DTF 129 III 445, 1B_326/2016, 1F_21/2016, 4A_593/2016, 4D_75/2016, + 2 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_248/2017
Sentenza del 18 aprile 2017
II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
Oggetto ricusazione (procedura di rigetto dell'opposizione),
ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 30 dicembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza di ricusa introdotta dall'avv. A.________ nei confronti del Pretore della sezione 5 (nel quadro di cause di rigetto dell'opposizione promosse dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) e dichiarato inammissibile quella introdotta nei confronti della Pretura del Distretto di Lugano " nella sua interezza "; che con sentenza 16 febbraio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione pretorile, ritenendo - nella misura in cui le istanze di ricusa non fossero da considerarsi tardive ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CPC - che i motivi invocati (mancata indipendenza del giudice e procedimenti decisi in modo sfavorevole alla ricusante) fossero infondati; che con ricorso 27 marzo 2017 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale postulando l'accoglimento della domanda " di ricusazione dei Giudici cantonali di merito intervenuti ", e chiedendo pure la ricusa di tutti i Giudici federali, subordinatamente di una parte di essi, e la concessione dell'effetto sospensivo; che secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2); che la richiesta di ricusare tutti i Giudici federali, subordinatamente una parte di essi, per avere già giudicato il caso in modo sfavorevole alla ricusante "altre cento e duecento volte all'occasione delle decine e decine se non centinaia di ricorsi, reclami e doglianze varie a far tempo dal 2010" e per non essere indipendenti in quanto eletti e controllati dai partiti politici e dalle lobbies retrostanti si fonda su una motivazione la cui inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (v. segnatamente le sentenze 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 5A_532/2016 del 13 settembre 2016 consid. 1) e si appalesa pertanto manifestamente abusiva; che inoltre il confuso e prolisso ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e risulta abusivo: la ricorrente, si limita infatti a dilungarsi sulla - più volte confutata (v. oltre alla giurisprudenza appena citata, le sentenze 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3; 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 4D_75/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 5A_962/2016 del 13 febbraio 2017) - mancata indipendenza della magistratura ai sensi delle garanzie costituzionali e della CEDU; che pertanto il rimedio, inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF; che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
La domanda di ricusa è inammissibile.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 aprile 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini