Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_157/2025

Sentenza del 22 agosto 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Bovey, Presidente, De Rossa, Josi, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6901 Lugano,

Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto.

Oggetto anticipo spese (curatela di rappresentanza dei figli),

ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2025 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.216).

Fatti:

A.

Mediante reclamo 27 novembre 2024 A.________ è insorto contro una decisione con la quale l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio aveva approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario della curatrice di rappresentanza dei figli B.________ e C.. Con decreto 28 novembre 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A. - in applicazione degli art. 47 cpv. 3 e 4 e 99 cpv. 4 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL/TI 165.100) - a versare un anticipo di fr. 800.-- entro il 16 dicembre 2024 in garanzia delle spese processuali presumibili, con la comminatoria della non entrata nel merito del reclamo in caso di mancato pagamento nel termine assegnato. Con sentenza 23 gennaio 2025 il Presidente della Camera di protezione, constatato che il termine per versare l'anticipo richiesto era trascorso infruttuoso, ha dichiarato il reclamo irricevibile.

B.

Con ricorso in materia civile 24 febbraio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di rinviare il caso all'autorità precedente affinché conceda un nuovo termine per il pagamento dell'anticipo spese, di applicare l'art. 50 LTF " per il ristabilimento del termine " e di ordinare un " approfondito esame " dell'operato e della gestione delle pratiche da parte della Camera di protezione e dell'autorità di protezione. Invitate a esprimersi sul ricorso, l'autorità di protezione e la Camera di protezione hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Diritto:

1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in un procedimento di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) che ha natura non pecuniaria dato che concerne l'approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario della curatrice dei figli. Esso è interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del giudizio cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF). Alla luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).

1.2.1. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non tratta un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii). La conclusione cassatoria del ricorrente è pertanto ricevibile.

La proposta di giudizio con la quale il ricorrente chiede di applicare l'art. 50 LTF risulta invece inammissibile: tale disposizione si applica ai termini della procedura dinanzi al Tribunale federale e non permette quindi di restituire un termine che sottostà, come in questo caso, al diritto processuale cantonale, ossia alla già menzionata LPAmm (v. anche art. 314 cpv. 1, 443 segg. e 450f CC). Il Tribunale federale tratta i rimedi di diritto contro decisioni suscettive di un ricorso previsto dalla LTF. Esso non svolge invece la funzione di suprema autorità di vigilanza sull'amministrazione della giustizia: già per tale motivo, la conclusione volta ad ordinare un " approfondito esame " dell'operato e della gestione delle pratiche da parte della Camera di protezione e dell'autorità di protezione, " con riserva di eventuali azioni disciplinari ", va considerata irricevibile.

1.2.2. Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali. Salvo che per i casi citati all'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione di tale diritto arbitraria (art. 9 Cost.) o lesiva di altre norme della Costituzione federale.

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Nei motivi del ricorso il ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

1.2.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Il Tribunale federale può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale può segnatamente aggiungere un fatto che risulta chiaramente dagli atti per rispondere a un argomento del ricorrente, se la fattispecie contenuta nella sentenza impugnata, troppo concisa, non lo menziona. Ciò non implica tuttavia che il Tribunale federale debba esaminare d'ufficio tutte le questioni di fatto per verificare se sussista un'eccezione prevista dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Spetta piuttosto al ricorrente farlo (v. art. 97 cpv. 1 LTF), spiegando in che modo gli accertamenti di fatto sarebbero manifestamente inesatti o stabiliti in violazione del diritto (sentenza 4A_215/2017 del 15 gennaio 2019 consid. 2.2, con rinvio alla DTF 136 II 5 consid. 2.4) e in che modo l'eliminazione dell'asserito vizio potrebbe essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii).

Dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

2.1. Il ricorrente allega di aver inoltrato il 10 dicembre 2024 un'istanza di rateizzazione del richiesto anticipo spese " per difficoltà economiche ", di aver ricevuto il 16 dicembre 2024 (lunedì) l'avviso di ritiro della lettera raccomandata contenente la risposta del 13 dicembre 2024 della Camera di protezione (che respingeva la sua istanza e confermava il termine di pagamento del 16 dicembre 2024) e di aver ritirato il plico il 17 dicembre 2024 quando il termine era ormai scaduto. Sulla base di tali fatti (per i quali produce alcuni mezzi di prova), il ricorrente lamenta la violazione del principio della buona fede (art. 9 Cost.) e del diritto a un processo equo (art. 29 cpv. 1 Cost.) : non contesta il mancato accoglimento della sua richiesta di rateizzazione, ma sostiene di essere stato privato del tempo necessario per effettuare il pagamento a causa del "ritardo nella risposta della Camera di protezione" ("l'avviso di ritiro è giunto solo il 16 dicembre, rendendo oggettivamente impossibile il rispetto del termine") e afferma che sarebbe stato "opportuno", da parte di quest'ultima, concedergli un "termine aggiuntivo di qualche giorno " per versare l'anticipo spese. Il ricorrente lamenta anche la violazione del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), sostenendo che la sanzione di irricevibilità sarebbe sproporzionata rispetto alle circostanze del caso " che riguarda due piccoli minori a rischio ".

2.2. Gli argomenti in fatto e in diritto contenuti nel rimedio all'esame impongono le seguenti considerazioni.

2.2.1. Il ricorrente completa i fatti riportati nella sentenza qui impugnata concernenti lo svolgimento della procedura dinanzi all'istanza precedente, senza però dimostrare che le condizioni per farlo previste all'art. 97 cpv. 1 LTF, rispettivamente all'art. 99 cpv. 1 LTF, sarebbero qui soddisfatte. In applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF, si giustifica tuttavia completare d'ufficio la concisa fattispecie accertata dall'autorità cantonale, con riferimento segnatamente all'istanza di rateizzazione dell'anticipo spese (v. supra consid. 1.2.3).

2.2.2. La censura di lesione del principio della proporzionalità previsto all'art. 5 cpv. 2 Cost. (che peraltro, pur essendo di grado costituzionale, non configura un diritto fondamentale con portata propria; v. DTF 140 II 194 consid. 5.8.2; sentenza 5A_212/2024 del 19 luglio 2024 consid. 5) risulta di primo acchito inammissibile già per il fatto che il ricorrente si prevale di un'errata premessa: la decisione che era oggetto di reclamo non concerneva infatti la messa in protezione dei minori, bensì l'approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario della curatrice dei figli.

2.2.3. Il ricorrente rimprovera poi all'autorità cantonale la lesione dell'obbligo del giudice di agire secondo la buona fede (art. 9 Cost.), che è parte integrante del diritto a un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.; v. sentenza 5A_647/2022 del 27 marzo 2023 consid. 3.3.2 con rinvio).

Egli non riesce tuttavia a dimostrare che l'autorità precedente avrebbe tardato nel rispondere alla sua istanza di rateizzazione. Dagli atti cantonali risulta infatti che tale istanza, datata 10 dicembre 2024, è in realtà stata spedita per posta A soltanto il 12 dicembre 2024 ed è stata ricevuta dalla cancelleria del Tribunale d'appello il 13 dicembre 2024 (fatti completati, come spiegato, in applicazione dell'art. 105 cpv 2 LTF; v. supra consid. 2.2.1). Decidendo sull'istanza quel medesimo giorno, l'autorità cantonale vi ha evidentemente dato seguito in modo tempestivo. Ci si potrebbe invece chiedere se il ricorrente non potesse inviare prima la sua istanza di rateizzazione considerato che egli sembra aver aspettato due giorni prima di spedirla (la richiesta, come detto, reca la data del 10 dicembre 2024). Quanto alla questione da lui sollevata del conferimento di un "termine aggiuntivo di qualche giorno" per il pagamento dell'anticipo spese, giova rilevare quanto segue. È vero che il principio giuridico generale - applicabile anche ai Cantoni in assenza di una legislazione chiara in senso contrario - secondo cui le parti che adiscono le vie legali non devono essere private senza necessità della possibilità di ottenere un esame delle loro richieste da parte dell'autorità competente (v. DTF 118 Ia 241 consid. 3c con rinvio) può giustificare la concessione di un breve termine di grazia nel caso in cui venga respinta un'istanza (non dilatoria) che avrebbe avuto un influsso sul decorso di un termine (v. sentenze 1C_171/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2.5; 4A_75/2011 del 26 maggio 2011 consid. 2.3; v. anche la giurisprudenza in relazione all'art. 144 CPC: sentenze 4A_202/2022 del 7 luglio 2022 consid. 4.2; 5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid. 4). Nel caso concreto va però ricordato che in sede di reclamo era applicabile il diritto processuale cantonale, per cui dinanzi al Tribunale federale il ricorrente avrebbe segnatamente dovuto spiegare, con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che la mancata concessione di un breve termine di grazia da parte dell'autorità cantonale avrebbe violato in modo arbitrario il diritto processuale cantonale o leso la buona fede. Nel rimedio qui all'esame, il divieto dell'arbitrio non è invece nemmeno menzionato, mentre con riferimento alla buona fede il ricorrente si limita a superficialmente affermare che un "termine aggiuntivo di qualche giorno" sarebbe stato "opportuno (...) al fine di garantire una gestione equa e tempestiva della situazione", senza peraltro nemmeno argomentare perché, nelle circostanze concrete, egli avrebbe potuto attendersi in buona fede la fissazione di un breve termine di grazia. Per quanto possano soddisfare le accresciute esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, le censure risultano quindi infondate.

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1, 2 e 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 agosto 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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