Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 4A_616/2010
Sentenza del 3 gennaio 2011 I Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Huguenin.
Partecipanti al procedimento A.________SA, ricorrente,
contro
B.________, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea, opponente.
Oggetto contratto di locazione; sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando: che il 4 novembre 2010 la A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con decreto dell'11 novembre 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
che con decreto del 6 dicembre 2010 alla ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 17 dicembre 2010, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 gennaio 2011
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Huguenin