Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_564/2017
Sentenza del 7 agosto 2017
II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Xenia Peran, ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto pignoramento,
ricorso contro il decreto emanato il 7 luglio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con decreto 7 luglio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha chiuso l'istruttoria nell'ambito dei ricorsi presentati da A.________ contro il pignoramento della sua rendita d'invalidità eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a favore del Comune di X., dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera; che con ricorso in materia civile 27 luglio 2017 A. ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertarne la nullità " previo accertamento della nullità assoluta del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016 ambo della CEF " e di concedere effetto sospensivo al gravame; che il decreto 7 luglio 2017 costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b); che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei requisiti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, fatti salvi i casi in cui questi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2); che nel caso concreto il sussistere delle condizioni per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è in ogni modo escluso, dato che l'accoglimento del rimedio non potrebbe comportare una decisione finale); che la ricorrente ritiene adempiuto il requisito del pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ma, limitandosi ad elencare le censure da lei sollevate (violazione del diritto di essere sentita, del diritto alla prova, del diritto ad un equo processo, ecc.), non lo dimostra; che pertanto il gravame risulta manifestamente inammissibile; che, adito con un ricorso irricevibile, il Tribunale federale non può comunque esaminare l'asserita nullità ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF "del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016" (v. DTF 135 III 46 consid. 4.2; sentenza 5A_285/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2.3); che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 7 agosto 2017
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini