Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_609/2025
Sentenza del 15 dicembre 2025
I Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Hurni, Presidente, Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, ricorrente,
contro
B.________ SA, patrocinata dall'avv. dott. Alberto Alessandro Pasciuti, opponente,
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto azione di disconoscimento del debito; assistenza giudiziaria,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2025 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2024.45-46).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
Nell'ambito della causa di disconoscimento del debito di fr. 32'682.30 incoata da A.________ nei confronti della B.________ SA, il Pretore del distretto di Bellinzona ha, con decisione 1° luglio 2024, respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'attore e lo ha obbligato a prestare una cauzione per le spese ripetibili di fr. 5'000.--.
Con sentenza 29 ottobre 2025 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, il reclamo con cui A.________ aveva chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di concedergli l'assistenza giudiziaria e di respingere la domanda che gli ordina di prestare una cauzione. Ha pure respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. La Corte cantonale ha disatteso le lamentele concernenti l'asserita acritica ripresa del giudizio sfavorevole all'altro debitore solidale emanato dalla Pretura di Locarno-città in merito alla pretesa nullità dei contratti di fornitura del personale che hanno portato alla sottoscrizione di due riconoscimenti di debito solidali e personali. Ha indicato che tale decisione è stata confermata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la cui sentenza è poi stata senza successo impugnata con un ricorso in materia civile al Tribunale federale. Ha di conseguenza confermato il giudizio di primo grado sulla carenza di possibilità di esito favorevole della petizione.
Con ricorso in materia civile del 1° dicembre 2025 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della decisione della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino con il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale per nuova decisione. Chiede altresì l'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Con decreto del 2 dicembre 2025 il Presidente della Corte adita ha respinto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Il ricorrente lamenta un mancato esame della contestazione dell'esistenza di un vincolo di solidarietà riguardante il credito posto in esecuzione dall'opponente. Ripropone le argomentazioni sollevate innanzi al Giudice di primo grado che " non sono state tuttavia poste a fondamento della decisione pretorile che ha esaminato dunque parzialmente il fumus boni iuris della domanda " e afferma che " Similmente la decisione della Corte d'Appello risulta anch'essa scevra da tale importantissimo esame ". Così facendo il ricorrente pare innanzi tutto misconoscere la natura della procedura di reclamo e l'estensione del suo obbligo di motivazione, che raggiunge almeno quella richiesta per un appello. Anche se la seconda istanza applica il diritto d'ufficio, l'insorgente deve, in ragione della decisione già emanata, tentare di dimostrare innanzi all'autorità di ricorso che la sua tesi prevale su quella del giudice di primo grado; l'impugnativa rivelandosi altrimenti inammissibile (sentenza 4A_462/2022 del 6 marzo 2023 consid. 5.1.1). Nel ricorso in esame il ricorrente nemmeno pretende - con precisi rinvii al reclamo - di avere sottoposto alla Corte cantonale le censure da questa asseritamente non esaminate. Egli dimentica poi che la parte che presenta un ricorso al Tribunale federale deve, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esaurire materialmente le vie di ricorso cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 147 III 172 consid. 2.2 in fine; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Tale requisito fa manifestamente difetto nella fattispecie con riferimento alle contestazioni del vincolo di solidarietà proposte nel ricorso.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale è respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 dicembre 2025
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti