Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_680/2024

Sentenza del 20 agosto 2025

I Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, von Felten, Wohlhauser, Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

A., patrocinato dall'avv. O., opponente,

  1. B.________,
  2. C.________, entrambe patrocinate dall'avv. Roberto Macconi,
  3. D.________,
  4. E.________,

Oggetto Ripetuta cattiva gestione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 agosto 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.55+206 e 17.2024.148).

Fatti:

A.

Con sentenza del 15 dicembre 2021, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere. Gli ha rimproverato di avere, nel periodo dal 4 agosto 2008 al 31 marzo 2014, a X., Y., Z.________ ed in altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in parte in correità con terzi, ripetutamente ingannato, rispettivamente tentato di ingannare con astuzia, le assicurazioni B., E. e C., la D. e gli istituti di credito F.________ e Banca G., inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per fr. 1'227'351.--. All'imputato è stato sostanzialmente addebitato di avere costituito le società H. SA, I.________ Sagl, J.________ Sagl, K.________ SA e L.________ SA, nonché di avere acquistato il pacchetto azionario delle società M.________ SA e N.________ SA allo scopo di frodare le assicurazioni, simulando dei contratti di lavori fittizi e facendo figurare degli stipendi inveritieri al fine di ottenere in seguito indebitamente prestazioni assicurative, indennità di disoccupazione e prestiti. La Corte delle assise criminali ha inoltre riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo dal 29 aprile 2009 al 25 aprile 2012, allo scopo di commettere una parte delle suddette truffe, e in altre due occasioni, falsificato sia le firme autentiche dei gerenti della società J.________ Sagl e dell'amministratore unico di N.________ SA sia i dati contabili di queste società, nonché falsificato un certificato medico indirizzato alla C., facendone in seguito uso a scopo di inganno. Egli è altresì stato ritenuto autore colpevole di ripetuto conseguimento di una falsa attestazione, per avere, nel periodo dal 28 febbraio 2008 al 15 giugno 2011, parzialmente in correità con terzi, indotto tre notai ad attestare contrariamente al vero nei rogiti concernenti la costituzione delle società M. SA, H.________ SA, L.________ SA, K.________ SA e I.________ Sagl che il capitale azionario, rispettivamente il capitale sociale, era stato interamente liberato mediante depositi a libera disposizione delle società, mentre in realtà gli importi erano stati messi a disposizione da terzi solo temporaneamente per costituire le società eludendo le disposizioni legali. All'imputato è stato contestualmente rimproverato di avere indotto i funzionari del registro di commercio ad iscrivere a registro le società così costituite. A.________ è pure stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta cattiva gestione per avere, parzialmente in correità con terzi, nel periodo dal 20 marzo 2008 al 12 giugno 2014, in qualità di organo di fatto delle società M.________ SA, H.________ SA, J.________ Sagl, N.________ SA e K.________ SA, tutte fallite, mettendo a disposizione solo temporaneamente il capitale azionario/sociale, effettuando spese sproporzionate e disinteressandosi della loro gestione, cagionato o aggravato il loro eccessivo indebitamento. La Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto l'imputato da un capo d'imputazione relativo all'accusa di falsità in documenti e lo ha infine condannato alla pena detentiva di 3 anni, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 2 anni; per il resto, la pena detentiva era da espiare. I giudici di primo grado hanno riconosciuto nel principio le pretese civili degli accusatori privati, rinviandoli al competente foro civile per la loro quantificazione.

B.

Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 21 agosto 2024. Lo ha prosciolto dall'imputazione di cattiva gestione per quanto concerne le società M.________ SA, J.________ Sagl, N.________ SA e K.________ SA, mentre ha confermato il giudizio di colpevolezza per questa imputazione con riferimento alla società H.________ SA. Ha altresì confermato le condanne per i reati di truffa per mestiere, in parte tentata, di ripetuta falsità in documenti e di ripetuto conseguimento di una falsa attestazione. La CARP ha condannato l'imputato alla pena detentiva di 3 anni, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 2 anni e per il resto da espiare. Ha contestualmente riconosciuto nel principio, nella misura in cui erano fondate sul diritto privato, le pretese risarcitorie di B., C., E.________ e D.________, rinviandole per il resto al foro civile.

C.

Il Ministero pubblico impugna questa sentenza, nella misura in cui concerne il proscioglimento di A.________ dalle imputazioni di cattiva gestione, con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Impugna altresì i dispositivi concernenti la ripartizione delle spese procedurali relative ai procedimenti di primo grado e di appello e la quota del rimborso allo Stato del Cantone Ticino della retribuzione del difensore d'ufficio. Il ricorrente chiede, in via principale, di dichiarare l'imputato autore colpevole di ripetuta cattiva gestione per i quattro capi d'imputazione da cui è stato prosciolto e di condannarlo al pagamento integrale delle spese procedurali di entrambe le istanze cantonali nonché al rimborso integrale della retribuzione del difensore d'ufficio. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. L'opponente chiede in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso e, subordinatamente, di respingerlo. Postula altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La Corte cantonale, come pure B., C. e la D.________, hanno comunicato di rinunciare a presentare una risposta al gravame.

Diritto:

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

2.1. Le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF valgono anche per la risposta al ricorso (DTF 140 III 115 consid. 2). Secondo questa disposizione, nei motivi occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. L'interessato deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). L'opponente può in concreto sollevare contro la sentenza impugnata delle censure che sono state respinte dalla Corte cantonale, per il caso in cui gli argomenti del ricorrente fossero fondati e seguiti dal Tribunale federale (DTF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). Le sue censure devono tuttavia essere presentate in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione e devono rimanere nel quadro dell'oggetto della procedura di ricorso al Tribunale federale (GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 31 all'art. 102 LTF).

2.2. In concreto, la risposta redatta dalla patrocinatrice del ricorrente estende in modo inammissibile l'oggetto del litigio e non adempie i suddetti requisti di motivazione. Non si esprime infatti specificatamente sulle censure ricorsuali (circoscritte ai capi d'imputazione concernenti il reato di cattiva gestione oggetto del proscioglimento), ma espone contestazioni globali, ripresentando sostanzialmente le censure addotte con il ricorso nella causa connessa 6B_772/2024, in cui ha sostanzialmente chiesto l'assoluzione da tutte le accuse oggetto del procedimento penale. Non essendo in questa sede ammissibile il ricorso adesivo, l'opponente non può concludere ad una modifica a suo favore della sentenza impugnata nell'ambito della presente risposta di causa (BOVEY, op. cit., n. 31 e 35 all'art. 102 LTF). In tali circostanze, la risposta della patrocinatrice dell'opponente non può essere vagliata nel merito. Analogamente, anche la memoria aggiuntiva redatta personalmente dall'opponente, nella misura in cui eccede l'oggetto del presente litigio e non si confronta con i considerandi della sentenza della CARP, non adempie le citate esigenze ed è pertanto è inammissibile. Con riferimento alle censure ricorsuali, l'opponente si limita in sostanza a sminuire genericamente le sue responsabilità, contestando in modo generale l'esistenza di prove relative ad un suo comportamento negligente e negando di avere svolto la funzione di organo e di gerente nelle diverse società. Non considera tuttavia gli accertamenti della Corte cantonale, che ha rilevato, anche sulla base di ammissioni dell'opponente stesso, ch'egli ha avuto un ruolo di dirigente effettivo e organo di fatto delle società.

3.1. Il ricorrente contesta il proscioglimento dell'opponente da quattro capi d'imputazione concernenti il reato di cattiva gestione oggetto dell'atto di accusa (punti n. 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell'atto di accusa). Fa al proposito valere la violazione dell'art. 165 CP.

3.2. Secondo l'art. 165 n. 1 CP, il debitore che, in un modo non previsto nell'art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

La pronuncia del fallimento costituisce la condizione oggettiva di punibilità (DTF 144 IV 52 consid. 7.3). Autore del reato è il debitore, rispettivamente, giusta l'art. 29 lett. a e d CP, l'organo o il dirigente effettivo della persona giuridica che causa o aggrava l'eccessivo indebitamento per la propria negligenza. La cattiva gestione punita dall'art. 165 CP può consistere in un'azione o in un'omissione. Quest'ultima può essere addebitata all'imputato soltanto se esiste un obbligo giuridico di agire. Occorre determinare sulla base delle disposizioni specifiche che definiscono gli obblighi dell'autore se questi ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e la sua situazione personale (DTF 115 IV 38 consid. 2; sentenza 6B_1279/2018 del 26 marzo 2019 consid. 2.2.1 e rinvio). L'art. 165 CP concerne unicamente gli errori di gestione gravi sotto il profilo economico. Costituisce in particolare una negligenza colpevole nell'esercizio della propria professione ai sensi dell'art. 165 n. 1 CP, l'omissione di avvisare il giudice giusta l'art. 725 cpv. 2 vCO in caso di eccedenza di debiti (DTF 144 IV 52 consid. 7.3; sentenza 6B_1279/2018, citata, consid. 2.2.1 e rinvii; cfr., attualmente, l'art. 725b CO, in vigore dal 1° gennaio 2023). L'art. 717 cpv. 1 CO prevede che gli amministratori della società anonima e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. L'amministratore che disattende l'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti (art. 957 CO) e che omette l'avviso al giudice in caso di sovraindebitamento, viola l'obbligo di diligenza giusta l'art. 717 CO e può essere colpevole di cattiva gestione (sentenza 6B_492/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 2.2). L'art. 725 cpv. 2 vCO prevede che, in caso di eccedenza di debiti della società, il consiglio di amministrazione deve avvisare il giudice, salvo che i creditori della società accettino, per l'insufficienza di attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società. La postergazione del credito costituisce un contratto mediante il quale il creditore si impegna, in caso di fallimento del suo debitore, a rinunciare al suo credito nella misura necessaria alla copertura di tutti gli altri crediti. Il contratto è concluso tra la società e il creditore e non necessita dell'approvazione né degli azionisti né degli altri creditori. La postergazione non rappresenta tuttavia un abbandono del credito, di modo che essa non elimina il sovraindebitamento. Per evitare che la società fallisca, la postergazione dovrà di regola essere accompagnata da misure di ristrutturazione e di risanamento (sentenza 6B_1279/2018, citata, consid. 2.2.1 e rinvii). In assenza di una qualsiasi prospettiva di risanamento, una postergazione di per sé sufficiente sotto il profilo contabile non libera il consiglio di amministrazione dall'obbligo di avvisare il giudice in caso di sovraindebitamento. Un rinvio dell'avviso al giudice è ammissibile soltanto per un breve lasso di tempo, ossia durante qualche settimana o alcuni mesi (sentenza 6B_1279/2018, citata, consid. 2.2.1 e rinvii). Sotto il profilo del diritto penale, l'autore è punito per avere dovuto riconoscere il rischio di insolvenza e per averlo preso, oppure per averlo negato in modo irresponsabile (DTF 115 IV 38 consid. 2 pag. 41). L'insufficiente dotazione di capitale ai sensi dell'art. 165 n. 1 CP concerne il caso della costituzione di una società con mezzi insufficienti (sentenza 6B_1103/2017 del 7 agosto 2018 consid. 1.2.1). Vi rientrano per esempio la costituzione fraudolenta della società, la sopravvalutazione rilevante di conferimenti in natura, l'acquisizione di un mantello azionario senza un conseguente risanamento. In questi casi, il capitale azionario della società nuovamente costituita non è infatti sin dall'inizio ad effettiva disposizione della stessa. Ciò vale anche nel caso dell'acquisizione di un mantello azionario, giacché l'operazione corrisponde, quantomeno sotto il profilo economico, ad una nuova costituzione della società (sentenza 6B_1103/2017, citata, consid. 1.2.1). Rientra inoltre nella fattispecie della dotazione insufficiente di capitale il caso della liberazione fittizia del capitale azionario (VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 all'art. 165 CP). Non sono per contro compresi in tale fattispecie i casi in cui il capitale subisce una perdita in una fase successiva, non conseguente alla mancanza di capitalizzazione al momento della costituzione. Come suesposto, in tale costellazione entrano infatti in considerazione le disposizioni sulla protezione del capitale degli art. 725 segg. CO (sentenza 6B_1103/2017, citata, consid. 1.2.1).

4.1. Il punto n. 4.2 dell'atto di accusa imputa all'opponente di avere, nel periodo compreso dal 16 aprile 2009 al 12 febbraio 2014 (data di dichiarazione del fallimento della J.________ Sagl), dopo avere costituito appositamente la J.________ Sagl con lo scopo di frodare l'assicurazione B., agendo come dirigente effettivo della stessa, effettuando spese sproporzionate e utilizzando la società unicamente per commettere la truffa nei confronti di detta assicurazione, disinteressandosi della sua sorte, non occupandosi né della gestione né della sorveglianza degli affari nonostante J. Sagl incontrasse serie difficoltà finanziarie, tanto che dalla contabilità relativa all'anno 2009 emergeva un'eccedenza di debiti, aggravatasi nei mesi successivi, omesso di adottare immediate e concrete misure di risanamento o di depositare i bilanci al giudice come previsto dall'art. 820 CO (in relazione con l'art. 725 cpv. 2 vCO), commettendo così una grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei beni.

4.2. La Corte cantonale ha rilevato che, secondo il rapporto di ricostruzione finanziaria agli atti, nei bilanci della J.________ Sagl allegati alle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2009, 2010 e 2011 figura, al passivo di bilancio, la voce contabile "correntista", ciò che fa presumere l'esistenza di un credito del socio nei confronti della società. La CARP ha rilevato che, sempre secondo il rapporto di ricostruzione finanziaria, qualora il credito fosse stato postergato, esso sarebbe rientrato nel capitale proprio della società che, in considerazione delle perdite conseguite, avrebbe presentato comunque una perdita di capitale ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 vCO al 31 dicembre degli anni 2009, 2010 e 2011. Per contro, qualora il credito non fosse stato postergato, il capitale proprio si sarebbe ridotto al solo capitale sociale di fr. 20'000.-- e la società si sarebbe trovata in una grave eccedenza di debiti giusta l'art. 725 cpv. 2 vCO. La Corte cantonale ha ritenuto che, siccome non risulta dagli atti quale delle due ipotesi fosse realizzata (credito postergato o meno), l'opponente doveva essere prosciolto da questa imputazione.

4.3. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l'art. 165 CP per avere fondato il suo ragionamento unicamente su un ipotetico credito correntista risultante da una contabilità falsificata. Adduce che nella fattispecie il reato di cattiva gestione risulterebbe per contro realizzato sulla base dell'insieme dei fatti accertati, segnatamente del fatto che la contabilità di J.________ Sagl era stata falsificata, che l'opponente era insolvente e ricoperto di debiti, e che la società era stata costituita appositamente per commettere la truffa ai danni dell'assicurazione e non ha mai avuto un'attività commerciale propria. Sostiene inoltre che l'opponente ha utilizzato la società per eseguire prelevamenti in contanti a beneficio suo e dei correi, omettendo altresì di allestire la contabilità a partire dal 2012. Ritiene quindi che, in tali circostanze, non esisteva alcuna prospettiva di miglioramento della condizione finanziaria della J.________ Sagl, sicché l'eventuale postergazione del credito correntista non avrebbe modificato la situazione di eccedenza di debiti e il conseguente obbligo di avvisare il giudice.

4.4. In concreto, la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che l'opponente ha costituito la J.________ Sagl con lo scopo di frodare l'assicurazione B.________, agendo come dirigente effettivo e sottoscrivendo contratti di lavoro fittizi al fine di incassare abusivamente le prestazioni assicurative. La CARP ha inoltre accertato che l'opponente ha falsificato la contabilità della società, segnatamente inserendo delle registrazioni fittizie (apporti del correntista in cassa per fr. 85'000.--, in realtà inesistenti) per giustificare il versamento di stipendi fittizi in contanti ai pretesi dipendenti. In tali circostanze, risulta quindi che l'opponente non ha gestito con diligenza la società e non ha salvaguardato secondo buona fede gli interessi della stessa (art. 812 CO). Né ha adempiuto l'obbligo di tenere la contabilità conformemente alle disposizioni degli art. 957 segg. CO. Le deduzioni tratte dalla Corte cantonale da un'eventuale postergazione del credito correntista non sono basate su conti affidabili e rispettosi delle esigenze legali. La postergazione del credito non ha eliminato l'indebitamento e non è stata accompagnata da misure di ristrutturazione e di risanamento, che non erano nemmeno seriamente prospettabili dal momento che la società non era operativa nell'ambito commerciale corrispondente al suo scopo. L'opponente medesimo, nella sua risposta al ricorso, riconosce che non esistevano prospettive di risanamento. In tali circostanze, la postergazione del credito correntista non avrebbe avuto effetto sulla situazione finanziaria della società e non ne avrebbe impedito il sovraindebitamento e l'insolvenza. Il proscioglimento dell'opponente dall'imputazione di cattiva gestione fondata su un'ipotetica postergazione del credito correntista viola quindi l'art. 165 CP.

5.1. Il punto n. 4.3 dell'atto di accusa imputa all'opponente di avere, nel periodo compreso dal 20 marzo 2008 al 26 febbraio 2014 (data di dichiarazione del fallimento della M.________ SA), dopo avere acquistato il 100 % del pacchetto azionario di questa società, che era sprovvista di capitale, agendo come dirigente effettivo, dotato di piena autonomia decisionale, effettuando spese sproporzionate, utilizzando la società unicamente per commettere la truffa ai danni dell'assicurazione E., disinteressandosi della sua gestione e della sorveglianza degli affari, ritenuto che la società era sprovvista di liquidità perlomeno dal 27 settembre 2012, quando incassava il primo attestato di carenza beni, omesso di intraprendere concrete misure di risanamento o di depositare i bilanci al giudice come previsto dall'art. 725 cpv. 2 vCO, commettendo così una grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei beni e cagionato o aggravato nel tempo l'eccessivo indebitamento della M. SA.

5.2. La Corte cantonale ha rilevato che nel rapporto di ricostruzione finanziaria è indicato che dai rapporti di revisione per gli anni 2008 e 2009 nonché dal conto annuale 2010 inviato all'autorità fiscale risultava come, malgrado le perdite annuali riscontrate, M.________ SA non versasse ancora in una situazione di perdita di capitale. Ha inoltre accertato che, nel bilancio della società al 31 dicembre 2010, era inserita la partecipazione nella J.________ Sagl per il valore di fr. 20'000.--, pari al valore del capitale sociale, nonostante a quella data la società partecipata presentasse già un'eccedenza di debiti, sicché il valore della partecipazione avrebbe dovuto essere rettificato. La CARP ha inoltre accertato che all'attivo del bilancio di M.________ SA era iscritta la voce "correntisti", ciò che faceva presumere l'esistenza di un debito degli azionisti nei confronti della società. Ha al riguardo concluso che, poiché la solvibilità o meno dei debitori correntisti non era stata accertata, la situazione era dubbia e comportava il proscioglimento dell'opponente.

5.3. Il ricorrente contesta questa conclusione rimproverando alla Corte cantonale di non avere tenuto conto del fatto che la M.________ SA era sin dall'inizio sottocapitalizzata. Rileva che il capitale azionario non è mai stato liberato, essendo stato messo a disposizione della società soltanto provvisoriamente, per svolgere le pratiche della costituzione. Sostiene inoltre che l'opponente avrebbe violato i suoi obblighi di diligenza, siccome la società non sarebbe stata operativa e le movimentazioni bancarie erano state eseguite solo per fare credere ch'essa avesse un'attività. Ritiene inoltre che il credito correntista sarebbe stato inesigibile per l'insolvenza dell'opponente. Il ricorrente adduce che la M.________ SA presentava un'eccedenza di debiti anche alla luce del fatto che, a bilancio, la partecipazione nella J.________ Sagl era sopravvalutata e la contabilità di quest'ultima era stata falsificata dall'opponente, rispettivamente non era più stata allestita a partire dal 2011. Rimprovera poi alla CARP di non avere considerato che, in base all'atto di accusa, la situazione di sovraindebitamento della M.________ SA era stata determinata perlomeno dal 27 settembre 2012, quand'essa incassava il primo attestato di carenza beni, moltiplicandosi in seguito le esecuzioni. Secondo il ricorrente, non v'è quindi dubbio che, al più tardi a partire da quella data, l'opponente avrebbe dovuto depositare i bilanci a causa dell'eccedenza debitoria della società.

5.4. Secondo gli accertamenti della CARP, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta che il capitale azionario della M.________ SA (di fr. 100'000.--) è stato liberato soltanto apparentemente. Tale importo non era infatti a libera disposizione della società, ma era stato messo a disposizione da terzi per le sole pratiche di costituzione, allo scopo di eludere le disposizioni sulla liberazione del capitale azionario. L'insufficiente dotazione di capitale, che pure è stata oggetto dell'imputazione nei confronti dell'opponente, costituisce un elemento oggettivo del reato di cattiva gestione (art. 165 n. 1 CP), che non è tuttavia stato considerato dalla Corte cantonale.

È inoltre accertato che la società era gestita dall'opponente ed era destinata a commettere le truffe in questione, l'interessato avendo fatto capo a contratti di lavoro fittizi allo scopo di ingannare le assicurazioni. Richiamando il rapporto di ricostruzione finanziaria, la Corte cantonale ha altresì rilevato che nel bilancio della M.________ SA al 31 dicembre 2010 era inserito a torto un valore di fr. 20'000.--, corrispondente all'ammontare del capitale sociale, per la sua partecipazione nella J.________ Sagl. Ha infatti rilevato che, a quella data, J.________ Sagl presentava già un'eccedenza di debiti ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 vCO, per cui il valore della partecipazione avrebbe dovuto essere rettificato, ciò che avrebbe aggravato ulteriormente la sua situazione finanziaria. Peraltro, già si è detto che l'opponente ha pure falsificato i dati contabili della J.________ Sagl, inserendo nella scheda "cassa" delle registrazioni fittizie, segnatamente degli apporti del correntista, in realtà inesistenti, per giustificare il versamento di salari in contanti ai dipendenti (cfr. 4.4). Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, il credito correntista figurante all'attivo del bilancio della M.________ SA sarebbe stato chiaramente inesigibile, siccome l'opponente era insolvente. Non è tuttavia stato accertato in modo univoco e vincolante se il debitore era effettivamente l'opponente oppure un'altra persona vicina alla società. Ad ogni modo, quand'anche il credito fosse stato esigibile, l'insieme delle esposte circostanze potrebbe comunque fare ritenere realizzati i presupposti di una cattiva gestione. La mancata dotazione di capitale della M.________ SA sin dall'inizio, l'assenza di una prospettiva di risanamento, le manchevolezze nella tenuta della contabilità e le ripetute negligenze nella gestione della società costituiscono infatti fattori suscettibili di avere cagionato o aggravato l'eccessivo indebitamento della società. Essi avrebbero dovuto essere presi in considerazione e valutati dalla Corte cantonale. In simili condizioni, l'attuale proscioglimento dell'opponente dall'imputazione di cattiva gestione si fonda su una valutazione incompleta dei fatti e viola il diritto. Spetterà alla CARP ripronunciarsi al riguardo sulla base di tutti gli elementi disponibili.

6.1. Il punto n. 4.4 dell'atto di accusa rimprovera all'opponente di avere, nel periodo compreso dall'8 aprile 2011 al 22 maggio 2014, dopo che il 7 aprile 2011 è stata costituita la K.________ SA, società sin dall'inizio privata del capitale azionario, agendo come dirigente effettivo (organo di fatto) della stessa, effettuando spese sproporzionate, eseguendo prelievi a contanti dalla relazione bancaria, utilizzando la società unicamente per commettere la truffa ai danni dell'assicurazione C., disinteressandosi della sua gestione e della sorveglianza degli affari, omettendo sistematicamente di allestire la contabilità, ritenuto che la società era sprovvista di liquidità perlomeno dal 15 maggio 2012, quando incassava il primo attestato di carenza beni, omesso di intraprendere concrete misure di risanamento o di depositare i bilanci al giudice come previsto dall'art. 725 cpv. 2 vCO, commettendo così una grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei beni e cagionato o aggravato nel tempo l'eccessivo indebitamento della K. SA.

6.2. La Corte cantonale ha accertato che la società era effettivamente gestita dall'opponente e che il capitale di costituzione è stato versato sul conto societario il 6 aprile 2011 e prelevato quasi integralmente (in ragione di fr. 99'800.--) una settimana dopo. Rilevato tuttavia che, secondo il rapporto di ricostruzione finanziaria, la società non disponeva di alcun conto annuale e non aveva inoltrato all'autorità fiscale le dichiarazioni d'imposta relative agli anni 2011 e 2012, la CARP ha prosciolto l'opponente siccome non era possibile stabilire il momento a partire dal quale sarebbero subentrati gli obblighi previsti dall'art. 725 vCO.

6.3. Il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe omesso a torto di considerare la circostanza secondo cui K.________ SA era sin dall'inizio priva di capitale azionario e non aveva mai avuto un'attività commerciale. Le rimprovera inoltre di avere trascurato che, nell'atto di accusa, l'eccedenza di debiti era stata stabilita perlomeno a partire dal 15 maggio 2012 e che a quella data la società non disponeva di sufficienti mezzi finanziari per coprire i debiti, dal momento che il capitale era stato interamente prelevato. Ritiene che l'esistenza della cattiva gestione è pure confermata dalla mancata tenuta della contabilità.

6.4. La Corte cantonale ha sostanzialmente prosciolto l'opponente dall'imputazione di cattiva gestione, per il fatto che la società non disponeva di contabilità né aveva allestito le dichiarazioni fiscali, di modo che non poteva essere determinato il momento a partire dal quale sarebbe occorso adottare misure di risanamento secondo l'art. 725 cpv. 1 vCO o depositare i bilanci dinanzi al giudice giusta l'art. 725 cpv. 2 vCO. Tuttavia, secondo quanto accertato nel giudizio della CARP, la società non disponeva sin dalla sua costituzione di mezzi sufficienti, il capitale azionario essendo stato liberato soltanto fittiziamente. Questa circostanza è rilevante sotto il profilo dell'art. 165 n. 1 CP e a torto la Corte cantonale non le ha dato peso. È inoltre incontestato che la società si è in seguito trovata in una situazione di indebitamento che l'ha condotta al fallimento e che in nessun momento l'opponente ha messo in atto dei provvedimenti di risanamento (725 cpv. 1 vCO) o ha dato l'avviso al giudice (art. 725 cpv. 2 vCO). Al riguardo, la Corte cantonale non si è in particolare confrontata con la circostanza, addotta dalla pubblica accusa, secondo cui la K.________ SA era sprovvista di liquidità perlomeno dal 15 maggio 2012. L'opponente ha altresì disatteso gli obblighi di tenere la contabilità e di presentare i conti (art. 957 CO), dando prova di negligenza nella gestione e nella salvaguardia degli interessi della società. In tali condizioni, non può quindi essere escluso che, con il suo comportamento, l'opponente ha cagionato o aggravato lo stato di eccessivo indebitamento della K.________ SA commettendo una cattiva gestione. Spetterà di conseguenza alla Corte cantonale ripronunciarsi al riguardo sulla base di una valutazione complessiva dell'insieme degli elementi disponibili.

7.1. Il capo d'imputazione n. 4.5 dell'atto di accusa imputa all'opponente di avere, in parte in correità con altri imputati, nel periodo compreso dal 20 aprile 2011 al 12 giugno 2014, dopo avere acquistato il pacchetto azionario di N.________ SA, società sprovvista di capitale azionario e senza attività, chiedendo all'amico P.________ di assumere per suo conto la carica di amministratore unico, subentrandogli in seguito un'altra persona, effettuando spese sproporzionate, eseguendo prelievi a contanti dalla relazione bancaria, utilizzando la società unicamente per commettere la truffa ai danni dell'assicurazione B.________, disinteressandosi della sua gestione e della sorveglianza degli affari, omettendo sistematicamente di allestire la contabilità, ritenuto che la società era sprovvista di liquidità perlomeno dal 12 maggio 2011, quando incassava il primo precetto esecutivo, omesso di intraprendere concrete misure di risanamento o di depositare i bilanci al giudice come previsto dall'art. 725 cpv. 2 vCO, commettendo così una grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei beni e cagionato o aggravato nel tempo l'eccessivo indebitamento societario.

7.2. La Corte cantonale, accertato che la società era effettivamente gestita dall'opponente, ha rilevato che dal rapporto di ricostruzione finanziaria risultava che le dichiarazioni d'imposta relative agli anni 2011, 2012 e 2013 non erano state inoltrate all'autorità fiscale per cui la società non disponeva di bilanci. La CARP ha ritenuto che non era quindi possibile stabilire il momento a partire dal quale sarebbero subentrati per l'opponente gli obblighi previsti dall'art. 725 cpv. 1 e 2 vCO e lo ha perciò prosciolto.

7.3. Il ricorrente sostiene che la situazione sarebbe analoga a quella relativa a K.________ SA. Adduce che, anche per quanto concerne N.________ SA, la Corte cantonale avrebbe ignorato una serie di circostanze, quali il fatto che la società non era mai stata operativa e che l'opponente aveva falsificato i dati contabili relativi all'anno 2011, inserendo nella "scheda cassa" delle registrazioni fittizie relative ad apporti per fr. 45'000.--, in realtà inesistenti. Il ricorrente sostiene inoltre che la società era priva di capitale azionario e senza liquidità, che l'opponente aveva omesso di tenere la contabilità e che l'eccedenza di debiti risalirebbe almeno al 12 maggio 2011. Rimprovera alla CARP di non avere valutato nel suo insieme il comportamento dell'opponente. Lamenta altresì una violazione del diritto di essere sentito per l'insufficiente motivazione del giudizio della Corte cantonale su questi aspetti.

7.4. La censura è fondata. La Corte cantonale si è infatti limitata a richiamare l'assenza di bilanci della N.________ SA, concludendo che ciò non permetterebbe di stabilire il momento a partire dal quale l'opponente era tenuto ad adottare misure di risanamento, rispettivamente ad avvisare il giudice conformemente all'art. 725 cpv. 1 e 2 vCO. La Corte cantonale non ha tuttavia preso in considerazione l'insieme degli elementi disponibili e rilevanti sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 165 CP, né si è confrontata con la fattispecie descritta nell'atto di accusa. Non ha in particolare tenuto conto delle modalità di acquisizione del mantello azionario e della possibile assenza di capitale, della falsificazione dei dati contabili e della violazione dell'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti, come pure delle carenze nella gestione della società, suscettibili di costituire una violazione degli obblighi di diligenza secondo l'art. 717 cpv. 1 CO. Al proposito, può essere qui rinviato a quanto esposto con riferimento al caso di K.________ SA (cfr. consid. 6.4). Come rettamente rilevato dal ricorrente, la sentenza impugnata non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF e deve pertanto essere annullata (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Spetterà alla Corte cantonale pronunciarsi nuovamente anche sul capo d'imputazione n. 4.5, accertando e valutando complessivamente tutti gli aspetti rilevanti sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 165 CP.

8.1. Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata deve essere annullato nella misura in cui proscioglie l'opponente dalle imputazioni di cattiva gestione di cui ai punti n. 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell'atto di accusa. Come chiesto dal ricorrente, devono inoltre essere annullati i dispositivi n. 7, 9 e 10.2, parimenti impugnati e connessi con l'esito del procedimento (concernenti la ripartizione delle spese procedurali di primo grado e d'appello, nonché la quota del rimborso della retribuzione del difensore d'ufficio). La causa è quindi rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio sui predetti capi d'imputazione e sulle conseguenze sotto il profilo delle spese procedurali della sede cantonale e dell'ammontare del rimborso della retribuzione del difensore d'ufficio.

8.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall'opponente non può essere accolta, siccome il contenuto della risposta della patrocinatrice esula dall'oggetto del ricorso in esame (cfr. consid. 2.2). Nondimeno, ritenuto ch'egli ha partecipato a questa causa a seguito del ricorso del Ministero pubblico e considerata la sua situazione finanziaria, non si giustifica di porre le spese giudiziarie della sede federale a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. 3 (nella misura in cui proscioglie l'opponente dalle imputazioni di cui ai punti n. 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell'atto di accusa), n. 7, n. 9 e n. 10.2 della sentenza emanata il 21 agosto 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall'opponente è respinta.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 20 agosto 2025

In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni

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