5A 1012/2021 / 5A_1012/2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_1012/2021

Decreto del 28 febbraio 2022

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, Cancelliera Corti.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dagli avv.ti Luigi Mattei e Sebastiano Paù Lessi, ricorrente,

contro

B.________ SA, patrocinata dall'avv. Costantino Delogu, opponente.

Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.78).

Considerando:

che la B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 161'550.-- oltre interessi, il quale ha interposto opposizione al precetto esecutivo; che con decisione 19 maggio 2021 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l'istanza della creditrice escutente volta al rigetto provvisorio dell'opposizione; che con sentenza 4 novembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato dalla B.________ SA contro la decisione pretorile, accogliendo la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione; che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; che con decreto 7 gennaio 2022 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta; che con scritto 21 febbraio 2022 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha chiesto di stralciare la causa in quanto divenuta priva di oggetto, di contenere al minimo le spese giudiziarie e, con il consenso di controparte, di compensare le ripetibili; che con scritto 24 febbraio 2022 l'opponente ha dichiarato di aderire alla richiesta di stralcio; che, in tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC); che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_518/2021 del 12 luglio 2021 consid. 2); che le ripetibili sono compensate, come proposto dal ricorrente, la parte opponente non avendo sollevato riserve a tale proposito;

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. Le ripetibili sono compensate.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 febbraio 2022

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Marazzi

La Cancelliera: Corti

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5A_1012/2021
Gericht
Bger
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5A_1012/2021, CH_BGer_005, 5A 1012/2021
Entscheidungsdatum
28.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026