Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_629/2024

Sentenza del 7 luglio 2025

I Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Kiss, Giudice presidente, Denys, May Canellas, Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________ S.R.L., patrocinata dagli avv.ti Fabio Soldati e Michele Crivelli, ricorrente,

contro

B.________ Ltd., patrocinata dall'avv. Hans-Ulrich Kupsch, opponente.

Oggetto arbitrato internazionale,

ricorso contro il lodo finale emanato il 22 ottobre 2024 dall'arbitro unico con sede a Zurigo (Swiss Arbitration Centre Case N° 600725-2023).

Fatti:

A.

Con contratto firmato il 30 marzo 2018 C.________ ha incaricato la società italiana A.________ S.R.L. di costruire e fornire uno yacht. Per quanto attiene ad eventuali difetti, le parti avevano previsto al punto 12.1.6 che, se il costruttore non provvede a riparare un difetto entro un termine ragionevole che il proprietario dovrà comunicargli dopo aver valutato e ispezionato il difetto congiuntamente, il proprietario avrà il diritto di incaricare un altro cantiere navale di eseguire la riparazione, ritenuto che il costruttore rimborserà i costi sostenuti per la riparazione nella misura in cui il rimborso non superi il 10 % dei costi stimati per i lavori, se eseguiti dal costruttore ( "I f the Builder fails to rectify a defect within a reasonable period of time to be notified by the Owner to the Builder after joint evaluation and inspection of the defect, the Owner shall be entitled to instruct another shipyard to carry out the respective rectification. The Builder will reimburse the costs involved for the rectification to the extent that the reimbursement shall not exceed the estimated costs of the work if carried out by the Builder by more than 10 % "). Il punto 15.1 conteneva poi una clausola arbitrale secondo cui tutte le controversie derivanti dal contratto o relative alla sua interpretazione e esecuzione sono da risolvere mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera di Commercio di Zurigo a Zurigo, in applicazione della legge italiana e con il procedimento condotto in lingua inglese ( "All and any disputes arising from or in connection with this Contract or its interpretation and performance, shall be resolved by Arbitration in accordance with the rules of the Chamber of Commerce of Zurich in Zurich (CH) under application of Italian law. Proceedings to be performed in English language "). Il 29 settembre 2018 il contratto è stato trasferito alla B.________ Ltd. a cui l'imbarcazione è stata consegnata l'11 giugno 2019. Dopo aver notato nel panfilo una forte puzza paragonata a quella riscontrabile in un serbatoio di diesel ( "heavy smell like in a diesel tank"), la B.________ Ltd. ha avviato una prima procedura arbitrale conclusasi con il lodo emanato 25 luglio 2022, in cui l'arbitra unica aveva constatato che la convenuta non aveva provveduto a eliminare i difetti riscontrati e che quindi l'attrice ha, in applicazione dell'art. 12.1.6 del menzionato contratto, il diritto di incaricare un terzo di effettuare i lavori necessari a spese della costruttrice. Per quanto qui interessa ella aveva deciso che lo yacht era difettoso (dispositivo n. 1); che la A.________ S.R.L. non aveva eliminato i difetti entro un periodo ragionevole (dispositivo n. 2); che i lavori da eseguire per eliminare i difetti consistono nel rifacimento degli interni in legno (dispositivo n. 3); che, se la convenuta avesse effettuato i lavori di riparazione di cui alla precedente cifra del dispositivo, il loro costo ammonterebbe a euro 650'000.-- (dispositivo n. 4); che l'attrice ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sobbarcatasi in relazione ai lavori di riparazione di cui al dispositivo n. 3, una volta che tali lavori sono stati eseguiti e le spese sostenute, fino a un massimo di euro 650'000.-- più il 10 % (dispositivo n. 5) e che non è ancora dovuto alcun rimborso dei costi di riparazione di cui alla cifra 5 del dispositivo, poiché l'attrice non ha affrontato alcuna spesa in relazione ai lavori di rifacimento di cui al dispositivo n. 3 (dispositivo n. 6).

B.

Il 14 dicembre 2023 la B.________ Ltd. ha incoato una nuova procedura arbitrale contro la A.________ S.R.L. sfociata nel lodo del 22 ottobre 2024 in cui l'arbitro unico ha condannato la convenuta a versare all'attrice euro 715'000.--, oltre interessi, e a sostenere tutti i costi dell'arbitrato e le spese della procedura arbitrale. Dopo aver accertato la propria competenza a decidere le pretese avanzate dall'attrice, ha ritenuto che quest'ultima ha sostenuto costi di riparazione di complessivi euro 820'194.-- e ha quindi condannato la convenuta a pagarle l'importo massimo previsto nel precedente lodo.

C.

Con ricorso in materia civile del 25 novembre 2024 la A.________ S.R.L. postula l'accertamento dell'incompetenza del tribunale arbitrale con conseguente annullamento del lodo o, in via subordinata, l'accertamento della sua nullità. Lamenta l'incompetenza dell'arbitro unico, affermando che gli effetti della clausola arbitrale sono stati consumati nel primo lodo, e una violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che le due procedure arbitrali sono identiche. La B.________ Ltd. propone, con risposta del 14 febbraio 2025, di respingere il ricorso in quanto ammissibile, mentre l'arbitro unico non si è determinato.

Diritto:

1.1. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola quella della decisione impugnata. Poiché questa è stata in concreto scritta in un'altra lingua (inglese), il Tribunale federale utilizza la lingua ufficiale in cui è stato redatto il ricorso e cioè l'italiano (DTF 142 III 521 consid. 1).

1.2. L'art. 77 cpv. 1 lett. a LTF ammette il ricorso in materia civile contro le decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli articoli da 190 a 192 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa legge è applicabile perché, come risulta pacificamente dal lodo impugnato, la sede dell'arbitrato è Zurigo e non tutte le parti, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, risultavano avere il loro domicilio, dimora abituale o sede in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP). Sono inoltre applicabili le disposizioni del capitolo 12 della LDIP, poiché le parti non hanno esplicitamente escluso la loro applicabilità (art. 176 cpv. 2 LDIP).

1.3. Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dal tribunale arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non può rettificare o completare d'ufficio gli accertamenti degli arbitri, anche se i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF). Per contro, il Tribunale federale ha la facoltà di rivedere la fattispecie posta a fondamento del lodo se uno dei motivi previsti dall'art. 190 cpv. 2 LDIP è invocato contro tale fattispecie o se fatti o mezzi di prova nuovi sono eccezionalmente presi in considerazione nell'ambito della procedura del ricorso in materia civile (sentenza 4A_342/2015 del 26 aprile 2016 consid. 3, non pubblicato in DTF 142 III 360).

1.4. I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva conformemente all'art. 77 cpv. 3 LTF. Questa norma istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) alla stregua di quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Le esigenze di motivazione di un ricorso in materia di arbitrato sono quindi accresciute. Il ricorrente deve pertanto prevalersi di uno dei motivi di ricorso elencati in modo esaustivo dalla legge e dimostrare con un'argomentazione precisa, partendo dal lodo impugnato, come il motivo invocato giustifichi l'accoglimento del ricorso. Critiche appellatorie sono inammissibili. Poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso, il ricorrente non può semplicemente rinviare agli allegati, alle prove e alle offerte di prova contenuti negli scritti prodotti nella procedura arbitrale. Allo stesso modo non può utilizzare la replica per proporre argomenti di fatto o di diritto che non ha presentato in tempo utile, e cioè prima dello scadere del termine non prorogabile di ricorso o per completare (tardivamente) una motivazione insufficiente (DTF 150 III 280 consid. 4.1, con rinvii).

Il Tribunale federale esamina le censure concernenti la competenza del tribunale arbitrale secondo l'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP, incluse le questioni pregiudiziali, liberamente dal profilo del diritto (DTF 149 III 131 consid. 6.4.1; 147 III 107 consid. 3.1.1). Giusta l'art. 178 cpv. 2 LDIP il patto di arbitrato è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero. Tale norma contiene quindi tre criteri di collegamento alternativi, senza alcuna gerarchia fra di loro (DTF 134 III 565 consid. 3.2).

2.1. Dopo aver richiamato l'art. 178 cpv. 2 LDIP e rilevato che le parti non avevano scelto la legge applicabile alla convenzione arbitrale, l'arbitro unico ha ritenuto che sia in base al diritto svizzero sia in virtù di quello italiano questa non si è esaurita nel lodo del 2022, ma continua a produrre i suoi effetti in base ai predetti ordinamenti giuridici per quanto concerne le controversie non decise dall'appena menzionata sentenza. Si è poi dichiarato competente, perché è stato adito con domande concernenti l'esecuzione del contratto, atteso che l'attrice gli ha chiesto di decidere le modalità del suo diritto al rimborso delle spese di riparazione derivanti dal punto 12.1.6 del contratto stipulato per la costruzione del panfilo.

2.2. La ricorrente invoca una violazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP, sostenendo che l'arbitro non aveva la competenza di decidere la controversia, perché questa concerne solo l'esecuzione del precedente lodo, questione non inclusa nella clausola compromissoria e di esclusiva competenza dei tribunali statali non solo in virtù del diritto italiano (art. 2909 CPC italiano), in concreto applicabile, ma pure giusta il diritto svizzero (art. 335 segg. CPC). Definendo la motivazione del lodo " non congruente ", contesta poi che le parti non abbiano scelto il diritto applicabile alla clausola arbitrale e reitera che la seconda procedura arbitrale non poteva essere fondata sulla convenzione arbitrale.

2.3. In concreto la ricorrente, che non contesta che la clausola compromissoria si estende anche all'esecuzione del contratto, non può essere seguita quando sostiene che il lodo impugnato, in cui viene condannata a rimborsare i costi sostenuti per la riparazione dei difetti dello yacht, attiene alla semplice esecuzione del lodo del 2022. Nell'appena menzionata sentenza l'arbitra unica aveva deciso che l'attrice non aveva già diritto a un rimborso, perché non aveva ancora sostenuto alcuna spesa in relazione ai lavori di riparazione (dispositivo n. 6). Nel lodo qui impugnato l'arbitro unico ha quindi dovuto verificare se l'opponente ha effettivamente sopportato dei costi per eliminare i difetti e il loro ammontare, per poi condannare la qui ricorrente a rimborsare una somma da lui stabilita tenendo conto di quanto già deciso in precedenza. L'analogia, formulata nel ricorso, con l'esecuzione di una decisione in merito a una prestazione condizionata secondo l'art. 342 CPC non è quindi pertinente, la determinazione della somma concretamente dovuta essendo unicamente stata effettuata nel lodo qui impugnato.

Giusta l'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP il lodo può essere impugnato se è incompatibile con l'ordine pubblico. Questo contiene due elementi: l'ordine pubblico materiale e l'ordine pubblico procedurale. L'ordine pubblico procedurale garantisce alle parti il diritto a una decisione indipendente sulle conclusioni e la fattispecie sottoposte al Tribunale arbitrale in maniera conforme al diritto di procedura applicabile. Vi è una violazione dell'ordine pubblico procedurale quando principi fondamentali e generalmente riconosciuti sono stati violati, creando così una contraddizione insopportabile con il sentimento di giustizia, di modo che la decisione appare incompatibile con i valori riconosciuti in uno Stato di diritto (DTF 150 III 238 consid. 3.1, con rinvii). Un tribunale arbitrale viola fra l'altro l'ordine pubblico procedurale se nella sua decisione non considera la crescita in giudicato materiale di una decisione precedente o se nella sua decisione finale si discosta dall'opinione espressa in una decisione pregiudiziale (DTF 141 III 229 consid. 3.2.1, con rinvii).

3.1. L'arbitro unico ha indicato che la sede in Svizzera del tribunale arbitrale comporta l'osservanza dell'ordine pubblico procedurale svizzero di cui la res iudicata fa parte. Ha poi negato che sia stato violato l'effetto di regiudicata del lodo del 2022, perché i fatti posti a fondamento della domanda dell'attrice (e cioè i lavori di riparazione) non si erano ancora verificati quando è stato emanato il precedente lodo. Ha aggiunto che quest'ultimo non poteva produrre un effetto preclusivo, non avendo deciso la richiesta di rimborso, limitandosi a dichiararla prematura. Ha infine rilevato, a titolo abbondanziale, che si giunge al medesimo risultato anche applicando il diritto italiano.

3.2. La ricorrente sostiene che il lodo viola il principio ne bis in idem, poiché " le fattispecie / domande di giudizio della prima e della seconda procedura arbitrale sono identiche ". Afferma poi che la definizione e le conseguenze della crescita in giudicato materiale vanno esaminate in base al diritto italiano, che regge il contratto di costruzione dello yacht e che sarebbe " sovrapponibile " a quello svizzero. Soggiunge che con il lodo in esame l'arbitro si sarebbe "erroneamente espresso su una cosa giudicata"e che l'opponente avrebbe semmai dovuto impugnare con un ricorso la sentenza del 2022 nella misura in cui l'arbitra unica non le aveva accordato direttamente il risarcimento desiderato.

3.3. In concreto la ricorrente non si confronta sufficientemente con la motivazione del lodo. Essa ignora ad esempio completamente la motivazione secondo cui l'arbitra unica, dichiarando prematura la richiesta di rimborso, non ha statuito sulla pretesa e nemmeno spiega perché gli effetti della crescita in giudicato di un lodo emanato da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera andrebbero esaminati in base al diritto italiano (l'autorità di cosa giudicata va peraltro determinata in base alla lex fori; cfr. sentenza 4A_256/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.1.2). La critica ricorsuale si rivela finanche inammissibile. A prescindere da quanto appena rilevato giova aggiungere, per scrupolo di completezza, che se, come avvenuto nella fattispecie, nel secondo procedimento vengono fatti valere nuovi fatti rilevanti che si sono verificati nel frattempo (in concreto le riparazioni) e che hanno dato origine alla pretesa nella forma ora rivendicata, l'identità delle controversie va negata (DTF 139 III 126 consid. 3.2.1). Ciò basta per escludere l'asserita violazione dell'ordine pubblico materiale in ragione dell'asserita inosservanza della regiudicata.

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 9'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 10'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico con sede a Zurigo.

Losanna, 7 luglio 2025

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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