4F_23/2025

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4F_23/2025

Decreto del 20 novembre 2025

I Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Hurni, Presidente, Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________ SA, istante,

contro

B.________ SA, controparte,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto espulsione,

domanda di sospendere la sentenza 4D_99/2025 emanata il 12 giugno 2025 dal Tribunale federale svizzero.

Considerando:

che, con sentenza 12 giugno 2025 emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla A.________ SA contro il giudizio 8 aprile 2025 con cui la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato dalla A.________ SA contro la decisione dell'11 novembre 2024 con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la domanda di espulsione presentata da B.________ SA; che con atto del 28 giugno 2025 la A.________ SA ha comunicato al Tribunale federale la sua intenzione di presentare una domanda di revisione e chiesto "di sospendere la sentenza del 12 giugno 2025" e di prolungare i termini per la presentazione della domanda di revisione siccome il suo amministratore unico è ricoverato in ospedale e inabile al lavoro; che è pertanto stato aperto l'incarto della causa 4F_23/2025; che con decreto del 9 luglio 2025 il Presidente della I Corte di diritto civile ha dichiarato inammissibile sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sia quella di proroga del termine per inoltrare un'istanza di revisione; che come indicato nel predetto decreto il termine per proporre una domanda di revisione è un termine fissato dalla legge e come tale è improrogabile; che il termine più lungo previsto dall'art. 124 cpv. 1 LTF per il deposito di una domanda di revisione è di 90 giorni; che fino in data odierna l'annunciata istanza di revisione non è pervenuta al Tribunale federale e che non è più possibile introdurla tempestivamente, ragione per cui la causa 4F_23/2025 va ritenuta evasa e stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

La causa 4F_23/2025 è stralciata dai ruoli a seguito della sua evasione.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 novembre 2025

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti

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20.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026