5F 15/2017 / 5F_15/2017

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5F_15/2017

Sentenza del 21 novembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Escher, Giudice presidente, Herrmann, Schöbi, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, istante,

contro

  1. B.________,
  2. C.________,
  3. Comune di X.________, controparti,

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017.

Considerando:

che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica; che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017; che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria; che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilità di successo); che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto); che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento; che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta; che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno; che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a statuire sulla presente causa; che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto.

La domanda di revisione è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 21 novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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5F_15/2017
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Bger
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5F_15/2017, CH_BGer_005, 5F 15/2017
Entscheidungsdatum
21.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026