4A 154/2012 / 4A_154/2012

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 4A_154/2012

Sentenza del 26 marzo 2012 I Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________, che agisce per sé e per la
  2. B.________SA, ricorrenti,

contro

C.________, patrocinato dall'avv. Matteo Galante, opponente.

Oggetto misure supercautelari,

ricorso contro il decreto emanato il 7 marzo 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Con decreto supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore del distretto di Lugano, adito da C., ha nominato D. quale amministratore pro tempore della B.SA, ha ordinato al competente Ufficio del registro di commercio di iscrivere il nuovo amministratore e di procedere alla cancellazione dell'iscrizione in tale funzione dell'avv. A., e ha indetto per il 20 aprile 2012 un'udienza per il contraddittorio.

Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012 l'avv. A.________ è insorta al Tribunale federale sia in proprio nome sia "nell'interesse" della B.________SA, chiedendo, previa l'emanazione di misure cautelari, l'annullamento del predetto decreto pretorile.

Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

La decisione impugnata non è stata emanata da una delle predette autorità, ma dal Pretore del distretto di Lugano che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Inoltre, a prescindere da quanto appena indicato, si può aggiungere che per la loro natura le decisioni supercautelari non sono suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile (DTF 137 III 417 consid. 1.2). Non soccorre le ricorrenti infine nemmeno l'invocazione di "una procrastinazione e paralisi" della procedura: pure la lamentela concernente un'eventuale ritardata giustizia del giudice di prime cure deve percorrere le istanze cantonali e va quindi fatta valere mediante reclamo (art. 319 lett. c CPC) all'autorità giudiziaria superiore.

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di misure d'urgenza è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la sede federale.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

Comunicazione alle parti e al Pretore del Distretto di Lugano.

Losanna, 26 marzo 2012

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

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4A_154/2012
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4A_154/2012, CH_BGer_004, 4A 154/2012
Entscheidungsdatum
26.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026