Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_710/2025

Sentenza del 7 gennaio 2026

II Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Ryter, Kradolfer, Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento A.A.________, patrocinato dall'avv. Matteo Quadranti, ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto permesso di dimora UE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 novembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.144).

Fatti:

A.

A.a. Il 15 gennaio 2024 A.A.________ (...) ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per stabilirsi a X.________ (TI) presso la moglie B.A.________ (...). Anche quest'ultima è una cittadina italiana ed è titolare di un permesso di dimora UE/AELS, senza attività lucrativa, dall'agosto 2016. I coniugi A.________ sono separati giudizialmente dal 23 giugno 2011 e hanno tre figli. L'ultimo dei tre, che è nato nel..., vive con la madre a X.________.

A.b. A carico di A.A.________ sono state pronunciate le condanne penali e le misure amministrative seguenti:

29 novembre 1984: sentenza della Corte di appello di Milano; condanna a 6 mesi di reclusione e a una multa per violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (pena di 4 mesi e 28 giorni di reclusione e multa condonate per indulto); 27 gennaio 1987: sentenza della Corte di appello di Milano; condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione e a una multa per violazione continuata della disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope (pena di 2 anni di reclusione e multa poi condonate); pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; 27 giugno 1989: sentenza della Corte di appello di Milano; condanna a 6 mesi di reclusione e ad una multa per ricettazione continuata; 6 maggio 1994: sentenza della Corte di appello di Milano; condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta in concorso, poi condonata; pronuncia dell'incapacità di esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per 10 anni; 12 febbraio 1999: sentenza della Pretura di Crema; condanna a 8 mesi di reclusione e a una multa per ricettazione e truffa; 5 febbraio 2001: sentenza del Tribunale di Crema; condanna a 3 mesi di reclusione e a una multa per ripetuta ricettazione; pena aggiuntiva in continuazione a quella di cui alla condanna del 12 febbraio 1999; 16 aprile 2012: sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano; condanna a 15 mesi di detenzione, sospesa per 3 anni, e al versamento di indennità per ripetuto furto in parte tentato (gennaio 2011- gennaio 2012; in 30 occasioni), ripetuto danneggiamento (in 26 occasioni), ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati in parte tentato (aprile 2011-ottobre 2011), e ripetuta violazione di domicilio; 25 luglio 2012: Ufficio federale della migrazione; divieto d'entrata in Svizzera per 3 anni (fino al 24 luglio 2015), confermato su ricorso anche dal Tribunale amministrativo federale (15 maggio 2013); 23 marzo 2018: condanna tramite decreto d'accusa a 60 aliquote da fr. 230.-- per ripetuto furto e ripetuto danneggiamento (settembre-ottobre 2017; commutata in 60 giorni da espiare per mancato pagamento); 26 settembre 2023: condanna tramite decreto d'accusa a 20 giorni di detenzione, sospesi per 3 anni, per ripetuto furto e ripetuto danneggiamento (gennaio-febbraio 2022).

B.

Con decisione del 15 aprile 2024, la Sezione della popolazione ha respinto, per motivi di ordine pubblico, la richiesta di rilascio del permesso di dimora formulata da A.A.________ il 15 gennaio precedente. Su ricorso, il diniego del permesso è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (12 marzo 2025) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, espressosi con sentenza del 7 novembre 2025.

C.

Il 12 dicembre 2025, A.A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso con cui, in riforma del giudizio cantonale, chiede il rilascio del permesso di dimora UE/AELS. Il Tribunale federale non ha ordinato atti istruttori.

Diritto:

1.1. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome il ricorrente è un cittadino italiano e può in principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la citata clausola d'eccezione non trova però applicazione (sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 1.1).

1.2. Per quanto si riferisca all'art. 33 e all'art. 44 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), relativi al rilascio del permesso di dimora in base al diritto interno, il gravame sfugge per contro a un esame di questa Corte. Tali norme hanno infatti solo carattere potestativo e riguardo ad esse non vengono fatte nemmeno valere censure formali, esaminabili separatamente dal merito nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 137 I 284 consid. 1.2; sentenza 2C_64/2024 del 24 aprile 2024 consid. 1.2).

1.3. Per il resto, il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persona legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va trattato come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

2.1. Di principio, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno considera di regola solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va motivata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264consid. 2.3). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF.

2.3. Nella fattispecie, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 LTF non è dimostrato, di modo che la "prova di pagamento" di cui al doc. 3 non va considerata). Delle ulteriori censure relative all'accertamento dei fatti verrà detto più oltre.

La causa che ci occupa ha per oggetto il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC. Questi motivi sono in sostanza desunti dalle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente dalle autorità penali (precedente consid. A.b).

3.1. Per giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure di allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni. D'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2).

3.2. Sul piano del diritto interno, il diniego del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS è inoltre subordinato all'esistenza di un motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI e al rispetto del principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). Lo stesso vale nell'ottica dell'art. 8 CEDU (RS 0.101), nei casi in cui questa norma risulta applicabile (sentenza 2C_224/2024 del 4 marzo 2025 consid. 3.2).

I n merito al diniego del permesso di dimora UE/AELS al ricorrente i Giudici ticinesi hanno condiviso l'agire delle autorità precedenti. Dopo avere indicato che la causa poteva essere decisa senza svolgere ulteriori atti istruttori, hanno infatti concluso che il provvedimento rispetta: (a) l'accordo sulla libera circolazione delle persone, che ammette una limitazione dei diritti da esso riconosciuti in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC); (b) la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, che permette di negare un permesso di dimora se è dato un motivo di revoca previsto dalla legge stessa (art. 62 cpv. 1 LStrI); (c) l'art. 8 CEDU (giudizio impugnato, consid. 1 segg.).

5.1. Con una censura di natura formale, che va esaminata in via prioritaria (DTF 141 V 557 consid. 3), il ricorrente lamenta una lesione del proprio diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) siccome: (a) il Tribunale amministrativo ticinese "ha ritenuto che non vi fosse la necessità di procedere all'audizione dei testi"; (b) non ha proceduto alla sua audizione, richiesta in particolare per dimostrare l'attività di "infiltrato" che avrebbe svolto in passato; (c) non si è fatto nemmeno inviare gli incarti richiamati dalle varie autorità.

5.2. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. viene dedotto il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione (DTF 134 I 140 consid. 5.3). Questo diritto non impedisce però all'autorità di porre fine all'istruttoria, quando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento. Spetta a chi ricorre sostanziare l'insostenibilità di tale scelta (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).

5.3. La dimostrazione di una lesione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non viene tuttavia fornita perché nel p.to 3 in diritto (ma anche altrove nel ricorso) l'insorgente si limita a denunciare la mancata assunzione di talune prove e a lamentarsi genericamente di non avere potuto dimostrare "in modo sufficiente le proprie tesi difensive" (tra cui quella con la quale sostiene che parte delle condanne sarebbero da ricondurre ad una sua attività di "infiltrato", in accordo con le autorità inquirenti italiane e svizzere), e questo non basta.

In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1) e ciò va indicato per ogni prova proposta con un'argomentazione precisa, che qui non è fornita (art. 106 cpv. 2 LTF).

5.4. Per quanto riguarda la richiesta di audizione personale del ricorrente va inoltre rilevato, come già fatto dalla Corte cantonale, che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità e che ciò vale anche nell'ambito del diritto degli stranieri (sentenza 2C_157/2023 del 23 luglio 2024 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 151 I 62). Rappresentato da un avvocato, l'insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi adeguatamente, di modo che pure la critica secondo cui non avrebbe potuto dimostrare "in modo sufficiente le proprie tesi difensive" è priva di fondamento.

5.5. Siccome il ricorrente non ha dimostrato che i fatti siano stati accertati in maniera arbitraria o altrimenti lesiva del diritto, gli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF).

6.1. Nel merito, il ricorrente contesta in primo luogo l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC per negargli un diritto di soggiorno in base all'ALC (a titolo originario o a titolo derivato, per vivere con la moglie). In questo contesto, egli sostiene in particolare che molte delle condanne pronunciate nei suoi confronti sarebbero troppo remote, mentre le più recenti sarebbero troppo lievi.

6.2. Tale argomentazione, formulata richiamandosi al "principio riabilitativo dell'esecuzione delle pene" non può essere però condivisa e la conclusione della Corte cantonale secondo cui l'insorgente continua a rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società giusta l'art. 5 allegato I ALC deve essere confermata.

6.2.1. In effetti, il ricorrente non tiene sufficientemente conto del fatto che, nell'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, il tempo trascorso dal compimento di un reato e dalla pronuncia di un'eventuale condanna penale è soltanto uno degli elementi che bisogna considerare (sentenza 2C_61/2024 del 4 agosto 2025 consid. 6.3.1).

D'altra parte, sostenendo che le condanne subite in Italia non dovrebbero più essere menzionate, non tiene nemmeno conto del fatto che - in casi caratterizzati da lesioni ripetute della legge, come quello in discussione - il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC va esaminato valutando la situazione nel suo complesso, quindi anche alla luce di reati non più recenti ed eventualmente di altro genere, perché attestano una condotta scorretta che si ripresenta nel tempo (sentenze 2C_61/2024 del 4 agosto 2025 consid. 6.3.1, 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 5.2; 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.4.2).

6.2.2. Proprio come nella fattispecie. Difatti, le condanne a carico del ricorrente si sono susseguite ad intervalli regolari tra il 1984 e il 2001 su suolo italiano. Dopo una lunga pausa, sono quindi riprese, perché nel 2012 vi è stata un'ulteriore condanna su suolo svizzero, che riguardava un numero rilevante di reati - una trentina di furti, 26 casi di danneggiamento e l'abuso di impianti di elaborazione dati, compiuti su un lasso di tempo di circa un anno - e che ha portato anche alla pronuncia di un divieto d'entrata in Svizzera di tre anni, confermato su ricorso dal Tribunale amministrativo federale (precedente consid. A.b).

Il compimento di furti e danneggiamenti non si è placato nemmeno con la pronuncia di questo provvedimento restrittivo della libertà di movimento e della libera circolazione, perché è ripreso qualche anno più tardi (tra settembre-ottobre 2017 e gennaio-febbraio 2022), per sfociare in due ulteriori condanne, nel 2018 e nel 2023, quando il ricorrente aveva oramai raggiunto un'età più che matura.

6.3. Le ulteriori indicazioni dell'insorgente in relazione all'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC - volte a ridimensionare la gravità di quanto commesso e a ricondurlo almeno in parte alla sua attività di "infiltrato" - non portano a un diverso risultato.

6.3.1. In effetti, tenuto conto degli accertamenti svolti dall'istanza inferiore in merito alle condanne subite (art. 105 cpv. 1 LTF), egli non risulta avere commesso solo "dei piccoli sbagli" ed essere "incappato in qualche problema con la giustizia".

6.3.2. D'altra parte, bisogna osservare che condanne penali cresciute in giudicato vincolano di principio anche le autorità amministrative e giudiziarie (DTF 124 II 103 consid. 1c; sentenza 2C_237/2024 dell'8 maggio 2025 consid. 7.2.4) e che l'insorgente non adduce nemmeno motivi - basati su dei fatti chiari e accertati - per i quali questo principio non dovrebbe valere pure nella fattispecie. Certo, egli vorrebbe ricondurre almeno parte delle proprie condanne alla sua attività di "infiltrato" ma, così argomentando, si riferisce a fatti che non risultano dal giudizio impugnato e in relazione ai quali non ha nemmeno dimostrato un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto da parte del Tribunale amministrativo ticinese (precedente consid. 5).

7.1. L'insorgente considera in secondo luogo che la Corte cantonale abbia violato il diritto interno e, in particolare, l'art. 63 LStrI. Tuttavia, la norma in discussione, che i Giudici cantonali invero non menzionano, non è applicabile, perché riguarda i motivi di revoca dei permessi di domicilio, non i motivi di revoca dei permessi di dimora.

7.2. Nella misura in cui il ricorrente ritenga più in generale che un motivo di revoca - quindi anche un motivo per negare un permesso di dimora in base al diritto interno (precedente consid. 3.2) - non sarebbe dato, egli non può essere in ogni caso seguito. In effetti, tra i motivi di revoca previsti dall'art. 62 cpv. 1 LStrI vi è anche la violazione rilevante o ripetuta rispettivamente l'esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici e - preso atto delle molteplici condanne subite, della loro entità e dei reati che vi stanno alla base - il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI va ammesso anche nella fattispecie (sentenze 2C_377/2022 del 28 agosto 2023 consid. 3.3; 2C_787/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 5.1).

Sempre nel merito, l'insorgente denuncia infine una lesione dell'art 8 CEDU. al quale si richiama sia nell'ottica della tutela del diritto alla vita privata che in quella della tutela alla vita familiare (par. 1) per lamentare poi una lesione del principio della proporzionalità (par. 2).

8.1. Di regola, del diritto alla garanzia della vita privata giusta l'art. 8 CEDU ci si può prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni; davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, ciò può avvenire anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3; 147 I 268 consid. 1.2.4). Nella fattispecie, Il diritto a un richiamo all'art. 8 CEDU a garanzia della vita privata non è però manifestamente dato, perché il ricorrente è giunto in Svizzera con l'intenzione di abitarvi solo nel 2024, e per altro dopo avere subito nel nostro Paese già diverse condanne.

8.2. Nel contempo, va rilevato che un insediamento dell'insorgente nella fascia di confine, per i motivi di ordine pubblico di cui si è detto, non avrebbe particolare impatto nemmeno sul piano familiare.

Intanto va rammentato che i coniugi A.________ si sono separati giudizialmente nel 2011. D'altra parte, si può senz'altro prospettare sia che la moglie e il figlio, nato nel 2008, che già vivono in una località di frontiera tra Svizzera e Italia, si trasferiscano con il ricorrente in Italia, sia che essi continuino a risiedere nel nostro Paese, a pochi chilometri da quello che potrebbe essere il nuovo domicilio italiano del marito rispettivamente del padre. Nei due casi, i rapporti familiari sarebbero salvaguardati e con essi anche il rispetto dell'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla vita familiare (DTF 137 I 247 consid. 4.1.2; nel medesimo senso, cfr. inoltre la sentenza 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 6.2.2). Sempre nei due casi, gli potrà essere garantita anche l'assistenza da parte dei familiari in relazione ai problemi cardiaci che indica di avere.

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 7 gennaio 2026

In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli

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25.03.2026