5A 416/2011 / 5A_416/2011

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 5A_416/2011

Sentenza del 24 giugno 2011 II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, opponente.

Oggetto provvedimenti cautelari (divorzio),

ricorso contro la decisione emanata il 18 aprile 2011 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Considerando : che nel quadro dei provvedimenti cautelari emanati nella procedura di divorzio tra A.________ e B.________ il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato, con decisione 18 aprile 2011, il diritto di visita di A.________ nei confronti della figlia C.; che con ricorso in materia civile del 20 giugno 2011 A. è insorto al Tribunale federale chiedendo di riformare la decisione pretorile segnatamente nel senso di estendere il suo diritto di visita e postulando altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale; che in concreto giusta l'art. 308 segg. del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) la decisione in materia di provvedimenti cautelari del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord poteva essere impugnata mediante appello all'autorità giudiziaria superiore cantonale (come emerge anche dalla decisione impugnata); che pertanto il presente gravame non rispetta il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 75 cpv. 1 LTF; che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Losanna, 24 giugno 2011

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera:

Hohl Antonini

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5A_416/2011
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_416/2011, CH_BGer_005, 5A 416/2011
Entscheidungsdatum
24.06.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026