Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2}
5A_680/2013
Sentenza del 23 settembre 2013
II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio
B.________, patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli, opponente.
Oggetto iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2013 dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Considerando:
che con decisione 7 dicembre 2012 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ordinato l'annotazione di un'ipoteca legale provvisoria a favore della Comunione dei comproprietari del fondo xxx (Condominio B.) sull'unità di proprietà per piani appartenente a A. per l'importo di fr. 38'276.50 più interessi (importo relativo a spese condominiali); che con sentenza 26 luglio 2013 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un appello di A., nella misura in cui era ammissibile, e ha confermato la predetta decisione; che con un ricorso datato 13 settembre 2013 A. ha impugnato la sentenza 26 luglio 2013 al Tribunale federale; che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); che nei procedimenti che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2 aed. 2010, pag. 543 n. 3068) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);
che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 5 agosto 2013;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile; che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 23 settembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini