita altrui. Un semplice rischio per la salute non è sufficiente. Il pericolo è imminente quando dal comportamento dell'autore deriva direttamente, secondo l'andamento ordinario delle cose, la probabilità o l'alta verosimiglianza della morte della vittima (DTF 133 IV 1 consid. 5.1; 121 IV 67 consid. 2b/aa). Dal punto di vista soggettivo, oltre all'assenza di scrupoli, la fattispecie esige il dolo diretto con riferimento al pericolo imminente per la vita altrui; il dolo eventuale non è sufficiente (DTF 136 IV 76 consid. 2.7; 133 IV 1 consid. 5.1; sentenza 6B_876/2015 del 2 maggio 2016 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 142 IV 245). Per agire intenzionalmente ai sensi dell'art. 129 CP, l'autore deve essere consapevole del pericolo di morte imminente e adottare volontariamente un comportamento che crei questo pericolo (DTF 121 IV 67 consid. 2d in fine). Per contro, l'autore non vuole, neanche a titolo eventuale, la realizzazione del pericolo che crea, altrimenti si tratterebbe di un tentato omicidio (DTF 107 IV 163 consid. 3).

3.2. Per la CARP, il comportamento ascritto all'imputato, ossia di aver appoggiato, per un secondo e senza pressione, la parte piatta della lama di un coltello alla gola della vittima, non era adeguato dal profilo oggettivo a realizzare la fattispecie dell'art. 129 CP. La CARP ha osservato che le sentenze citate dai giudici di primo grado si riferivano all'impiego, vicino al collo, di un pugnale con lama affilata (DTF 114 IV 8; 117 IV 427) rispettivamente della punta di un lungo coltello da cucina (DTF 102 IV 18) nel corso di una rapina, mentre nel caso concreto l'arma era un coltello per tagliare la pizza, con la lama seghettata e la punta arrotondata, ossia uno strumento che, in tutta oggettività, non potrebbe generare ferite mortali o potenzialmente tali in caso di movimento fortuito dell'autore o di una reazione scomposta della vittima, nemmeno se il lato della lama appoggiata al collo fosse quello seghettato ("per tagliare con questo tipo di coltello occorre applicare una certa pressione e muovere la lama avanti e indietro"), ma a maggior ragione se, come in concreto, il lato della lama che viene avvicinato al collo non è quello tagliente.

Secondo la CARP, dal punto di vista soggettivo, il gesto di " avvicina[re] " al collo della vittima la parte piatta della lama del coltello, " cioè quella che non può tagliare nulla nemmeno se mossa inavvertitamente dall'autore o dalla vittima ", indicava del resto chiaramente l'assenza di volontà dell'imputato di metterne in pericolo la vita. La CARP ha quindi prosciolto A.________ da tale imputazione.

3.3. Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza avrebbe più volte qualificato l'azione di avvicinare un coltello al collo di una persona quale esposizione a pericolo della vita altrui, senza ritenere rilevante né il lato della lama concretamente appoggiato al collo, né se la lama fosse o meno seghettata (nella DTF 102 IV 18 si trattava di un coltello da cucina, mentre nella sentenza 6B_219/2009 del 18 giugno 2009 di un coltello per la carne, per definizione avente lama seghettata) e neanche se e in quale misura l'autore avesse esercitato pressione, posto che il pericolo alla vita proviene già dall'avvicinare il coltello a 10/20 cm dalla gola della vittima e dagli eventuali movimenti incontrollati e incontrollabili da parte dei protagonisti.

Per il ricorrente, " non v'è poi da argomentare che chiunque sa che avvicinare una lama alla gola di una persona può provocare lesioni anche letali ". Ne conclude che il comportamento assunto dall'imputato realizza gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 129 CP.

3.4. Come visto, la CARP ha ritenuto che sia l'elemento oggettivo del reato sia quello soggettivo non fossero realizzati. Con riferimento al secondo, ha escluso l'agire intenzionale dell'imputato ritenendo che il gesto di avvicinare al collo della vittima la parte non tagliente del coltello indicasse chiaramente che non volesse metterne in pericolo la vita.

Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza dell'intenzione sia giustificata e correttamente applicata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1).

Nel rimedio all'esame il ricorrente avrebbe dovuto illustrare, nel rispetto delle esigenze previste agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali motivi il ragionamento della CARP circa il presupposto soggettivo del reato violerebbe il diritto. Il ricorrente si limita invece ad apoditticamente indicare che "non v'è poi da argomentare che chiunque sa che avvicinare una lama alla gola di una persona può provocare lesioni anche letali", senza rapportarsi agli elementi evocati dalla CARP (per la quale, come detto, il fatto di avvicinare al collo della vittima la parte non tagliente del coltello indicava chiaramente l'assenza di volontà di metterne in pericolo la vita), senza censurare per arbitrio tali elementi e senza spiegare perché non potevano portare alla conclusione secondo cui non vi era intenzionalità del resistente, tanto più che, per il reato di cui all'art. 129 CP, il dolo eventuale non è sufficiente. In tali circostanze, posto che la motivazione del ricorso è inidonea a dimostrare l'adempimento del presupposto soggettivo, diventa superfluo esaminare se gli elementi oggettivi del reato di esposizione a pericolo della vita altrui siano in concreto realizzati.

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua insufficiente motivazione. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti, a B.________ e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 22 ottobre 2025

In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Muschietti

La Cancelliera: Antonini

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