Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 6B_59/2012
Sentenza del 29 marzo 2012 Corte di diritto penale
Composizione Giudice federale Schneider, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola e dall'avv. Valentina Vigezzi Colombo, ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, opponente.
Oggetto Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando: che il 25 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, con cui è stato respinto il suo appello contro la decisione della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato alla multa di fr. 300.--; che con decreto del 26 gennaio 2012 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 16 febbraio 2012; che, scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 22 febbraio 2012 al ricorrente ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 14 marzo 2012, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile; che il 23 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato né pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il gravame, siccome manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 29 marzo 2012
In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy