Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 5A_416/2011
Sentenza del 24 giugno 2011 II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
B.________, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, opponente.
Oggetto provvedimenti cautelari (divorzio),
ricorso contro la decisione emanata il 18 aprile 2011 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Considerando : che nel quadro dei provvedimenti cautelari emanati nella procedura di divorzio tra A.________ e B.________ il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato, con decisione 18 aprile 2011, il diritto di visita di A.________ nei confronti della figlia C.; che con ricorso in materia civile del 20 giugno 2011 A. è insorto al Tribunale federale chiedendo di riformare la decisione pretorile segnatamente nel senso di estendere il suo diritto di visita e postulando altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale; che in concreto giusta l'art. 308 segg. del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) la decisione in materia di provvedimenti cautelari del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord poteva essere impugnata mediante appello all'autorità giudiziaria superiore cantonale (come emerge anche dalla decisione impugnata); che pertanto il presente gravame non rispetta il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 75 cpv. 1 LTF; che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Losanna, 24 giugno 2011
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini