Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_848/2023

Sentenza del 16 settembre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Bovey, Presidente, Hartmann, De Rossa, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Anne Schweikert, ricorrente,

contro

  1. B.________, patrocinata dagli avv.ti Pascal Frischkopf e Benedetta Noli,
  2. C.________,
  3. D.________,
  4. E.________,, opponenti.

Oggetto nullità di testamento,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2023 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2021.159).

Fatti:

A.

F.________ (nato nel 1935), senza figli e sposato con B., è deceduto il 9 gennaio 2014 a X., suo ultimo domicilio. Con testamento olografo recante la data 3 ottobre 2011 (ma redatto il 9 dicembre 2013) egli ha dichiarato di lasciare tutti i suoi averi alla moglie e ha previsto tre legati di fr. 10'000.-- ciascuno in favore di C., della D. e della E.. Il notaio G. ha chiesto il 24 marzo 2014 l'emissione di un certificato ereditario in cui figurasse come unica erede di F.________ la moglie B.. Al rilascio dell'attestato si è opposta il 17 marzo 2014 A., sorella del testatore, sicché la procedura è rimasta sospesa. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il 18 giugno 2015 A.________ ha convenuto B., C., la D.________ e la E.________ con un'azione al fine di accertare la nullità del testamento olografo. L'istruttoria - durante la quale il dott. H.________ è stato chiamato a rilasciare una perizia medica sulla capacità di discernimento del testatore e I.________ a rilasciarne una grafologica, mentre il notaio G.________ è stato chiamato a testimoniare - è terminata l'11 settembre 2019. Con decisione 20 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione.

B.

A.________ ha appellato la decisione di primo grado, chiedendo, previa assunzione di talune prove respinte dal Pretore, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione e annullare il testamento olografo. Con sentenza 1° ottobre 2023 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello.

C.

Con ricorso in materia civile 8 novembre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di retrocedere gli atti all'autorità precedente affinché pronunci una nuova decisione. Mediante decreto 13 dicembre 2023 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. Con scritto 22 agosto 2024 la ricorrente ha prodotto un nuovo mezzo di prova. B.________ ha spontaneamente presentato una presa di posizione al riguardo il 29 agosto 2024, alla quale la ricorrente ha replicato il 30 settembre 2024.

Diritto:

1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite (stimato in fr. 1'364'260.--) superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo ricorso in materia civile (art. 100 cpv. 1 LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) che ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), è quindi in linea di principio ammissibile.

1.2. L'allegato ricorsuale al Tribunale federale deve contenere delle conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso al Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso a meno che, segnatamente, il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire nel merito, ad esempio perché mancano i necessari accertamenti di fatto (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).

Il ricorso all'esame non contiene una conclusione riformatoria: la ricorrente chiede infatti di annullare la sentenza impugnata e di retrocedere l'incarto al Tribunale d'appello per nuovo giudizio. La ricorrente sostiene tuttavia che i Giudici cantonali avrebbero a torto respinto la sua richiesta di assunzione di talune prove. La conclusione può quindi essere ammessa.

1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

1.5. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).

Con scritto 22 agosto 2024 la ricorrente ha prodotto un documento nuovo, e meglio una dichiarazione scritta dell'avv. J.________ del 14 agosto 2024. Ella sostiene che tale prova, siccome "non era stata scoperta fino ad oggi" e siccome sarebbe volta a stabilire un fatto già allegato (ossia il fatto che il diniego di assunzione di alcuni mezzi di prova da parte del Tribunale d'appello non era giustificato), sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF. La ricorrente omette tuttavia di considerare che, salvo eccezioni che qui non entrano in linea di conto (v. sentenza 5A_904/2015 del 29 settembre 2016 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 142 III 617), i mezzi di prova nuovi scoperti successivamente alla sentenza impugnata non possono essere presi in considerazione (DTF 143 V 19 consid. 1.2). Il Tribunale federale è infatti chiamato a giudicare se l'autorità inferiore abbia o meno violato il diritto sulla base della situazione esistente al momento in cui ha emanato la propria decisione (v. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 35 ad art. 99 LTF con rinvii).

Dinanzi al Tribunale federale è ancora contestata la capacità di disporre del testatore (v. art. 519 cpv. 1 n. 1 CC). L'esistenza di un vizio di forma (v. art. 520 cpv. 1 CC) - per il fatto che il testamento olografo, redatto il 9 dicembre 2013, è stato retrodatato al 3 ottobre 2011 - non è invece più tematizzata dalla ricorrente.

2.1. Giusta l'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC, una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se al momento in cui fu fatta il disponente non aveva la capacità di disporre. Ciò si verifica, in particolare, se il testatore è privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC. Secondo l'art. 16 CC, è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

La nozione di capacità di discernimento contiene, da un lato, una componente intellettuale, ossia la capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione, e, d'altro lato, una componente volitiva, ovvero la capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze, secondo la propria volontà. La capacità di discernimento non va valutata in modo astratto, ma in base alla complessità e alla portata di un determinato atto (DTF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a). Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, essa è di regola presunta, motivo per cui spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza provare tale affermazione. Per ovviare alle difficoltà probatorie che incontra chi intende prevalersi dell'incapacità di discernimento, in un determinato momento, del disponente deceduto, la giurisprudenza ha tuttavia previsto una riduzione del grado della prova alla cosiddetta verosimiglianza preponderante (DTF 124 III 5 consid. 1b; sentenza 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid. 6.2.4 con rinvii). Quando l'esperienza generale della vita fa invece presumere il contrario, come nel caso di persona colpita da infermità mentale dovuta all'età o alla malattia, spetta alla controparte portare la controprova che il defunto ha preso le sue disposizioni in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; sentenze 5A_910/2021 citata consid. 6.2.4; 5A_401/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.5). Tuttavia, l'incapacità di discernimento è presunta solo quando il disponente si trovava, al momento in cui ha redatto le disposizioni in discussione, in uno stato di degrado permanente delle sue facoltà mentali dovuto all'età o alla malattia (sentenze 5A_910/2021 citata consid. 6.2.4; 5A_401/2022 citata consid. 3.5).

L'esame della capacità di discernimento di una persona attiene sia all'accertamento dei fatti, sia all'applicazione del diritto federale. Le constatazioni relative allo stato di salute mentale di una persona, la natura e la portata di eventuali disturbi, la questione destinata a sapere se la stessa fosse capace di valutare le conseguenze del suo agire e di resistere a tentativi volti ad influenzare la sua volontà concernono l'accertamento dei fatti. Per contro, la conclusione che il giudice ne trae quanto alla capacità o meno di disporre riguarda l'applicazione del diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 144 III 264 consid. 6.2.1; sentenze 5A_910/2021 citata consid. 6.2.5; 5A_401/2022 citata consid. 3.6).

2.2. Nella sentenza qui impugnata, il Tribunale d'appello ha dapprima respinto le richieste della ricorrente di assumere le prove scartate dalla giudice di prime cure (v. infra consid. 2.2.1) e ha poi riesaminato le prove sulle quali quest'ultima si era basata per accertare la capacità di disporre del testatore (v. infra consid. 2.2.2).

2.2.1. Con riferimento alla richiesta di nomina di un altro esperto grafologo affinché si determini sulla " valenza cognitiva " degli errori ortografici nonché della firma e della scrittura asseritamente inusuali del testatore, i Giudici cantonali hanno precisato che il perito I.________ non si era determinato al riguardo a causa di una maldestra traduzione del quesito in tedesco e hanno osservato che la ricorrente avrebbe quindi dovuto esplicitare il quesito "poco chiaro" in sede di delucidazione peritale, anziché formulare nuove domande (respinte dal Pretore). Per i Giudici cantonali, comunque, ciò poco importava: l'assunzione di tale prova non avrebbe infatti influito sull'esito del giudizio, dato che gli altri elementi (in particolare la perizia medica e la testimonianza del notaio) erano già sufficienti per vagliare la capacità di discernimento del testatore al momento di redigere l'atto.

I Giudici cantonali hanno poi ritenuto che la richiesta della ricorrente di ammissione dei suoi quesiti di complemento alla perizia medica del dott. H.________ non fosse stata sufficientemente motivata: ella non aveva spiegato perché i 30 quesiti fossero necessari né si era confrontata con la ragione per cui il Pretore non li aveva ammessi (ossia la loro tendenziosità). Quanto alla nuova escussione dei testi K.________ e L., ritenuti " inaffidabili " dalla ricorrente per il motivo che sarebbero stati in trattativa con la vedova per l'acquisto dell'azienda vinicola della famiglia, la Corte cantonale ha osservato che il Pretore non aveva nemmeno menzionato il primo testimone, mentre aveva menzionato solo a titolo marginale quanto il secondo testimone aveva riferito sul carattere determinato del testatore, fondando l'accertamento sulla capacità di discernimento del testatore principalmente sulla perizia medica e sulla deposizione del notaio G.. Per la Corte cantonale, in altre parole, una ripetizione dell'assunzione delle testimonianze sarebbe stata inutile. Secondo la Corte cantonale, anche l'assunzione della documentazione relativa alle procedure penali aperte dalla ricorrente nei confronti di K.________ e L.________ per danneggiamento e amministrazione infedele era inidonea ad influire sul giudizio. I Giudici cantonali hanno poi ritenuto inutile anche l'assunzione di una dichiarazione di M.________ (cognata del defunto), nella quale ella riportava la " passività " del testatore durante un incontro del 23 dicembre 2013, sia perché ciò non significava che egli fosse nello stesso stato d'animo il 9 dicembre 2013 (quando aveva redatto il testamento), sia perché la mera passività di un individuo, peraltro da tempo malato, non bastava per determinare una sua incapacità di discernimento. Infine, la Corte cantonale ha rifiutato l'audizione dell'architetto N.________ (marito della giudice di primo grado) che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto riferire del suo asserito interesse per il fondo dell'azienda vinicola della famiglia, già per il fatto che la ricorrente non l'aveva chiesta in precedenza.

2.2.2. I Giudici cantonali hanno poi spiegato che la presunzione della capacità di discernimento del testatore non risultava sovvertita né dalla sua età, né dai suoi episodici stati confusionali e nemmeno dalle sue patologie croniche (ipertensione arteriosa, diabete, morbo di Paget, epilessia, tumore alla prostata e cardiopatia).

La Corte cantonale ha osservato che, secondo la perizia medica del dott. H., nel dicembre 2013 il testatore risultava anzi in pieno possesso delle proprie capacità (anche di resistere a pressioni psicologiche di terzi), nonostante le gravi patologie e l'età avanzata. I Giudici cantonali hanno precisato che la perizia medica si fondava sugli atti medici e sulle testimonianze degli specialisti che avevano curato il testatore negli anni e che, anche se i dati anamnestici del paziente per il mese di dicembre 2013 non erano esaurienti, egli era comunque " sotto controllo medico ", dato che era stato degente all'ospedale dal 25 settembre al 2 ottobre 2013, dal 28 ottobre al 18 novembre 2013 e dal 2 gennaio 2014 fino al decesso il 9 gennaio 2014. I Giudici cantonali hanno poi osservato che il notaio G., presente al momento della redazione del testamento, aveva confermato tale valutazione circa la capacità di disporre; il notaio aveva peraltro descritto puntualmente e senza contraddirsi come si era svolta la sua visita al domicilio del testatore e come era avvenuta la redazione dell'atto, specificando perché il disponente aveva voluto retrodatarlo (egli intendeva riprendere la data del testamento precedente in cui assegnava tutti i suoi beni alla moglie). Per la Corte cantonale, gli elementi invocati dalla ricorrente non dimostravano con verosimiglianza preponderante l'incapacità di discernimento del disponente: il contenuto del testamento non appariva anomalo, la retrodatazione era stata voluta e motivata in modo chiaro dal testatore, gli errori di ortografia (" unifersale " e " cechi ") e le imprecisioni calligrafiche e sintattiche erano riconducibili, secondo il perito dott. H., a stanchezza e disattenzione (mentre " la corretta stesura del testo depone[va] tutt'al più per la capacità di discernimento ") e la possibilità che il testo fosse stato copiato o scritto sotto dettatura era stata smentita sia dal notaio (redatto " davanti a me, senza l'aiuto di nessuno ") che dal grafologo I. (secondo il quale la scrittura del testamento appariva libera e non vi erano indizi di condizionamenti). Alla luce di tutti questi elementi, i Giudici cantonali sono quindi giunti alla conclusione che, al momento di redigere il testamento olografo, il disponente non si trovava, per malattia o per età, in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue facoltà intellettive e hanno confermato la reiezione dell'azione di nullità del testamento.

2.3. Secondo la ricorrente (che non si oppone più alla presunzione della capacità di discernimento del testatore), il disponente avrebbe invece redatto il testamento quando non era più in grado di intendere e di volere: durante il suo ultimo mese di vita, egli sarebbe infatti stato fisicamente debilitato ed avrebbe avuto difficoltà psichiche ed emotive importanti, legate anche al recente decesso del fratello ed alle pressioni per la vendita dell'azienda vinicola familiare. La ricorrente sostiene che i Giudici cantonali avrebbero respinto le sue offerte di prova effettuando un'errata valutazione anticipata dei mezzi di prova, impedendole di dimostrare la sua tesi e di fare chiarezza sui fatti, ledendo così il suo diritto di essere sentita (v. infra consid. 2.3.1). Inoltre, a suo dire, i Giudici cantonali avrebbero valutato in modo errato le prove invece assunte, in particolar modo la perizia medica e la testimonianza del notaio, giungendo ad un "errato accertamento dei fatti ex art. 97 cpv. 1 LTF" (v. infra consid. 2.3.2).

2.3.1. Secondo la ricorrente, per accertare l'incapacità di discernimento del disponente (anche alla luce delle lacune nella perizia grafologica e medica e delle incongruenze nella deposizione del notaio; v. anche infra consid. 2.3.2) sarebbe stato necessario procedere ad approfondimenti tramite le prove da lei richieste "altrettanto importanti e rilevanti ai fini di causa", le quali sarebbero invece state rifiutate in violazione del suo diritto di essere sentita.

Ella spiega segnatamente che, nella sua perizia, il grafologo I.________ si sarebbe limitato ad "una analisi grafo-scopica" e non avrebbe risposto alle domande sullo stato cognitivo del testatore, ciò che solleverebbe una serie di interrogativi sulla sua competenza. Siccome, a dire della ricorrente, la perizia medica e la deposizione del notaio non potevano supplire ad un esame grafologico (e comunque risultavano lacunose), la sua richiesta di nomina di un altro perito grafologo per "approfondire una difficoltà cognitiva e di salute espressa con gli errori e dalla calligrafia imprecisa nonché da una forma e un italiano troppo schematici e inusuali" avrebbe dovuto essere ammessa. Secondo la ricorrente, inoltre, considerate le lacune nel referto medico (v. anche infra consid. 2.3.2), i suoi quesiti complementari a tale perizia sarebbero stati "necessari alla chiarificazione di aspetti contraddittori" e "tutti rilevanti" ("nel caso contrario non li avrebbe proposti"), e comunque non sarebbe stata tenuta a spiegarne la necessità dato che la decisione pretorile che li aveva respinti non era "neppure motivata". Ella sostiene poi l'utilità di un'ulteriore escussione dei testi K.________ e L.________, siccome il primo, presente al momento delle trattative per l'acquisto dell'azienda vinicola, avrebbe visto il testatore proprio nel dicembre 2013, mentre la testimonianza del secondo avrebbe potuto avere " un ruolo di chiave di volta della decisione " soprattutto " a seguito dello sviluppo del procedimento penale ".

La ricorrente lamenta anche la mancata possibilità di far assumere la dichiarazione di M., in cui quest'ultima avrebbe confermato la passività del testatore al momento della discussione per la vendita dell'azienda vinicola alla quale sarebbe stato molto legato, ciò che sarebbe in contrasto con la perizia medica e con quanto affermato dal notaio. Afferma inoltre, contrariamente a quando indicato dai Giudici cantonali, di aver esplicitamente chiesto in prima istanza di sentire l'architetto N., domanda che sarebbe stata rifiutata dalla giudice di prime cure.

2.3.2. Con riferimento alle prove invece raccolte, a dire della ricorrente le supposizioni sullo stato di salute contenute nella perizia medica del dott. H.________ sarebbero state errate, poiché fondate su documenti medici che conterrebbero un buco temporale dal 18 novembre 2013 al 2 gennaio 2014; contrariamente a quanto affermato dal perito, dall'incarto non risulterebbe quindi che il disponente fosse stato visitato da un medico durante il periodo in cui ha redatto il testamento.

Per la ricorrente, la testimonianza del notaio non potrebbe supplire alla mancanza di visite mediche durante questo periodo e sarebbe errato ritenerla puntuale e senza contraddizioni. Il teste non sarebbe infatti stato credibile alla luce delle sue "affermazioni del tutto illogiche": la ricorrente non capisce infatti perché egli "sarebbe stato convocato per modificare il testamento, per poi redigere un testamento esattamente uguale a quello precedente", perché "il testamento che era così stato sostituito non è stato trovato" e poi perché "il nuovo testamento aveva una data errata" malgrado la presenza del notaio.

Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe inoltre effettuato un errato apprezzamento degli altri elementi contenuti nel testamento stesso, che a suo dire dimostrerebbero con verosimiglianza preponderante la propria tesi dell'incapacità di disporre del testatore, come l'apposizione di una data non veritiera (soprattutto alla luce del fatto che era presente un notaio), la firma inusuale (ciò che poteva spiegarsi con il fatto che il testamento fosse stato copiato o dettato), i numerosi errori ortografici (la Corte cantonale non avrebbe peraltro riportato tutti gli errori, commettendo un accertamento errato di fatti rilevanti, né tenuto conto del fatto che il testatore era una persona precisa) e la calligrafia incerta.

2.4. Il diritto alla prova è una componente del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.; va pure dedotto dall'art. 8 CC ed è espressamente codificato nell'art. 152 CPC. Implica che ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto rilevante controverso, di far assumere le prove adeguate proposte regolarmente e tempestivamente secondo la legge processuale applicabile. Gli art. 8 CC e 152 CPC non disciplinano l'apprezzamento delle prove, non prescrivono al giudice quali misure probatorie devono essere ordinate e non gli dettano come formare il suo convincimento. Il diritto alla prova non esclude che, sulla base di un apprezzamento anticipato dei mezzi di prova, il giudice rifiuti l'assunzione di ulteriori prove, perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati o perché reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento fondato sulle prove già assunte (v. DTF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6; sentenze 5A_749/2023 del 12 settembre 2024 consid. 4.1; 5A_647/2023 del 5 marzo 2024 consid. 4.2.1). Nel primo caso (quando il giudice scarta un'offerta di prova per il motivo che non la ritiene idonea a dimostrare i fatti allegati) la parte che ricorre al Tribunale federale deve invocare una violazione del suo diritto di essere sentita (v. DTF 114 II 289 consid. 2a), mentre nel secondo caso (quando il giudice rifiuta un'offerta di prova ritenendo sufficienti le prove già assunte) essa deve invocare l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove rispettando le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2; GRÉGORY BOVEY, op. cit., n. 56 ad art. 105 LTF).

2.4.1. Nel caso concreto, come indicato, il Tribunale d'appello ha ritenuto che le richieste di formulazione di quesiti complementari alla perizia medica e di audizione dell'architetto N.________ non fossero state proposte regolarmente e tempestivamente: la prima non era stata sufficientemente motivata e la seconda, che non era stata presentata in prima sede, risultava tardiva (v. supra consid. 2.2.1).

La ricorrente ritiene che tale ragionamento violerebbe il suo diritto di essere sentita (v. supra consid. 2.3). Limitandosi tuttavia, da un lato, ad apoditticamente affermare che i suoi 30 quesiti di complemento sarebbero stati "tutti rilevanti" e "necessari" e a lamentare per la prima volta una carenza di motivazione della decisione pretorile e, dall'altro, a genericamente affermare di aver chiesto la deposizione dell'architetto già in prima sede senza alcun riferimento preciso ai suoi precedenti allegati cantonali (v. supra consid. 2.3.1), la sua argomentazione è del tutto inidonea a dimostrare una lesione del menzionato diritto.

2.4.2. La Corte cantonale ha poi considerato che la produzione della dichiarazione di M.________ ed una nuova escussione dei testimoni K.________ e L.________ non fossero idonee a dimostrare l'incapacità di disporre del testatore (v. supra consid. 2.2.1).

La ricorrente lamenta, anche in questo caso, una violazione del suo diritto di essere sentita (v. supra consid. 2.3) asserendo la rilevanza di tali prove. Lo fa tuttavia in modo del tutto superficiale (v. supra consid. 2.3.1), peraltro senza spiegare perché la mera passività del testatore asseritamente riferita nella predetta dichiarazione dimostrerebbe con verosimiglianza preponderante un'incapacità di discernimento né perché desidera risentire dei testimoni che lei stessa riteneva "inaffidabili" (v. supra consid. 2.2.1). La censura è insufficientemente motivata e quindi inammissibile.

2.4.3. Il Tribunale d'appello ha infine ritenuto che la nomina di un nuovo esperto grafologo non avrebbe modificato il suo convincimento fondato sui mezzi di prova già assunti (v. supra consid. 2.2.1 e 2.2.2).

La ricorrente contesta tale apprezzamento anticipato (v. supra consid. 2.3), evidenziando le lacune nelle prove raccolte, in particolare nelle perizie medica e grafologica e nella testimonianza del notaio (v. supra consid. 2.3.1 e 2.3.2). La valutazione degli accertamenti di fatto e delle risultanze istruttorie svolta dall'istanza precedente viene tuttavia rivista dal Tribunale federale unicamente nell'ottica del divieto dell'arbitrio (v. supra consid. 1.4 in fine e 2.4 in fine) e un gravame che denuncia l'arbitrio necessita di una motivazione da cui emerga, per ogni accertamento censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità inferiore sia manifestamente insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile di avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (v. sentenza 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 5.2 con rinvii). Nel ricorso qui all'esame, una violazione dell'art. 9 Cost. non è invece sostanziata. La ricorrente si limita infatti a presentare una personale lettura delle varie prove raccolte, come se si trovasse davanti a un tribunale d'appello con pieno potere di riesame dei fatti, e a contrapporla a quella contenuta nel giudizio qui impugnato, che definisce semplicemente "errata", senza peraltro nemmeno riferirsi espressamente né al divieto dell'arbitrio né all'art. 9 Cost. (salvo in due generici passaggi: a pag. 18, dove afferma che le deduzioni della Corte cantonale sulla datazione del testamento cadrebbero "nell'arbitrario", e a pag. 15, dove sostiene che "la testimonianza del notaio è inoltre stata valutata in modo errato al punto da risultare del tutto insostenibile"). Nella misura in cui possa essere ritenuta sufficientemente motivata, la censura di "errato accertamento dei fatti" risulta quindi infondata e va così confermata la conclusione della Corte cantonale secondo cui l'incapacità di discernimento del testatore non era stata dimostrata con verosimiglianza preponderante.

Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili a B.________ per la sua presa di posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, dato che al riguardo è risultata soccombente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

Non si assegnano spese ripetibili.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 settembre 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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Italienisch
Zitat
5A_848/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_848/2023, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
16.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026