Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_826/2024

Sentenza del 20 dicembre 2024

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Herrmann, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________, patrocinato dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini, opponente,

C.________, rappresentato dalla curatrice avv. Barbara Pezzati.

Oggetto autorizzazione a lasciare il territorio svizzero (esecuzione del ritorno di un minore),

ricorso contro il decreto emanato il 2 dicembre 2024 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.138/139).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Dal matrimonio tra A.________ e B.________ sono nati D.________ (nel 2012) e C.________ (nel 2022). I coniugi hanno divorziato nell'aprile 2024. Il 6 agosto 2024 la madre è giunta dalla Francia in Svizzera con i figli. Il 20 agosto 2024 B.________ ha chiesto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il ritorno immediato dei minori in Francia con un'istanza fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02). Con decreto 22 agosto 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha fatto ordine ai minori, e per loro alla madre, di non lasciare il territorio svizzero senza il consenso di entrambi i genitori, a A.________ di depositare tutti i documenti di identità dei figli e alla polizia cantonale ticinese di procedere all'iscrizione della madre e dei figli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e in quello di informazione SIS. A seguito di un accordo raggiunto dai genitori, il 24 settembre 2024 D.________ ha fatto ritorno dal padre in Francia. Con decreto 24 settembre 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha disposto la revoca degli ordini di ricerca del nominativo di D.________ nei registri della polizia cantonale, nonché autorizzato quest'ultimo a lasciare il territorio svizzero accompagnato dal padre. Quanto a C., con sentenza 7 ottobre 2024 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza di B., ordinando a A.________ di collaborare al ritorno del figlio in Francia entro venti giorni dalla crescita in giudicato della decisione. Mediante sentenza 5A_710/2024 del 13 novembre 2024 il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile di A.________ e le ha ordinato di collaborare al ritorno del figlio C.________ in Francia entro l'8 dicembre 2024.

Preso atto delle comunicazioni 27 novembre 2024 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di polizia, Cooperazione internazionale di polizia SIRENE) e 28 novembre 2024 della polizia cantonale chiedenti di modificare l'ordine del 22 agosto 2024 nel senso di consentire " l'uscita del minore accompagnato dal padre verso la Francia " e tenuto conto di un accordo del 28 novembre 2024 tra i genitori secondo il quale C.________ sarebbe stato preso in custodia e riaccompagnato in Francia in automobile dal padre in data 7 dicembre 2024, con decreto 2 dicembre 2024 il Presidente dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello ha modificato gli ordini di ricerca del nominativo di C.________ nei registri della polizia cantonale nel senso che il minore era autorizzato a lasciare il territorio svizzero unicamente se accompagnato dal padre.

Mediante ricorso in materia civile 3 dicembre 2024 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di sospenderlo d'urgenza e di annullarlo " a causa delle circostanze eccezionali e dei rischi a cui è esposto [...] C.________ in caso di ritorno in Francia ". La ricorrente ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto 4 dicembre 2024 l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo, rispettivamente di adozione di altre misure cautelari, è stata respinta dato che il ricorso non appariva avere possibilità di esito favorevole. Non sono state chieste determinazioni.

La decisione impugnata va qualificata quale misura di esecuzione di un ritorno di un minore pronunciata dall'autorità cantonale unica (v. art. 12 cpv. 1 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS 211.222.32]). Essa è pertanto suscettiva di un ricorso in materia civile al Tribunale federale in applicazione degli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 2 lett. a LTF (v. sentenza 5A_293/2010 e 5A_385/2010 del 22 giugno 2010 consid. 1 con rinvii).

Il ricorso qui all'esame è stato inoltrato nel termine di dieci giorni previsto all'art. 100 cpv. 2 lett. c LTF (v. sentenze 5A_154/2010 del 29 aprile 2010 consid. 1; 5A_721/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 1) contro una decisione che va ritenuta finale ai sensi dell'art. 90 LTF (v. sentenze 5A_154/2010 citata consid. 1; 5A_721/2009 citata consid. 1). Ci si potrebbe chiedere, nel caso in cui C.________ avesse nel frattempo già fatto ritorno in Francia, se la ricorrente abbia ancora un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del decreto impugnato (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). La questione non va tuttavia esaminata oltre, dato che il ricorso in materia civile risulta in ogni caso manifestamente inammissibile.

5.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

5.2. Nel gravame all'esame la ricorrente contesta di aver acconsentito al rimpatrio del figlio per il 7 dicembre 2024 e sostiene che il ritorno del minore in Francia metterebbe in serio pericolo la vita di madre e figlio, " pericolo direttamente collegato alle [sue] rivelazioni riguardanti casi di corruzione ", e violerebbe i loro " diritti fondamentali ".

Attraverso la sua generica argomentazione, la ricorrente si limita in sostanza a rimettere in questione l'ordine di ritorno del minore in Francia in applicazione della CArap, ordine che il Tribunale federale ha però già confermato con sentenza 5A_710/2024 del 13 novembre 2024, ormai cresciuta in giudicato (art. 61 LTF). Salvo contestare l'accertamento secondo cui i genitori non si sarebbero accordati per il rimpatrio del figlio, senza però nemmeno accennare ad una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), la ricorrente non si confronta invece con il decreto qui impugnato e, segnatamente, non spiega perché la modifica degli ordini di ricerca del nominativo di C.________ nei registri della polizia cantonale violerebbe il diritto. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

6.1. Giusta l'art. 14 LF-RMA, l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale. A meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap (e sull'art. 42 CArap), l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura di ritorno di un minore.

La Francia ha formulato una tale riserva, dichiarando di essere tenuta al pagamento delle spese di cui all'art. 26 cpv. 2 CArap solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal suo sistema di patrocinio giudiziario e giuridico (v. sentenza 5A_903/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 6). La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità (art. 21 cpv. 1 lett. b della convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS 0.111]) e garantisce quindi la gratuità solo nel quadro dell'assistenza giudiziaria nazionale (v. sentenza 5A_658/2024 del 24 ottobre 2024 consid. 5.2).

6.2. Nel caso concreto la ricorrente, parte soccombente, ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF). Considerate le circostanze della presente fattispecie, si può tuttavia prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda parte LTF), ciò che rende la sua istanza priva di oggetto.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti, alla curatrice del minore, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.

Losanna, 20 dicembre 2024

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_826/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_826/2024, CH_BGer_005, 5A 826/2024
Entscheidungsdatum
20.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026