Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 5A_106/2011
Sentenza del 12 aprile 2011 II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
contro
C.________, patrocinato da Priska Orler-Capiaghi, opponente.
Oggetto privazione della custodia parentale,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando: che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di B.; che il 30 giugno 2009 B. ha dato alla luce un figlio, C., e che il medesimo giorno l'autorità tutoria l'ha privata provvisoriamente della custodia parentale; che il 2 luglio 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato B. anche dell'autorità parentale e ha istituito una tutela in favore del figlio; che con decisione 13 gennaio 2010 l'autorità tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e ha stabilito il collocamento del figlio presso genitori affilianti; che il 18 giugno 2010 A.________ ha riconosciuto il figlio C.________ davanti all'autorità di stato civile; che con sentenza 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il gravame di B.________ contro la decisione 13 gennaio 2010 della Commissione tutoria regionale 8; che con sentenza 28 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello di B.________ e A.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele; che con ricorso 2 febbraio 2011 B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza d'appello; che con decreto 16 febbraio 2011 la richiesta dei ricorrenti di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura federale è stata respinta per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
che con decreto 21 febbraio 2011 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 1'000.--; che con scritto 10 marzo 2011 i ricorrenti hanno chiesto - perlomeno implicitamente - di riconsiderare il decreto del 16 febbraio 2011 sull'assistenza giudiziaria;
che con decreto 15 marzo 2011 tale richiesta è stata respinta ed è stato concesso ai ricorrenti un termine suppletorio di dieci giorni non prorogabile per provvedere al versamento del predetto anticipo spese; che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato ai ricorrenti il 17 marzo 2011; che l'11 aprile 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 aprile 2011
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini