Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_242/2024
Sentenza del 17 luglio 2024
II Corte di diritto civile
Composizione Giudici federali Herrmann, Presidente, von Werdt, De Rossa, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Lionel Delgado, ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano.
Oggetto verbale di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.127).
Fatti:
A.
L'8 maggio 2023 A.________ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione nei confronti di B.________ sulla scorta di un attestato di carenza di beni di fr. 17'903.10 rilasciato il 31 ottobre 2022. Il 23 ottobre 2023 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha proceduto - a favore del gruppo n. 3 composto di nove esecuzioni, tra cui quella promossa da A.________ - al pignoramento di un credito dell'escussa di fr. 79'891.30 nei confronti di un terzo. L'UE ha emesso il verbale di pignoramento il 29 novembre 2023.
B.
Con sentenza 3 aprile 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto il 13 dicembre 2023 da A.________ con cui egli chiedeva di annullare il verbale di pignoramento e di allestirne uno nuovo includente il veicolo Audi S6 immatricolato xxx, in via subordinata di annullare il verbale di pignoramento e di ordinare all'UE di effettuare accertamenti complementari su beni potenzialmente pignorabili dell'escussa, in particolare sul menzionato veicolo.
C.
Con ricorso in materia civile 17 aprile 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare il verbale di pignoramento e di allestirne uno nuovo includente il veicolo Audi S6 immatricolato xxx, in via subordinata di annullare il verbale di pignoramento e di ordinare all'UE di effettuare accertamenti complementari su beni potenzialmente pignorabili dell'escussa, in particolare sul menzionato veicolo, e in via ancora più subordinata di rinviare la causa all'autorità precedente per nuova decisione. Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il ricorso in materia civile appare pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in francese, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2 con rinvio; 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).
Nella presente fattispecie è in discussione l'operato dell'UE nel pignoramento dei beni dell'escussa, pignoramento che a detta del creditore, qui ricorrente, dovrebbe includere anche un veicolo Audi S6.
2.1. Nell'eseguire un pignoramento (v. art. 91 segg. LEF), l'obbligo principale dell'ufficio di esecuzione è quello di ricercare i beni del debitore che non ricadono sotto gli art. 92 e 93 LEF e di pignorarli nella misura necessaria a coprire il credito. L'ufficio di esecuzione non deve solo attenersi alle informazioni fornite dal debitore, ma deve anche ricercare autonomamente eventuali beni realizzabili. In particolare, se il creditore indica dei beni da pignorare, l'ufficio di esecuzione deve verificare se esistono e se sono in possesso del debitore (DTF 83 III 63 consid. 1; v. anche sentenza 5A_267/2009 del 5 giugno 2009 consid. 3.1). L'ufficio di esecuzione non è tuttavia tenuto a ricercare autonomamente beni pignorabili del debitore se non sussistono indizi concreti della loro esistenza e della possibilità di realizzarli (sentenze 5A_285/2022 del 14 giugno 2022 consid. 5.2.2; 5A_146/2018 del 5 novembre 2018 consid. 3.5.2; 7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2; NINO SIEVI, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed. 2021, n. 13 ad art. 91 LEF).
2.2. Nel caso concreto, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che all'UE non potesse essere rimproverato di aver violato i suoi obblighi in relazione al veicolo indicato dal ricorrente quale bene pignorabile nella sua domanda di proseguimento dell'esecuzione dell'8 maggio 2023.
L'autovettura - come appurato dall'UE - non era più immatricolata presso l'Ufficio della circolazione del Cantone Ticino già dal 15 novembre 2022 e a tale momento (posto tra l'emissione dell'attestato di carenza di beni del 31 ottobre 2022 e l'inoltro della domanda di proseguimento dell'esecuzione dell'8 maggio 2023) l'UE non aveva motivo di adottare misure per evitare la disimmatricolazione, dato che non solo il veicolo non era pignorato, ma neppure era in corso una procedura esecutiva. Per l'autorità di vigilanza, l'UE non era nemmeno tenuto ad effettuare ulteriori indagini per ritrovare il veicolo. Il ricorrente non aveva infatti fornito indizi che permettessero di pensare che il veicolo si trovasse ancora in Svizzera, che l'escussa ne fosse la proprietaria ("egli ha scritto unicamente che ella lo guida") o che il bene fosse detenuto da un terzo ("anzi ha affermato che lo guidava l'escussa"). Secondo l'autorità di vigilanza sembrava invece "piuttosto verosimile" che l'escussa lo avesse portato con sé all'estero nel dicembre 2022 quando - come accertato dall'UE - aveva registrato la propria partenza per una destinazione ignota (probabilmente la Francia) presso l'Ufficio del controllo abitanti del Comune di Y.________.
2.3. Il ricorrente ribadisce di aver informato l'UE dell'esistenza, del modello e delle targhe dell'autovettura con la sua domanda di proseguire l'esecuzione dell'8 maggio 2023. Egli sostiene pure che a tale momento l'UE sarebbe in realtà già stato al corrente di questi elementi da un anno, poiché con lettera 24 maggio 2022 un altro creditore dell'escussa, C.________, avrebbe segnalato il veicolo all'UE chiedendo di menzionarlo in un verbale di pignoramento 17 maggio 2022 che lo riguardava e il 26 agosto 2022 l'UE avrebbe scritto all'Ufficio di circolazione del Cantone Ticino chiedendo di non procedere ad alcuna modifica di detentore (doc. 4 e 5 allegati al ricorso in materia civile, lettere che secondo il ricorrente dovrebbero già figurare nell'incarto dell'UE). Il ricorrente deduce da ciò due argomenti.
Egli ritiene in primo luogo che, alla luce delle informazioni ricevute nel maggio 2023 e di quelle già in suo possesso dal maggio 2022, l'UE avrebbe dovuto effettuare degli accertamenti più approfonditi per ritrovare il veicolo. Quest'ultimo non poteva cioè limitarsi a contattare l'Ufficio della circolazione del Cantone Ticino né a ritenere sufficiente la risposta secondo cui il veicolo non era più immatricolato, ma avrebbe dovuto informarsi presso tale ufficio sulle circostanze che avevano portato alla disimmatricolazione, sulla persona che l'aveva chiesta e sul luogo di destinazione del veicolo, nonché prendere contatto con gli Uffici della circolazione degli altri Cantoni svizzeri. Il ricorrente sostiene in secondo luogo che l'UE avrebbe violato i suoi obblighi già nel 2022 per non avere intrapreso nulla, nel quadro dell'altra esecuzione aperta a tale momento contro la medesima debitrice da C.________, per tentare di pignorare il veicolo prima della sua disimmatricolazione il 15 novembre 2022. Di conseguenza, convalidando tale operato dell'UE, secondo il ricorrente l'autorità di vigilanza sarebbe incorsa nell'arbitrio.
2.4. Attraverso il primo argomento il ricorrente si limita a ribadire il suo punto di vista, senza tenere conto del fatto che, come appurato dall'UE, il 5 dicembre 2022 l'Ufficio del controllo abitanti del Comune di Y.________ aveva registrato la partenza dell'escussa per una destinazione ignota (probabilmente la Francia) e senza misurarsi con il ragionamento dell'autorità di vigilanza secondo cui gli indizi - ovvero tale partenza dell'escussa e la disimmatricolazione del veicolo qualche settimana prima - portavano a ritenere "piuttosto verosimile" che la debitrice avesse portato con sé il veicolo all'estero nel dicembre 2022 e che quindi il bene non fosse in ogni caso pignorabile. Il ricorrente non riesce così a dimostrare che l'autorità di vigilanza, nel ritenere rispettato l'obbligo di indagine dell'UE nell'esecuzione del pignoramento qui all'esame, avrebbe violato il diritto federale (contrariamente a quanto fatto valere nel gravame, in concreto il potere di cognizione del Tribunale federale non è limitato, in diritto, all'arbitrio; v. supra consid. 1.3).
Il ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove afferma che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto rimproverare all'UE di aver leso i suoi obblighi già nel 2022, per non aver tentato, nel quadro di un'altra esecuzione aperta a tale momento contro la medesima debitrice da un'altro creditore, di pignorare il veicolo prima della sua disimmatricolazione il 15 novembre 2022: il ricorrente, che non nega la circostanza secondo cui a questa data la procedura esecutiva da lui promossa non era ancora in corso, non può infatti prevalersi nella presente causa di asseriti errori dell'UE in altre procedure. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è quindi infondata.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 17 luglio 2024
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini