Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_1050/2025
Sentenza dell'8 gennaio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Bovey, Presidente, Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento Comunione ereditaria fu A.________ composta di:
contro
Ufficio di esecuzione sede di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
B.________.
Oggetto avviso di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.163).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
Con precetto esecutivo 1° ottobre 2025 la comunione ereditaria fu A.________ (" Eredi A.________ "), rappresentata dall'avv. B., ha escusso B. per l'incasso di fr. 221'050.10 oltre interessi, indicando quale causa del credito " Capitale LPP D.________ n. 1/27503/MM-707.43.872.450 ". Il 28 ottobre 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha emesso l'avviso di pignoramento per il 27 novembre 2025. Il 5 novembre 2025 la comunione ereditaria, per il tramite dell'avv. B., ha contestato tale provvedimento mediante una " istanza d'urgenza supercautelare di anticipazione del pignoramento ", chiedendo in sostanza di procedere al pignoramento entro il 15 novembre 2025. Con osservazioni 6 novembre 2025 l'UE ha trasmesso l'atto all'autorità di vigilanza. Mediante sentenza 10 novembre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato l'esecuzione nulla siccome era stata promossa a nome della comunione ereditaria senza l'indicazione dei nomi dei singoli membri (v. art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 144 III 277 consid. 3.1.1 in fine con rinvii) e ha pertanto dichiarato privo d'oggetto il ricorso presentato contro l'avviso di pignoramento. Con scritto 13 novembre 2025 la Presidente dell'autorità di vigilanza ha risposto a una comunicazione di medesima data dell'avv. B., spiegando di non avere la facoltà di annullare la sentenza 10 novembre 2025 e rinviando ai rimedi di diritto indicati in calce alla sentenza.
Mediante ricorso in materia civile 1° dicembre 2025 la " comunione ereditaria fu A., composta da C. e B.________ " ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza 10 novembre 2025 dell'autorità di vigilanza e il predetto scritto 13 novembre 2025, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, l'accertamento della nullità o in via subordinata l'annullamento della decisione e dello scritto, nonché l'accoglimento dell'istanza di ricusa della Presidente dell'autorità di vigilanza. Non sono state chieste determinazioni.
Nella misura in cui l'impugnativa è rivolta contro lo scritto 13 novembre 2025 della Presidente dell'autorità di vigilanza (scritto peraltro conforme al principio devolutivo; v. DTF 139 III 120 consid. 2), essa risulta di primo acchito irricevibile per la sua carente motivazione. La parte ricorrente si limita infatti a rimproverare alla Presidente di aver " ignora[to] il rimedio della revisione previsto dall'art. 26 segg. LPR ", ma non pretende di aver fatto riferimento a tale rimedio giuridico nella propria comunicazione di medesima data. La questione è peraltro stata superata con l'introduzione, il 24 novembre 2025, di una formale domanda di revisione dinanzi all'autorità di vigilanza (nel frattempo respinta, nella misura della sua ricevibilità, con sentenza 15 dicembre 2025).
Nella misura in cui il gravame è diretto contro la sentenza 10 novembre 2025 dell'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, esso può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. Nel caso concreto, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. Il rimedio, come vedremo, risulta tuttavia superficiale, ripetitivo e di difficile lettura, anche per il fatto che contiene diversi passaggi che sono verosimilmente stati utilizzati nella domanda di revisione presentata in sede cantonale il 24 novembre 2025. Gli argomenti ricorsuali principali sono riassunti qui di seguito.
4.2.1. La parte ricorrente rimprovera innanzitutto all'autorità inferiore di aver a torto aperto una procedura ricorsuale ai sensi dell'art. 17 LEF, mentre l'atto del 5 novembre 2025 sarebbe stato soltanto " una istanza amministrativa interna indirizzata esclusivamente all'Ufficio di esecuzione di Lugano, volta a chiedere l'anticipazione della data del pignoramento ".
La censura sfiora la temerarietà. La parte ricorrente dimentica infatti che, se la conclusione principale contenuta nell'istanza 5 novembre 2025 chiedeva all'UE di anticipare il pignoramento, quella formulata in via subordinata chiedeva proprio alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello " in qualità di autorità di vigilanza " di intervenire ordinando " in via d'urgenza e supercautelare, all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere immediatamente, o comunque entro e non oltre il 15 novembre 2025, al pignoramento ".
4.2.2. La parte ricorrente lamenta in seguito la violazione del suo diritto di essere sentita. Afferma di essere stata privata della facoltà di presentare una replica alle osservazioni 6 novembre 2025 dell'UE.
Il diritto di essere sentito, che assicura segnatamente alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1), ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Nel concreto caso, la parte ricorrente non indica quali argomenti avrebbe fatto valere se ne avesse avuto l'occasione. Non essendo ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della sentenza qui impugnata. La censura risulta insufficientemente motivata.
4.2.3. La parte ricorrente rimprovera poi all'autorità di vigilanza di aver basato la decisione "su elementi non previamente discussi e con i quali la ricorrente non poteva ragionevolmente contare", in violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
Anche questa censura sfiora la temerarietà. La parte ricorrente, patrocinata da un legale, non può pretendere di essere stata sorpresa dal fatto che l'autorità di vigilanza fondasse la sua sentenza sull'argomento della nullità dell'esecuzione per assenza di indicazione dei nomi dei singoli membri della comunione ereditaria, in applicazione della giurisprudenza confermata in DTF 144 III 277 consid. 3.1.1.
4.2.4. Lamentando un formalismo eccessivo, la parte ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non averla invitata a sanare la " irregolarità formale " fissandole un termine per indicare l'identità degli eredi conformemente all'art. 7 cpv. 5 della legge ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL/TI 280.200), rispettivamente di non aver corretto d'ufficio il " vizio " pur avendo ricevuto il certificato ereditario trasmessole il 7 novembre 2025 nel quadro di un altro procedimento.
La censura è inidonea a dimostrare una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. già per il fatto che la "irregolarità formale" non era contenuta nel ricorso all'autorità di vigilanza (al quale il predetto art. 7 cpv. 5 LPR si riferisce), ma nella domanda di esecuzione (priva del nome dei creditori; v. art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF), e per il fatto che la parte ricorrente non spiega perché un vizio talmente grave da condurre alla nullità dell'esecuzione avrebbe dovuto essere sanato persino d'ufficio.
4.2.5. La parte ricorrente rimprovera anche all'autorità di vigilanza di non aver tenuto conto della possibilità per un erede di agire da solo in rappresentanza della comunione ereditaria in caso di urgenza (con rinvio alla DTF 144 III 277 consid. 3.3).
La parte ricorrente dimentica che nel caso concreto l'esecuzione è stata dichiarata nulla non per il fatto che l'esecuzione è stata promossa da un solo erede, ma per l'assenza di indicazione dei nomi dei singoli eredi. Essa in ogni modo non dimostra l'asserita urgenza, salvo affermare in modo generico che altri creditori sarebbero sul punto di promuovere "esecuzioni concorrenti " sui " crediti LPP della de cuius (bloccati da molti anni sui conti della figlia) ". Anche questa critica è insufficientemente motivata.
4.2.6. La parte ricorrente rimprovera infine all'autorità inferiore di essere stata parziale, in particolare per aver deciso con " formidabile rapidità " e " senza previo invito alla sanatoria delle carenza formali ".
Tenuto conto di quanto indicato ai considerandi precedenti e del fatto che l'atto sul quale l'autorità inferiore si è pronunciata era denominato " istanza d'urgenza supercautelare di anticipazione del pignoramento ", la censura è del tutto inidonea a dimostrare una parzialità del magistrato e una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost.
Da quanto precede discende che il ricorso può essere dichiarato integralmente irricevibile nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a, lett. b e lett. c LTF. Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della parte ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini