Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_357/2025

Sentenza del 15 gennaio 2026

I Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Hurni, Presidente, May Canellas, Pontarolo, Giudice supplente, Cancelliere G. Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Federico Barazzetti, ricorrente,

contro

B.________ SA, patrocinata dagli avv.ti Marco Armati e Luca Binzoni, opponente.

Oggetto contratto di assicurazione, onere della prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 giugno 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (sentenza 12.2024.135).

Fatti:

A.

A.a. Il 21 agosto 2018 A.________ ha stipulato con B.________ SA una polizza assicurativa per l'automobile Dxxx di sua proprietà (prezzo di fr. 110'000.--), avente per oggetto la responsabilità civile, la copertura casco e quella casco parziale, con copertura di furti e per infortuni degli occupanti valida dal 2 agosto 2018 al 21 dicembre 2021.

A.b. Il 27 giugno 2020 A.________ ha denunciato alla Questura di Milano il furto del veicolo. In base ai fatti da lui narrati all'agente interrogante, alle ore 16:00 di quel giorno egli avrebbe posteggiato l'auto in via Raimondo Franchetti, all'angolo con viale Tunisia a Milano. Al suo ritorno, alle ore 17:33, avrebbe costatato la scomparsa del veicolo e delle chiavi di casa sua, di un appartamento di Borgaro Torinese e degli uffici della società C.________ Srl, da lui lasciate nell'abitacolo. Non appena rientrato in Svizzera, A.________ ha notificato il furto alla B.________ SA che il 30 giugno 2020 gli ha chiesto di fornire determinati documenti. Il 17 luglio 2020, egli l'ha denunciato anche alla Polizia cantonale, confermando i fatti descritti agli agenti italiani e precisando che il 27 giugno 2020 era partito verso le 11:00 da Castagnola per recarsi a Milano per delle compere, che, dopo aver parcheggiato l'auto, per chiuderla aveva dovuto usare la chiave fisica perché quella elettronica non aveva funzionato, e che a suo dire sarebbe transitato dalla dogana di Chiasso autostrada tra le 10:00 e le 11:00.

A.c. Il 13 novembre 2020 la B.________ SA ha sentito l'assicurato e l'ha confrontato con l'esito di una verifica delle due chiavi consegnatele, affidata a una ditta specializzata francese, secondo cui per tale specialista esse erano perfettamente funzionanti sia per il telecomando sia per il blocco dell'avviamento, fatto che contraddiceva quanto da lui dichiarato alla polizia ticinese il 17 luglio 2020. Inoltre, l'assicurazione gli ha contestato che mancava la chiave codificata 0, che ne era stata codificata una terza con il numero 2, e che la chiave codificata 0, non rinvenuta, era ancora in circolazione e perfettamente funzionante. L'assicurato ha opposto di non avere mai fatto fare una terza chiave e che il giorno del furto quella da lui usata non funzionava correttamente. Il 30 novembre 2020 la B.________ SA ha comunicato all'assicurato il rifiuto della copertura del furto, adducendo tra l'altro che dalle analisi tecniche esperite era emersa l'esistenza di una chiave supplementare dell'auto non dichiarata.

B.

B.a. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 settembre 2021 A.________ si è rivolto alla Pretura del distretto di Lugano per chiedere la condanna della B.________ SA al pagamento di fr. 110'000.-- oltre interessi in suo favore. Con risposta del 22 novembre 2021 l'assicuratore ha proposto l'integrale rigetto della petizione. Con sentenza del 3 settembre 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e addossato all'attore le spese processuali e quelle ripetibili.

B.b. Con appello del 30 settembre 2024 A.________ ha chiesto in riforma della decisione impugnata l'accoglimento della petizione con spese processuali e ripetibili di primo e secondo grado a carico della controparte. Con risposta del 25 novembre 2024 la convenuta ha proposto il rigetto del gravame. Statuendo il 13 giugno 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio. Per la Corte cantonale vari elementi erano tali da minare la prova del furto, in particolare l'esistenza d'una terza chiave, indiziata da sufficienti elementi e come tale atta a rendere non verosimile in misura preponderante il furto denunciato.

C.

Con ricorso in materia civile del 16 luglio 2025 A.________ postula in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione, e, in subordine, il suo annullamento con rinvio degli atti all'istanza precedente per nuovo giudizio. Con risposta del 24 settembre 2025 la B.________ SA ha concluso per il rigetto del gravame. L'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. Le parti hanno replicato e duplicato spontaneamente.

Diritto:

Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il rimedio è ricevibile.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).

2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). " Manifestamente inesatto " significa in questo ambito " arbitrario " (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie, che si scosta da quella accertata, non possono essere considerate (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente contesta anzitutto taluni accertamenti dei fatti.

3.1. Riguardo alla dichiarazione di D. Schweiz.________ AG del 30 marzo 2023, il ricorrente afferma che D.________ sarebbe sicura che le concessionarie e gli importatori possano conoscere i meccanismi di identificazione usati dai fabbricanti di chiavi e leggerli, perché in possesso di lettori idonei. In concreto, soggiunge, non si sapeva in quale stato le chiavi si sarebbero trovate al momento dell'esame (danneggiamenti?). Per gli importatori italiani e svizzeri, poi, gli ingressi ufficiali sarebbero sempre stati "1" e "2" e non "0" e "1" e i numeri di serie delle chiavi potrebbero essere determinati solo sul rispettivo veicolo senza il quale non sarebbe possibile appurarne l'autenticità. Il perito francese E., infine, avrebbe asserito che solo D. non sarebbe dotata di lettori di chiavi, benché per tale casa automobilistica l'identificabilità delle chiavi mediante codici potesse avvenire solo abbinandole al veicolo.

3.2. Ora, laddove assevera che secondo D. Schweiz.________ AG le concessionarie e gli importatori possono conoscere i meccanismi di identificazione usati dai fabbricanti di chiavi e che sarebbero in grado di leggerle, perché in possesso di lettori idonei, egli si propone di completare la fattispecie senza dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, tali circostanze (cfr. sopra, consid. 2.2), talché esse sono inammissibili. L'asserito danno alle chiavi, poi, è smentito dalla conferma dello specialista francese del loro corretto funzionamento, sicché la tesi non regge. Quanto al numero delle chiavi e alla necessità di abbinarle al veicolo per verificarne il funzionamento, la Corte cantonale ha ripreso quanto dichiarato dallo specialista francese, secondo cui " i concessionari e gli importatori di D., diversamente da altre marche, non dispongono dei lettori di chiavi, sicché non sono in grado di conoscere i meccanismi di identificazione utilizzati dai fabbricanti di chiavi e dunque esprimersi in merito agli esiti degli esami che F. S.A.S effettua " ("les points de vente et concessionnaire D.________ ne sont aucunement équipés d'un lecteur de clé contrairement à d'autres marques"). Con tali accertamenti il ricorrente non si confronta in modo puntuale. Per tacere che egli avrebbe potuto chiarire con D.________ quali dati contenuti nelle chiavi consegnate ai clienti avrebbero potuto effettivamente essere letti. Al riguardo il ricorso è così infruttuoso.

Il ricorrente reputa arbitraria la valutazione delle prove operata dalla Corte cantonale (lesiva degli art. 157 CPC e 9 Cost.) e le rimprovera di aver erroneamente applicato l'art. 8 CC in relazione all'esistenza di una terza chiave dell'auto rubata.

4.1. Per la Corte cantonale vari elementi erano tali da minare la prova del furto: l'esistenza d'una terza chiave, indiziata da sufficienti elementi (e non confutata dagli scritti di D. Italia________ S.p.A. e di D. Schweiz.________ AG, peraltro superficiali e poco tecnici e sulla cui portata il tecnico francese aveva offerto chiarimenti), e di un dispositivo antifurto nell'automobile, che non si era attivato; l'assenza di vetri sul posteggio in cui si trovava la vettura, e la sola sostituzione da parte dell'assicurato dei cilindri del magazzino della ditta per cui egli lavorava, benché nell'auto vi fossero oltre a quelle, anche le chiavi della sua abitazione e di quella di sua figlia.

4.2.

4.2.1. Secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA), segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1). L'assicurato e l'assicuratore, in una lite sulle prestazioni contrattuali, hanno ciascuno il proprio tema probatorio e devono recare al riguardo la prova principale. Ciò vale anche quando i due temi probatori si contrappongono nella stessa causa. In relazione all'avverarsi del caso assicurativo, la giurisprudenza presume che, in particolare nell'assicurazione contro il furto, di regola sussista una difficoltà probatoria, tale da giustificare una riduzione del grado di prova richiesto a quello della verosimiglianza preponderante (art. 40 LCA; DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.1 e 3.3).

4.2.2. L'assicuratore dispone di un diritto alla controprova, derivato dall'art. 8 CC. Egli ha il diritto di essere ammesso a provare circostanze idonee a suscitare nel giudice dubbi rilevanti sulla correttezza delle affermazioni di fatto che costituiscono l'oggetto della prova principale, allo scopo di vanificarla. Per il successo della controprova è sufficiente che la prova principale sia scossa, così che le affermazioni di fatto non appaiano più come verosimili in misura preponderante; questo tipo di dubbi può già derivare da allegazioni di parte o, rispettivamente, da perizie private (sentenze 4A_578/2018 del 25 novembre 2019 consid. 3; 4A_85/2017 del 4 settembre 2017 consid. 2.3, entrambe con rinvii). Se la controprova riesce, i fatti sostenuti dall'avente diritto non possono essere riconosciuti siccome provati, cioè resi verosimili in misura preponderante, e la prova principale deve ritenersi fallita (DTF 130 III 321 consid. 3.4).

4.2.3. L'art. 8 CC ripartisce l'onere probatorio e conferisce il diritto alla prova e alla controprova. Il giudice viola l'art. 8 CC in particolare quando omette o rifiuta di assumere prove relative a fatti pertinenti e regolarmente allegati, oppure quando considera come esatte le allegazioni non provate di una parte malgrado la loro contestazione da parte dell'altra (DTF 114 II 289 consid. 2a). Per contro, l'art. 8 CC non prescrive quali misure probatorie debbano essere ordinate (DTF 127 III 519 consid. 2a), né indica al giudice come formarsi il proprio convincimento (DTF 128 III 22 consid. 2d). Quando, apprezzando le prove agli atti, il giudice si è convinto che un'allegazione di fatto è stata provata, la questione inerente alla ripartizione dell'onere probatorio diviene senza oggetto: si tratta allora di un apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 130 III 591 consid. 5.4; 118 II 142 consid. 3a pag. 147; sentenze 4A_55/2023 del 25 marzo 2024 consid. 3.2; 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.3.2).

4.2.4. Se le parti criticano la valutazione delle prove operata dall'autorità inferiore, il Tribunale federale interviene in tale ambito solo se è arbitraria. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non è dato, se anche un'altra soluzione sia da considerare o sia addirittura preferibile, ma solo se la decisione impugnata è palesemente insostenibile, contraddice chiaramente la situazione reale, viola palesemente una norma o un principio giuridico indiscusso, o contraddice in modo scioccante il comune senso di giustizia (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 16 consid. 2.1, entrambe con rinvii). La valutazione delle prove non è quindi già arbitraria se non corrisponde alla rappresentazione del ricorrente, ma solo se è palesemente insostenibile (DTF 141 III 564 consid. 4.1; 135 II 356 consid. 4.2.1). Ciò si verifica se il giudice ha evidentemente frainteso il significato e la portata delle prove, se ha trascurato, senza alcuna ragione di fatto, prove importanti ed essenziali per la decisione o se ha tratto conclusioni insostenibili sulla base dei fatti accertati (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3 pag. 135; 140 III 264 consid. 2.3). Il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato nel gravame perché la valutazione delle prove è arbitraria (DTF 134 II 244 consid. 2.2; sentenza 4A_396/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 2.3). In particolare, non è sufficiente citare singoli elementi di prova che devono essere ponderati diversamente rispetto alla decisione impugnata e sottoporre la propria opinione al Tribunale federale in modo appellatorio, come se potesse riesaminare i fatti liberamente (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 116 Ia 85 consid. 2b; sentenza 4A_396/2021 citata consid. 2.3).

4.3. L'insorgente afferma che a torto la Corte cantonale avrebbe considerato raggiunta la controprova secondo l'art. 8 CC attraverso un documento privato di parte e la testimonianza del suo estensore, e che non spettava a lui chiedere l'assunzione di una perizia, ma alla convenuta (la quale ha affermato l'esistenza di una terza chiave), giacché la testimonianza dell'esperto transalpino non avrebbe chiarito ulteriormente la fattispecie.

Dalla lettura del giudizio impugnato emerge in modo chiaro che la Corte di appello ha reputato provato il dato tecnico attestante l'esistenza di tre chiavi, due originali e una duplicata, di cui solo una delle prime e quella duplicata erano state consegnate, e che da ciò potesse nascere il dubbio concreto d'un allontanamento della vettura dal parcheggio proprio con la terza chiave e non con uno scasso (fisico o elettronico). Lo ha fatto fondandosi sia sui documenti agli atti (compresi quelli prodotti dal ricorrente), sia sulla testimonianza di E.________. Gli elementi probatori considerati dai giudici ticinesi globalmente hanno formato un fascio di indizi sufficientemente solido per maturare il convincimento dell'esistenza di un dubbio concreto sull'avverarsi del furto. Tale modo di procedere è conforme all'art. 8 CC, che in concreto è stato applicato correttamente. Altra è la questione a sapere se i giudici di appello abbiano ponderato rettamente le prove.

4.4. Al riguardo il ricorrente contesta la valutazione del parere di E.________ e della sua testimonianza operata dai giudici ticinesi.

4.4.1. Per prima cosa, afferma, tale specialista avrebbe formulato una dichiarazione priva di riferimenti tecnici idonei a verificare quanto da lui dichiarato, generica rispetto "alle strumentazioni utilizzate per periziare le chiavi", e assunta senza contraddittorio con un altro tecnico non di parte.

4.4.1.1. Al riguardo non si può concludere, come fa valere il ricorrente, che il rapporto del 20 agosto 2020 o le dichiarazioni del 26 gennaio 2024 del tecnico francese fossero generici. A prescindere dal fatto che egli è un tecnico specializzato nel settore delle analisi tecniche di chiavi elettroniche, attivo sin dalla costituzione nel 2017 per F.________ S.A.S, la Corte di appello ha stabilito che nella sua relazione egli ha precisato che una chiave era associata al veicolo in posizione "2" ed era dunque stata programmata dopo la sua messa in circolazione. Nel suo interrogatorio, poi, ha aggiunto che, lette le informazioni della chiave con un apposito apparecchio, era stato indicato un "ID (Identifiant) " e non un numero di serie elettronico; che ciò gli aveva permesso di riconoscere tutte le chiavi programmate e associate al veicolo e che tali identificativi erano programmati rispettivamente dalla posizione "0" alla posizione "7", totalmente invisibili e non consultabili con gli strumenti informatici del costruttore D.________.

4.4.1.2. L'insorgente afferma che le dichiarazioni dell'esperto transalpino sarebbero inattendibili, giacché si ignorano gli strumenti con cui egli avrebbe verificato le chiavi e giacché egli non avrebbe spiegato perché solo D.________ non avrebbe gli strumenti necessari per leggerle. La sua testimonianza, aggiunge, non sarebbe approfondita, né tecnica, né chiarificatrice, avendo egli solo asserito che la sua società disporrebbe di un'attrezzatura specifica per leggere le informazioni presenti su qualsiasi computer e componente digitale.

La critica non convince. Intanto, l'interessato, sapendo dell'analisi di F.________ S.A.S e della possibile esistenza di una terza chiave già dal 13 novembre 2020, avrebbe potuto attivarsi col suo venditore per meglio documentare la procedura di controllo e la possibilità di duplicare delle chiavi d'un'auto come la sua. Inoltre, egli avrebbe potuto formulare delle puntuali domande al testimone per comprendere il tipo di analisi cui aveva sottoposto le due chiavi, e come aveva determinato il cosiddetto "ID (Identifiant) ", già indicato nel rapporto del 20 agosto 2020 (doc. 9), oppure, come indicato a ragione anche dai giudici ticinesi, avrebbe potuto esigere una perizia. Infine, non consta che per il tecnico francese solo D.________ non potrebbe leggere le chiavi come F.________ S.A.S, avendo egli specificato che "les points de vente et concessionnaire D.________ ne sont aucunement équipés d'un lecteur de clé contrairement à d'autres marques"; "autres marques" (altre marche) non significa " tutte le altre marche ".

4.4.2. A detta del ricorrente la testimonianza di E.________ sarebbe lesiva dell'art. 175 CPC. Egli ne avrebbe contestato l'attendibilità già con le conclusioni e dunque in modo tempestivo e il giudice svizzero avrebbe dovuto sentire quel teste.

4.4.2.1. Per la Corte di appello le considerazioni dell'insorgente sull'inattendibilità del teste in quanto viziate dal suo asserito interesse a non smentire quanto scritto in precedenza per evitare di perdere credibilità verso la cliente e, addirittura, per sostenerne le ragioni, erano tardive, essendo state proposte per la prima volta in sede di appello. Il ricorrente oppone di aver eccepito ciò già nelle sue conclusioni del 12 giugno 2024. In quella memoria, tuttavia, egli aveva (solo) indicato, senza criticarne l'attendibilità, che a torto E.________ aveva manifestato il suo dissenso verso lo scritto di D.________ e difeso la bontà del suo lavoro di fronte alla cliente B.________ SA.

4.4.2.2. Invano, poi, l'insorgente si duole dell'audizione avvenuta in Francia davanti alla gendarmeria francese: avendo accettato tale soluzione davanti al Pretore, non poteva lamentarsene solo in appello o davanti al Tribunale federale: vizi di forma che una parte può sollevare prima della sentenza, infatti, vanno eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale (DTF 143 V 66 consid. 4.3; 141 III 210 consid. 5.2 pag. 216 con rinvii).

4.4.2.3. Il ricorrente fa valere che, in assenza di un plausibile chiarimento fornito dal tecnico transalpino sulle sue conclusioni, la sua relazione sarebbe in contrasto con i documenti da lui prodotti e quelli esibiti da terzi, che pure avrebbero valore probatorio. Per stabilire il carattere arbitrario della valutazione delle prove operata dai giudici cantonali, tuttavia, non basta addurre che le dichiarazioni degli importatori ufficiali avrebbero un peso maggiore, specie se come in concreto il ricorrente neanche illustra quali affermazioni sarebbero a tal punto convincenti, dettagliate e tecnicamente inappuntabili, da rendere il giudizio impugnato palesemente insostenibile e chiaramente in contrasto con la situazione reale.

Non si misconosce che D. Schweiz.________ AG avrebbe dichiarato che per stabilire il numero di serie delle chiavi sarebbe necessaria la presenza dell'auto abbinata. Come rilevato dallo stesso ricorrente, però, il tecnico francese ha spiegato che la sua società dispone degli strumenti tecnici per "verificare l''ID' della chiave senza il veicolo". Che costui non abbia indicato il tipo di strumenti a sua disposizione, né il tipo di software, né il motivo per cui la casa madre D.________ non sarebbe dotata di simili strumenti, è possibile. A prescindere dal fatto, come già detto, che l'insorgente avrebbe potuto presentare puntuali mirate domande rogatoriali riguardo ai metodi di indagine della ditta specializzata francese e/o offrire la prova della perizia per esaminare le chiavi da lui consegnate all'assicurazione, E.________ ha fornito un rapporto dettagliato con dati tecnici da lui confermati quale testimone. In base a tali emergenze probatorie la Corte cantonale poteva non riconoscere siccome non reso verosimile in misura preponderante il furto allegato dal ricorrente, vista la possibilità dell'esistenza d'una terza chiave e del fatto che una delle due chiavi originali fosse ancora in circolazione (cfr. sopra, consid. 4.1.3).

4.4.3. Il dato tecnico dell'esistenza di una terza chiave è in sé tale da fondare un dubbio concreto sulla possibilità di un'asportazione dell'auto senza uno scasso (fisico o elettronico) : ciò implica il fallimento della prova principale (cfr. sopra, consid. 4.2.2). Non occorre così chinarsi sulle censure riguardanti le altre circostanze addotte dalla Corte cantonale per alimentare tale dubbio (antifurto nel veicolo, malfunzionamento di una delle chiavi, e mancata sostituzione del cilindro delle chiavi di casa in Svizzera e in Italia).

In conclusione il gravame, in quanto ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 e 68 cpv. 1 cpv.1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2026

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti

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