5A 793/2018 / 5A_793/2018

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_793/2018

Decreto dell'8 novembre 2018

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

  1. B.________,
  2. C.________, opponenti,

Ufficio di esecuzione di Lugano, Ufficio di esecuzione di Mendrisio.

Oggetto sequestro di salario,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.47).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.________ e C.. L'autorità di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B. da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--. Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Con scritto 6 novembre 2018 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso " per avvenuta transazione fra le parti " e ha chiesto la restituzione dell'anticipo delle spese giudiziarie già versato, pari a fr. 1'000.--.

In tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). Le spese giudiziarie della sede federale sono in linea di principio poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF (v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 novembre 2018

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Marazzi

La Cancelliera: Antonini

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5A_793/2018
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5A_793/2018, CH_BGer_005, 5A 793/2018
Entscheidungsdatum
08.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026