Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_899/2025
Sentenza del 4 novembre 2025
II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Bovey, Presidente, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, piazza Grande 16b, 6600 Locarno,
B.________, patrocinata dall'avv. Nuria Regazzi.
Oggetto ricusa (misure a protezione dell'unione coniugale),
ricorso contro la sentenza emanata il 22 settembre 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2025.82).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
Con decisione 11 luglio 2025 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto l'istanza di ricusazione presentata contro di lui da A.________ in data 26 giugno 2025 in un procedimento di adozione di misure cautelari (nell'ambito di una causa di protezione dell'unione coniugale) promosso da quest'ultimo nei confronti della moglie B.. Tale magistrato è pure stato chiamato a trattare le domande di ricusazione del Pretore e del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città presentate dallo stesso A. il 24 marzo e il 16 aprile 2025.
Mediante sentenza 22 settembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile 11 luglio 2025. La Corte cantonale ha in sostanza confermato che A.________ non aveva addotto circostanze concrete suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del magistrato. La Corte cantonale ha inoltre precisato che le altre censure proposte nel reclamo erano estranee alla procedura in esame (come le asserite manchevolezze della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città), rispettivamente esulavano dalla cognizione delle autorità proposte a decidere la ricusazione di un magistrato.
Con ricorso 20 ottobre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo ottenimento dell'effetto sospensivo " delle procedure in corso ad eccezione di quella penale " - di verificare la prassi della Posta relativa ai termini di ritiro delle raccomandate, di ordinare " al Ministero pubblico di intervenire per quanto concerne lo schern[o] da parte degli agenti di polizia al sottoscritto", di verificare se i Pretori e la moglie " hanno commesso violenza psicologica nei [suoi] confronti " e di confermare la ricusa del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna e quella del Pretore e del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Il rimedio all'esame, diretto conto una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale (DTF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1) riguarda una causa di protezione dell'unione coniugale (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura complessivamente non pecuniaria.
4.1. Nella causa principale, di natura cautelare, i motivi di ricorso sono limitati ai sensi dell'art. 98 LTF; tale limitazione vale pertanto anche nella procedura di ricorso contro le decisioni incidentali concernenti domande di ricusazione (sentenza 5A_31/2024 dell'11 giugno 2024 consid. 2.1). La parte ricorrente può quindi soltanto prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. Nel rimedio qui all'esame, redatto in termini polemici, il ricorrente si limita a evocare varie vicissitudini e, riferendosi anche a procedure che esulano dall'oggetto del presente litigio, a formulare diversi rimproveri nei confronti della moglie e di varie autorità o organi (Preture, Ministero Pubblico, polizia, legislatore federale, Consiglio federale, FINMA). Egli omette del tutto di prevalersi della lesione di diritti costituzionali e di confrontarsi con le dettagliate ragioni per le quali la Corte cantonale ha ritenuto che non vi fossero motivi di ricusazione del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna. Il gravame disattende pertanto le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (comunque del tutto carente di motivazione) diventa priva di oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 novembre 2025
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini