Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_389/2024

Sentenza dell'8 maggio 2025

I Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Hurni, Presidente, May Canellas, Pontarolo, Giudice supplente, Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dagli avv.ti Hans-Ulrich Kupsch e Alessandro Stanchieri, ricorrente,

contro

banca B.________ SA, opponente.

Oggetto azione creditoria,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2023.153).

Fatti:

A.

A.a. A.________ è un cittadino israeliano, nato in Russia e residente in Armenia. Di formazione ingegnere civile, opera come imprenditore e gestisce il suo patrimonio, agendo su diverse piazze finanziarie mondiali.

A.b. Nel 2019, su indicazione di alcuni amici, egli è entrato in contatto con la banca B.________ SA, in particolare con il consulente C., e il 6 aprile 2019 ha aperto una relazione bancaria presso la succursale di Lugano della banca B. SA. All'apertura della relazione bancaria ha riconosciuto di essere un esperto in materia finanziaria, di avere un'elevata propensione al rischio e di voler massimizzare il rendimento dei suoi investimenti, modificando così il suo profilo d'investimento da "private" a "professional"; egli ha pure ottenuto l'accesso diretto alla sala trading della banca B.________ SA (in Svizzera e a Hong Kong) che gli permetteva di decidere autonomamente quali operazioni finanziarie effettuare.

A.c. Il 23 gennaio 2020 le parti hanno concluso un contratto di credito lombard ( "Lombard credit facility Agreement "), in forza del quale la banca B.________ SA gli ha concesso una linea di credito di euro 2'500'000.--, aumentata il 14 febbraio 2020 a euro 3'000'000.--, dietro costituzione in garanzia dei beni (presenti e futuri; "Collateral ") depositati sul conto del mutuatario. Il contratto disciplinava tra l'altro i limiti di utilizzo del credito, i termini delle garanzie prestate dal debitore e le prerogative di realizzazione della banca. A inizio del 2020, complice la diffusione della pandemia legata al COVID-19, sui mercati finanziari regnava una situazione di grande incertezza e turbolenza. Ciò s'è ripercosso negativamente pure sul portafoglio di A.________.

A.d. Il 6 marzo 2020 la banca B.________ SA, constatata l'insufficienza delle coperture ( "Lending Value of the assets pledged as collateral") allora in essere sulla relazione bancaria, che presentava un saldo negativo di euro 5'995'672.--, ha formulato un richiamo di margine ( "margin call"), e chiesto a A.________ di ripristinare le garanzie necessarie a coprire l'ammanco ( "Collateral Shortfall") di EUR 1'481'670.-- entro il 10 marzo 2020 alle ore 10:00 con l'apporto di nuovi fondi o riducendo di conseguenza l'uso del credito; la banca lo ha pure avvertito che, in caso contrario o nell'eventualità di un ulteriore deterioramento del valore delle garanzie prima della scadenza del termine di richiamo, si sarebbe riservata il diritto di recuperare lo scoperto liquidando le garanzie costituite in pegno senza nuovo avviso. Il "margin call" (contenuto nella lettera 6 marzo 2020) è stato notificato al cliente per e-mail il 9 marzo 2020 alle ore 09:09. A.________ non ha fornito le garanzie richieste, sicché la banca B.________ SA ha liquidato il suo portafoglio tra il 9 e il 10 marzo 2020. Il 31 marzo 2020 la banca ha informato il cliente che la sua posizione presentava un saldo negativo di euro 616'957.99 e ne ha sollecitato - invano - il pagamento entro 15 giorni. Il 29 marzo 2021 la banca B.________ SA ha disdetto il contratto di credito lombard con effetto immediato e ha invitato di nuovo senza successo il debitore a pagare entro il 7 aprile 2021 lo scoperto residuo in conto di euro 620'448.24.

B.

B.a. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'11 gennaio 2022 la banca B.________ SA ha convenuto A.________ dinanzi alla Pretura del distretto di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di euro 620'402.67 e fr. 50.--, oltre interessi. Con risposta del 4 aprile 2022 il convenuto ha proposto il rigetto della petizione, e in subordine ha opposto una propria pretesa contro la banca, da porre in compensazione per il danno cagionato dalla liquidazione ingiustificata delle garanzie. Con sentenza del 25 ottobre 2023 il Pretore ha condannato A.________ al pagamento all'attrice di euro 620'402.67 e fr. 50.- oltre interessi, ponendo a suo carico le spese processuali e le ripetibili (fr. 20'000.--).

B.b. Con appello del 27 novembre 2023 A.________ ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere in ordine e nel merito la petizione o, in subordine, di rinviare la causa al Pretore per complemento istruttorio e nuova decisione. Con osservazioni del 22 febbraio 2024 l'attrice ha proposto di respingere l'appello. Statuendo il 3 giugno 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello nel senso di non accordare delle ripetibili all'attrice, confermando per il resto il giudizio del Pretore. Per la II Camera civile le censure formali sollevate dall'appellante (carenze dell'ordinanza sulle prove) erano tardive e le critiche alla decisione sulle prove del Pretore infondate, poiché egli avrebbe potuto riproporre le sue richieste davanti alla Corte cantonale. Essa ha altrimenti confermato il giudizio impugnato: in base agli accordi contrattuali, la banca disponeva di un'ampia latitudine di giudizio nel determinare unilateralmente il lending value, il grado di copertura del credito e l'esigenza di ulteriori garanzie e poteva liquidare all'istante le garanzie vista la particolare situazione sui mercati finanziari.

C.

Con ricorso in materia civile dell'8 luglio 2024 A.________ chiede di annullare il giudizio impugnato e di respingere la petizione e, in subordine, di annullare la sentenza impugnata e con rinvio degli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio previo complemento istruttorio. Il 22 agosto 2024 l'opponente ha concluso per il rigetto del gravame. L'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.1. Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza è redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, benché il ricorso sia stato scritto in tedesco.

1.2. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il rimedio è ricevibile.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).

2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie, che si scosta da quella accertata, non possono essere considerate (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.3. La sintesi introduttiva dell'oggetto litigioso e della fattispecie proposta dal ricorrente si palesa di primo acchito inammissibile, mancando un confronto con il giudizio impugnato.

3.1. Il ricorrente solleva una violazione dell'art. 154 CPC. Afferma che la Corte di appello avrebbe respinto a torto le sue critiche alla decisione sulle prove, con cui il primo giudice aveva rigettato le sue istanze probatorie, e che egli avrebbe contestato davanti al Pretore e alla Corte di appello la mancata assunzione di talune prove da lui offerte (perizia per stimare i valori patrimoniali, edizione dall'opponente di documenti relativi alla valutazione dei suoi averi patrimoniali, alle transazioni operate tra il 10 marzo e l'11 ottobre 2020 e alla corrispondenza interna).

3.2. Secondo la Corte cantonale l'interessato non aveva sollevato delle contestazioni dopo l'emissione dell'ordinanza sulle prove del 1° settembre 2022, né con l'istanza di modifica del 9 settembre 2022, né con le conclusioni del 21 agosto 2023. Egli, inoltre, non poteva tenere in serbo la contestazione per il caso di eventuali ripensamenti, salvo violare il principio della buona fede.

3.3. Ora, laddove il ricorrente asserisce d'aver criticato la decisione sulle prove direttamente all'udienza e con scritto del 9 settembre 2022, egli si limita a opporre la sua versione dei fatti, senza precisare in quale parte del verbale di udienza o della sua istanza del 9 settembre 2022 si troverebbero le sue contestazioni; inoltre, non confuta il biasimo a lui mosso dalla Corte cantonale di aver agito troppo tardi (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 138 III 374 consid. 4.3.2; 133 II 638 consid. 2). Quanto alle prove da lui offerte e respinte dal Pretore, il ricorrente non si confronta con l'argomentazione della Corte di appello secondo cui egli avrebbe potuto esigere una loro assunzione davanti all'istanza di secondo grado e avrebbe dovuto dolersi della mancata assunzione delle prove alla chiusura dell'istruttoria o al più tardi con le conclusioni. Carenti di motivazione, le censure sono inammissibili.

4.1. A detta del ricorrente la Corte di appello avrebbe violato gli art. 55 cpv. 1 e 150 CPC, respingendo le sue critiche rivolte alle lacune allegatorie della banca ( " fehlende und mangelhafte Substantierung ") e all'assunzione di prove senza una corrispondente affermazione di parte e/o senza una puntuale offerta di prove in relazione all'estensione dell'ammanco, alle condizioni contrattuali per realizzare le garanzie e all'effettivo saldo negativo ("fehlerhafte Beweisabnahmeverfahren / unzulässige Ausweitung des Beweisverfahrens / Abnahme nicht offerierter Beweise").

Il ricorrente adduce poi di non essersi limitato a contare le pagine degli allegati di controparte e di aver evidenziato quali dichiarazioni dell'opponente non sarebbero state sostanziate. La banca, argomenta, non avrebbe allegato l'esistenza di un ammanco tale da giustificare una realizzazione delle sue garanzie; non avrebbe enucleato i presupposti per realizzare le sue garanzie (Margin Call Deadlinee Close-Out Deadline, ammanco nel portafoglio); né avrebbe illustrato il saldo negativo dopo la loro realizzazione. L'insorgente asserisce altresì che l'opponente non avrebbe offerto sufficienti prove a sostegno della sottocopertura della sua relazione bancaria, dell'esistenza dei presupposti per realizzare le garanzie e del saldo negativo del suo conto; che le dichiarazioni dei testi C.________ e D.________ non si sarebbero basate su una valida offerta probatoria; e che l'ammanco indicato nella richiesta di margine non sarebbe dimostrato. Tali circostanze non potevano essere considerate in causa in quanto non dimostrate. L'interessato soggiunge d'aver contestato il contenuto della decisione sulle prove all'udienza, in cui il giudice l'aveva emanata, e per iscritto entro dieci giorni.

4.2. La Corte cantonale ha precisato che, per giustificare una carente specificazione delle allegazioni della banca, non bastava evidenziare la "dimensione" degli scritti di causa e che oggetto di appello era il giudizio del Pretore e non la posizione della controparte. Inoltre, il convenuto doveva indicare con un minimo di precisione i passaggi in cui il primo giudice avrebbe compiuto accertamenti sulla base di fatti non sostanziati dall'attrice e non spettava alla Corte cantonale svolgere indagini d'ufficio. Riguardo alla irregolarità dell'assunzione delle prove, il Tribunale di appello ha reputato tardiva e contraria alla buona fede processuale (art. 52 CPC) la critica, perché il convenuto non aveva contestato la validità delle due deposizioni nelle conclusioni e perché gli accertamenti contestati si basavano in parte pure su altre risultanze istruttorie (interrogatorio del convenuto e altri documenti alla cui edizione costui aveva acconsentito).

4.3. Da quanto precede risulta che la Corte cantonale ha respinto con più motivazioni sia le critiche del ricorrente rivolte alle lacune allegatorie dell'opponente sia quelle concernenti l'assunzione di prove senza una corrispondente affermazione di parte e/o senza una puntuale offerta di prove: in tema di lacune allegatorie, essa ha evidenziato che oggetto di appello non era la posizione della controparte e che il convenuto doveva precisare i passaggi in cui il Pretore avrebbe operato accertamenti in base a fatti non sostanziati dalla banca; nel secondo caso, essa ha spiegato che altre prove rispetto a quelle contestate dal ricorrente suffragavano gli accertamenti del Pretore. Il ricorrente non si è del tutto confrontato con tali motivazioni. In presenza di argomentazioni indipendenti, tuttavia, la contrarietà al diritto va sostanziata in relazione a ognuna di esse (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Ne segue che, in proposito, il rimedio è infruttuoso.

Il ricorrente fa valere che la Corte di appello - quando ha esaminato direttamente le sue obbiezioni sorvolate senza spiegazione dal Pretore - non avrebbe considerato diverse sue allegazioni sulla notifica del richiamo di margine, sull'assenza di un termine per fornire garanzie e sull'inesistenza di un saldo negativo, che a suo avviso la controparte avrebbe contestato solo genericamente, o altre sulla copertura del portafoglio, sull'informazione al cliente riguardo alla Margin Call, sull'impossibilità di coprire l'ammanco ecc., che quest'ultima non avrebbe affatto contestato. E i fatti non sufficientemente contestati, epiloga l'insorgente, dovrebbero valere siccome accertati.

5.1.

5.1.1. Quando, come nella fattispecie, è applicabile la massima dispositiva incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv. 1 CPC) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione). Giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC il giudice deve unicamente amministrare prove sui fatti pertinenti e contestati (DTF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1).

In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella riposta per i fatti che vanno allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione (art. 226 cpv. 2 CPC) o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Le esigenze poste al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono, da un lato, dal diritto materiale e cioè dai fatti costitutivi della norma invocata e, dall'altro, da come si è determinata la controparte. In un primo stadio la parte attrice deve enunciare i fatti che giustificano la sua pretesa in modo sufficientemente preciso da permettere alla parte convenuta di indicare quali di essi contesta e perfino già presentare le sue controprove; in un secondo tempo, se la controparte ha contestato dei fatti, la parte attrice è costretta a esporre in modo più dettagliato il contenuto dell'allegazione di ogni fatto contestato, in modo tale da consentire al giudice di assumere le prove necessarie a chiarire la fattispecie e di applicare la regola di diritto materiale al caso concreto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 e rinvio).

5.1.2. Per quanto concerne l'allegazione di una fattura o di un conteggio, è possibile che l'attore alleghi nella sua petizione, rispettivamente nella replica, il montante totale della stessa e rinvii per i dettagli al documento prodotto. In un simile caso, occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono in tal modo le informazioni necessarie, così che l'esigenza di riportare i dettagli della fattura nell'allegato di causa non avrebbe senso. Il semplice rinvio al documento prodotto può essere insufficiente quando le informazioni contenute nello stesso non sono chiare e complete ed esse devono ancora esservi ricercate. Non basta che il documento prodotto contenga sotto l'una o l'altra forma le suddette informazioni. Occorre che l'accesso alle informazioni sia agevole e che non sussista alcun margine di interpretazione. Il rinvio figurante nell'allegato di causa deve designare specificatamente il documento in questione e permettere di comprendere chiaramente quale parte di esso è considerata come allegata. L'accesso agevole è assicurato quando il documento è esplicito e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente soltanto se il documento in questione è concretizzato e commentato nell'allegato medesimo in maniera tale da rendere facilmente comprensibili le informazioni, senza necessità di interpretarle o di ricercarle (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 e rinvii; sentenza 4A_567/2022 del 14 maggio 2024 consid. 3.2.2).

Se l'attore allega nei suoi allegati un importo a lui dovuto producendo una fattura o un conteggio dettagliati, che contiene le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che indichi precisamente le posizioni di quel documento che contesta. Altrimenti, la fattura o il conteggio si considera ammesso e non dev'essere provato (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale non basta (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1).

5.2.

5.2.1. Il ricorrente fa valere d'aver motivato la sua contestazione sulla comunicazione del richiamo di margine e sull'informazione dell'ammanco e che sarebbe determinante sapere quando la banca gli avrebbe notificato ciò. A suo dire, poi, non sarebbe sufficiente esplicitare la propria posizione sulla mancata assegnazione di un congruo termine e sull'osservanza dei presupposti di realizzazione secondo il contratto di prestito lombard, avvalendosi d'una clausola di tale accordo senza ulteriori precisazioni.

Le doglianze non convincono. Da un lato, infatti, l'interessato non si confronta con la sentenza impugnata laddove gli rimprovera che non basta un rinvio globale a singole cifre degli allegati di prima sede per motivare un appello. Dall'altro lato, i giudici ticinesi hanno accertato, senza essere stati smentiti, che la banca gli aveva notificato il margin call per e-mail il 9 marzo 2020 alle 09.09; che nella sua replica essa aveva spiegato che il cliente era costantemente aggiornato dal consulente C.________ sulla concreta "situazione - in evoluzione - di ammanco delle coperture"; e che, in relazione all'assegnazione di un congruo termine e al rispetto dei presupposti per realizzare le garanzie, la posizione della banca era comprensibile nel senso che essa difendeva il breve termine del richiamo di margine in virtù del profilo "professional" del cliente e dell'art. 10 cpv. 2 del contratto di prestito che permetteva di chiudere operazioni scoperte in qualsiasi momento e a prescindere da ogni scadenza, specialmente nei periodi di mercati burrascosi.

5.2.2. Il ricorrente ritiene che l'opponente non avrebbe contestato le sue dichiarazioni sull'assenza di un'adeguata informazione dello stato del suo portafoglio e sulla sua possibilità di operare e di conseguenza di accrescere l'ammanco. Secondo la Corte cantonale, però, la banca aveva ribattuto che egli "era perfettamente consapevole che la sua situazione finanziaria peggiorava ben prima di ricevere la margin-call letter della banca B.________ SA; come del resto comprovano tutte le e-mail prodotte da controparte stessa" (doc. 2 e 3), in cui si trovavano agevolmente le informazioni in questione. I giudici ticinesi hanno pure stabilito che, al biasimo di aver permesso al cliente di incrementare la perdita, nella replica la banca aveva opposto che il ricorrente era stato "sollecitato (telefonicamente + e-mail) ripetutamente a coprire lo scoperto che si era creato". Ciò posto, a ragione l'istanza precedente ha concluso che l'opponente aveva (sufficientemente) contestato le allegazioni di controparte.

5.2.3. A detta dell'insorgente la banca non avrebbe contestato la sua affermazione secondo cui lei lo avrebbe lasciato all'oscuro sulla necessità di fornire garanzie supplementari. Negli allegati introduttivi, prosegue, egli avrebbe sostenuto che doveva versare alla banca garanzie per euro 500'000.-- / 700'000.-- ed essa, malgrado il noto richiamo di margine, l'avrebbe rafforzato in tale convinzione, come risulterebbe dai documenti. Ora, per prima cosa, la critica è di difficile comprensione, ignorandosi i documenti che egli richiama genericamente. Sia come sia, costui non confuta la sentenza impugnata laddove conclude che la sua asserita ignoranza di dover versare altre garanzie era contraddetta dalla sua stessa obiezione secondo cui la banca gli aveva fatto credere di doverle fornire solo in misura di euro 500'000.-- / 700'000.--. Per sua stessa ammissione, dunque, egli sapeva che era necessario prestare garanzie.

5.2.4. Il ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di aver sostanziato al posto della banca la contestazione delle sue allegazioni di risposta sulla ragionevolezza del termine di quattro giorni per fornire nuove garanzie. La Corte cantonale, però, ha stabilito, senza che il ricorrente la smentisse, che la banca aveva difeso il breve richiamo di margine in virtù del profilo " professional " del cliente e che essa aveva invocato l'art. 10.2 del contratto che la abilitava a chiudere le operazioni scoperte in qualsiasi momento e a prescindere da qualsiasi scadenza, se, come nel marzo del 2020, i mercati finanziari erano turbolenti. In condizioni del genere l'insorgente era tenuto a reputare contestati i fatti da lui addotti.

5.2.5.

5.2.5.1. Per il ricorrente la Corte cantonale non avrebbe considerato che gli sarebbe stato assegnato un termine di quattro giorni (e non solo di uno) e che esso sarebbe spirato il 13 marzo 2020. A suo dire, poi, l'opponente non avrebbe allegato in modo sufficiente di avergli impartito un termine di un giorno, che la banca - anche a voler ammettere quella breve scadenza - non avrebbe comunque rispettato. Insomma, l'opponente avrebbe dovuto attenersi a quel termine, e proprio perché l'aveva disatteso, essa non avrebbe potuto sciogliere le garanzie, senza violare il contratto. Perciò essa lo dovrebbe risarcire e l'azione della banca sarebbe da respingere. L'insorgente afferma altresì che la possibilità di realizzare in ogni momento le garanzie sarebbe un argomento introdotto in causa in modo irrito e comunque insostenibile, poiché una vendita attuata senza rispettare il termine impartito avrebbe necessitato d'una chiara motivazione che la banca non avrebbe fornito.

5.2.5.2. Le critiche sono infondate. Come accertato dalla Corte di appello, la lettera di richiamo prevedeva sì un termine di quattro giorni fino alle 10.00 del 10 marzo 2020, ma rammentava pure che "nell'eventualità di un ulteriore deterioramento del valore delle garanzie a sola discrezione della banca prima della scadenza del termine di richiamo, quest'ultima avrebbe potuto recuperare lo scoperto liquidando le garanzie costituite in pegno senza nuovo avviso" (cfr. sentenza impugnata, consid. 15.1). In condizioni simili, l'insorgente non può nemmeno rimproverare un atteggiamento contraddittorio all'istituto di credito mutuante.

A torto, poi, il ricorrente asserisce che l'argomento secondo cui la banca avrebbe potuto realizzare in ogni momento le garanzie sarebbe stato introdotto in modo irrito nella procedura: sul rispetto dei presupposti per tutelarsi in quel modo, infatti, la posizione della banca era comprensibile, avendo essa richiamato l'art. 10 cpv. 2 del contratto di prestito che le permetteva di chiudere operazioni scoperte in qualsiasi momento e a prescindere da scadenze, specialmente nei periodi di mercati burrascosi (cfr. sopra, consid. 5.2.1). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente sulla necessità di una chiara motivazione, infine, non solo il contratto non stabiliva qualcosa di simile, ma - come accertato dai giudici cantonali - quel "black Monday", il peggiore giorno dalla crisi del 2008, poteva anche solo causare un (ulteriore) deterioramento del valore delle garanzie atto a giustificare la loro immediata liquidazione in virtù dell'art. 10 cpv. 2 del contratto (v. anche sulla possibilità di procedere a una vendita di emergenza in caso di Market Disruption Events, Rashid BAHAR/MARTIN PEYER, in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, n. 26-27 ad art. 32 LTCo; A NDREA ZBINDEN, in: Haftpflichtkommentar, a cura di Fischer/Luterbacher, 2016, n. 14 ad art. 31 LTCo).

Da quanto precede, segue che il gravame, in quanto ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv.1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, la quale ha stilato personalmente le osservazioni. Per costante giurisprudenza, infatti, alla parte che non è patrocinata non viene di principio assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale. Inoltre, i costi devono essere rilevanti e vanno dimostrati (DTF 134 I 184 consid. 6.3; 113 Ib 353 consid. 6b con rinvii), ciò che non consta essere il caso in concreto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 8'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 maggio 2025

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti

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25.03.2026