5A 90/2010 / 5A_90/2010

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 5A_90/2010

Sentenza del 19 aprile 2010 II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________ SA, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, opponente,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, 6901 Lugano.

Oggetto annullamento di un'aggiudicazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando: che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare iniziata da B.________ SA nei confronti di A., l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha realizzato in un pubblico incanto un'unità di proprietà per piani appartenente all'escusso; che con sentenza 19 gennaio 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto sia il ricorso di A. contro tale provvedimento sia la domanda di ammissione al gratuito patrocinio; che A.________ è insorto contro tale decisione con ricorso in materia civile del 29 gennaio 2010; che con decreto del 25 febbraio 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente dopo essere stato invitato a fornire un anticipo spese; che con decreto del 2 marzo 2010 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione di quest'ultimo decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo; che il ricorrente ha ricevuto tale decreto l'11 marzo 2010; che con scritto 21 marzo 2010 il ricorrente ha chiesto la riconsiderazione del decreto del 25 febbraio 2010; che tale domanda va respinta, il ricorrente non avendo addotto alcun motivo che la giustificherebbe; che il 14 aprile 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che il ricorso si rivela pure inammissibile per la condotta processuale abusiva del ricorrente (art. 42 cpv. 7 LTF); che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); che si avverte infine il ricorrente che in futuro scritti analoghi a quello in esame, e segnatamente domande di revisione abusive, saranno archiviati senza risposta;

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

La domanda di riconsiderazione del decreto sull'assistenza giudiziaria è respinta.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 19 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Il Cancelliere:

Escher Piatti

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5A_90/2010
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5A_90/2010, CH_BGer_005, 5A 90/2010
Entscheidungsdatum
19.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026