5D 157/2011 / 5D_157/2011

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 5D_157/2011

Sentenza del 21 settembre 2011 II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, opponente.

Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 agosto 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando: che con decisione 26 luglio 2011 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatogli dallo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 1'700.-- oltre interessi e spese; che con sentenza 30 agosto 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.; che la Corte cantonale ha giudicato la sentenza emanata il 30 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - sentenza passata in giudicato, la quale nel suo dispositivo n. 2 ha posto a carico di A. la somma di fr. 1'700.-- per tassa di giustizia e spese - quale valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF; che l'autorità inferiore ha inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF; che infine giusta la Corte cantonale il giudice del rigetto dell'opposizione non poteva esaminare le obiezioni concernenti il merito del titolo del rigetto e, contrariamente alle richieste di A., non era tenuto a sentirlo personalmente in udienza; che mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale (trasmesso per competenza dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino al Tribunale federale in data 9 settembre 2011) A. chiede l'annullamento della sentenza cantonale;

che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); che nel gravame all'esame si cerca invano un qualsiasi confronto con i considerandi del giudizio cantonale;

che infatti il ricorrente nel suo confuso ricorso si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti, ad affermare in modo perentorio e generico la violazione dei suoi diritti (segnatamente del suo diritto di essere sentito) ed a reiterare accuse alle parti coinvolte nella procedura; che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Decisioni

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5D_157/2011
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5D_157/2011, CH_BGer_005, 5D 157/2011
Entscheidungsdatum
21.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026