Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_724/2025

Sentenza del 3 ottobre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Bovey, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.A.________, ricorrente,

contro

  1. B.A.________, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
  2. C.A.________, patrocinata dall'avv. Anne Schweikert,
  3. D.A.________,
  4. E.A.________, opponenti.

Oggetto istanza di semplificazione del processo (causa successoria),

ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2025 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2025.36).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Nel quadro di una causa successoria avviata da A.A., con istanza 27 dicembre 2022 egli ha chiesto di procedere alla semplificazione del processo (art. 125 lett. a CPC) limitandolo all'esame delle eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dalle convenute B.A. e C.A.. Con decisione 4 giugno 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza. A.A. ha impugnato la decisione pretorile con reclamo 16 giugno 2025, chiedendo l'accoglimento della sua istanza. Mediante sentenza 15 luglio 2025 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha dichiarato inammissibile, siccome A.A.________ non aveva né addotto né reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b CPC).

Con ricorso in materia civile 2 settembre 2025 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previa adozione di misure cautelari " necessarie a tutela provvisoria degli interessi del ricorrente fino alla decisione nel merito " - in via principale di rinviare la causa " a un'autorità inferiore competente in diversa composizione per nuovo giudizio " e in via subordinata di accogliere la sua istanza di semplificazione del processo. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Lo scritto 2 settembre 2025 di A.A.________ contiene anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale avverso una decisione 1° luglio 2025 della Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino. Tale ricorso è trattato dalla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (incarto 1C_468/2025).

La conclusione tendente al rinvio della causa a un diverso giudice di prime cure è nuova e risulta pertanto di primo acchito irricevibile già per tale motivo (art. 99 cpv. 2 LTF).

La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa successoria di natura pecuniaria con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.--. Contro la contestata sentenza è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Spetta alla parte ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

Nel rimedio all'esame il ricorrente non esclude che la sentenza cantonale possa essere incidentale, ma afferma che questa sarebbe in ogni caso impugnabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF siccome comporterebbe "un pregiudizio giuridico irreparabile, nel senso che neppure una futura decisione finale favorevole potrebbe sanare gli effetti lesivi già prodotti sul piano processuale e costituzionale", alludendo segnatamente al "protrarsi artificioso della procedura" con "dispendio di tempo, energie e costi professionali non suscettibili di ristoro". Egli dimentica tuttavia che il pregiudizio dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica e che un mero inconveniente fattuale, quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi, non costituisce un tale danno (DTF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1). La realizzazione delle condizioni richieste dall'art. 93 LTF non è nemmeno manifestamente ravvisabile. Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, va ritenuto manifestamente inammissibile.

Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di adozione di misure cautelari secondo l'art. 104 LTF diventa caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso in materia civile è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 ottobre 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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