Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_646/2019
Sentenza del 3 giugno 2019
Corte di diritto penale
Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, opponente.
Oggetto Tentato assassinio plurimo,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2018.120+139+146+147).
Considerando:
che, con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, oltre che di incendio intenzionale e di contravvenzione alla legge federale sulle armi, di tentato assassinio plurimo, di rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia; che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento di una multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa essa sarà sostituita con una pena detentiva di cinque giorni; che la Corte cantonale ha inoltre ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3 CP; ch'essa ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per permettere di eseguire il trattamento stazionario; che, contro questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 23 maggio 2019 al Tribunale federale; che non sono state chieste osservazioni al gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto; ch'egli lamenta generiche manchevolezze e una pretesa iniquità del procedimento penale, ma non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, spiegando per quali ragioni violerebbero il diritto; ch'egli non si esprime in particolare sulle imputazioni oggetto di condanna e non contesta con una motivazione specifica la pena inflittagli e la misura ordinata nei suoi confronti; che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 3 giugno 2019
In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni