Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_83/2025

Sentenza del 27 febbraio 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Bovey, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________ SA, ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione sede di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano,

B.________ SA.

Oggetto comminatorie di fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 gennaio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.103).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Nelle due esecuzioni promosse dalla B.________ SA contro la A.________ SA per l'incasso di fr. 2'227.50 (oltre accessori) e fr. 869.25 (oltre accessori), il 26 settembre 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano - appurato che le opposizioni dell'escussa erano state rigettate in via provvisoria l'una e in via definitiva l'altra con decisioni 26 agosto 2024 - ha notificato le comminatorie di fallimento.

Con sentenza 3 gennaio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso interposto il 3 ottobre 2024 dalla A.________ SA contro le comminatorie di fallimento. L'autorità di vigilanza ha osservato che le censure di merito, già fatte valere nei reclami contro le decisioni 26 agosto 2024 di rigetto dell'opposizione, non rientravano nel suo potere di cognizione e non potevano quindi essere esaminate. Con riferimento invece alla censura secondo cui l'UE avrebbe emanato le comminatorie di fallimento senza che le decisioni di rigetto delle opposizioni fossero esecutive, l'autorità di vigilanza ha ricordato che i due reclami interposti contro tali decisioni non avevano effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC), che la ricorrente non lo aveva richiesto e che essa, nell'esecuzione in cui la sua opposizione era stata rigettata in via provvisoria, non aveva dimostrato di aver tempestivamente promosso azione di disconoscimento del debito giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF. Per l'autorità di vigilanza, il 26 settembre 2024 l'UE poteva quindi correttamente dare seguito alle domande di continuazione delle esecuzioni emettendo le comminatorie di fallimento. L'autorità di vigilanza ha poi osservato che il 14 ottobre 2024 il giudice adito con il reclamo contro la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione aveva concesso d'ufficio l'effetto sospensivo a tale rimedio, ma che ciò non annullava la comminatoria di fallimento emanata validamente in precedenza, bensì ne sospendeva soltanto gli effetti (con rinvio a DTF 130 III 657 consid. 2.2.2), e che in ogni modo il 3 gennaio 2025 tale reclamo era stato evaso siccome tardivo, ponendo fine alla sospensione.

Mediante ricorso 28 gennaio 2025 la A.________ SA ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di annullarla. Con scritto 6 febbraio 2025 la ricorrente ha sanato il vizio della sua rappresentanza (art. 42 cpv. 5 LTF). Non sono state chieste determinazioni.

4.1. Il rimedio all'esame può essere esaminato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).

4.2. Nel ricorso all'esame, la ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza un "accertamento inesatto dei fatti" e la violazione degli art. 17, 67 cpv. 1 n. 4, 69 e 83 cpv. 2 LEF e degli art. 2, 5, 26, 27 e 29 cpv. 2 Cost.

4.2.1. Essa ripropone però in larga misura varie censure di merito circa la validità materiale dei crediti posti in esecuzione, le quali, come già spiegato dall'autorità di vigilanza, sfuggivano al suo potere di cognizione. Tali censure risultano pertanto di primo acchito irricevibili.

4.2.2. La ricorrente si limita poi ad affermare che l'autorità di vigilanza non avrebbe tenuto conto del fatto che il 24 settembre 2024, nell'esecuzione in cui la sua opposizione era stata rigettata in via provvisoria, essa avrebbe presentato un'azione di disconoscimento del debito secondo l'art. 83 cpv. 2 LEF (non ancora decisa) e del fatto che il 14 ottobre 2024 il giudice adito con i reclami contro le decisioni di rigetto delle opposizioni avrebbe riconosciuto l'effetto sospensivo ad entrambi i rimedi. A suo dire, pertanto l'UE non aveva "il diritto di emettere comminatorie di fallimento basandosi su sentenze giudiziarie non ancora passate in giudicato e contestate".

Tale argomentazione non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: essa è del tutto generica e fondata su circostanze che sono contrarie alla fattispecie accertata dall'autorità di vigilanza (secondo cui l'escussa non aveva dimostrato di aver promosso azione di disconoscimento del debito e secondo cui l'effetto sospensivo era stato concesso d'ufficio, dopo che le comminatorie erano già state emanate, unicamente al reclamo diretto contro la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione) senza che la ricorrente tenti di dimostrare i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsene (art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 4.1).

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 27 febbraio 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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