Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_495/2025
Sentenza dell'8 ottobre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Hänni, Kradolfer, Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto Revoca del permesso di dimora B UE/AELS (restituzione in intero dei termini),
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2025 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.270).
Fatti:
A.
A.a. Dopo avere ottenuto, il 24 maggio 2019, un permesso di dimora UE/AELS per lavorare nel Canton Friburgo, A.________, cittadino italiano (1994), si è trasferito il 1° ottobre 2023 nel Cantone Ticino. Egli si è quindi annunciato presso la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, chiedendo la modifica della sua autorizzazione di soggiorno.
A.b. Con decisione del 21 giugno 2024 la Sezione della popolazione ha respinto l'istanza e ha revocato il permesso di dimora UE/AELS.
La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 28 maggio 2025. Giunta al suo recapito il 2 giugno 2025 non è stato possibile consegnare la risoluzione governativa inviata per raccomandata a A.________. La Posta ha quindi emesso un invito di ritiro dal 3 al 9 giugno 2025. La raccomandata non è stata tuttavia ritirata prima della scadenza del citato termine di giacenza e l'11 giugno successivo è stata pertanto retrocessa al mittente.
B.
Il 19 luglio 2025 A.________ si è rivolto al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che, concessagli la restituzione in intero del termine, il suo gravame fosse accolto. Con sentenza del 22 agosto 2025 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'istanza di restituzione in intero del termine, giudicando le relative esigenze non date e ha, di riflesso, dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il gravame dell'insorgente.
C.
Con un ricorso spedito il 4 settembre 2025 A.________ ha chiesto al Tribunale federale che, in accoglimento dello stesso, la sentenza cantonale sia annullata e che sia riconosciuto il suo diritto al rinnovo o alla modifica del suo permesso di dimora UE/AELS. In via subordinata domanda di potere sanare la sua posizione presentando della documentazione aggiornata. Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. Il ricorrente si è limitato a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lui nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).
1.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione di sapere se, a ragione, la Corte cantonale ha rifiutato di concedere la restituzione in intero del termine e, di conseguenza, dichiarato il gravame inammissibile poiché tardivo, la ricevibilità del presente ricorso va esaminata in funzione della causa di merito (sentenza 2C_178/2025 del 1° maggio 2025 consid. 1.2 e richiami). Nella fattispecie la procedura ha preso avvio dalla revoca del permesso di dimora UE/AELS del ricorrente.
Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Poiché il ricorrente è cittadino italiano e può di principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno, la suddetta clausola d'eccezione non si applica alla presente vertenza (sentenza 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.1). Ne discende che il presente ricorso va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
1.3. Presentato contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) in una causa di diritto pubblico (art. 82 let. a LTF) detto rimedio, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è, in linea di principio, ammissibile. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).
1.4. Essendo oggetto di disamina unicamente l'applicazione del diritto procedurale cantonale (cfr. supra consid. 1.2), le censure rispettivamente le conclusioni riferite al merito - concernenti cioè il rinnovo o la modifica del permesso di dimora UE/AELS - esulano dal litigio e sono pertanto inammissibili (sentenza 2C_361/2025 del 4 settembre 2025 consid. 2).
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 III 364 consid. 2.4). La vertenza concerne l'applicazione di norme di diritto cantonale. Queste disposizioni sono esaminate unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2). Al riguardo va ricordato che l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 147 I 73 consid. 2.1 e rinvii).
2.2. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se l'istanza precedente ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Giudizio che dev'essere insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta alla parte ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
Il ricorrente incentra le sue censure sul rifiuto, errato secondo lui e, quindi, implicitamente, arbitrario, di accordargli la restituzione in intero dei termini di cui all'art. 15 cpv. 1 LPAmm.
3.1. Ai sensi di detta norma i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se, tra l'altro, la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1).
3.2.
3.2.1. Riguardo ai motivi che avrebbero impedito al ricorrente di ritirare per tempo la raccomandata il Giudice delegato ha osservato in primo luogo che il richiamo generico a non meglio precisati orari di lavoro sfavorevoli, che gli avrebbero precluso di andare in posta, non costituiva un motivo che portava ad accogliere la domanda di restituzione del termine. In effetti, anche se i suoi impegni lavorativi gli impedivano di recarsi in posta, spettava all'interessato di organizzarsi per recuperare per tempo la raccomandata, conferendo una procura ad un terzo oppure predisponendo tramite i servizi online della Posta un altro indirizzo di recapito, ad esempio sul posto di lavoro.
Ora su questo punto il ricorrente si limita a ribadire che i suoi turni di lavoro erano obbligatori e non modificabili e che, oltre a non essere a conoscenza della possibilità di farsi inviare la posta sul luogo di lavoro, non aveva nessuno a cui delegare il ritiro della raccomandata. Sennonché una simile argomentazione non permette di dimostrare l'insostenibilità del giudizio reso sulla questione dalla Corte cantonale rispettivamente non spiega (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, cfr. supra consid. 2.1) per quale motivo la valutazione effettuata dalla medesima sarebbe in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Al riguardo il ricorso si rivela pertanto inammissibile.
3.2.2. Pronunciandosi poi sull'incidente sul posto di lavoro di cui il ricorrente sarebbe stato vittima e a causa del quale non avrebbe potuto ritirare l'invio raccomandato per tempo, il Giudice delegato ha innanzitutto rammentato che, conformemente alla prassi del Tribunale federale sulla quale si fondava, un problema di salute poteva essere considerato come un impedimento non colpevole e quindi consentire la restituzione di un termine se rendeva oggettivamente o soggettivamente impossibile alla parte ricorrente o al suo rappresentante legale di agire per conto proprio o di incaricare un terzo di agire per conto suo entro il termine (DTF 119 II 86 consid. 2a; sentenza 2C_391/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 5.3 e richiami). Ora, oltre al fatto che niente nel caso di specie permetteva di concludere che il ricorrente si fosse venuto a trovare in tale situazione d'impedimento, questi in ogni caso non aveva fornito alcun elemento concreto a supporto delle proprie allegazioni, per cui nulla si sapeva riguardo al suo problema di salute. Anche da questo profilo la domanda di restituzione del termine andava pertanto respinta.
Riguardo a questo punto il ricorrente fornisce dei documenti che, a suo parere, sarebbero idonei a confermare che si era trovato nell'impossibilità di recarsi in posta. Sennonché dagli stessi emerge che l'incidente in questione è accaduto il 19 giugno 2025, ossia dieci giorni dopo la scadenza del termine di giacenza, ragione per cui lo stesso non ha alcuna rilevanza nella concreta fattispecie. Va poi osservato che, ancora una volta, niente nell'argomentazione dell'insorgente permette di giungere alla conclusione che i requisiti esatti per potere beneficiare della restituzione in intero del termine siano stati interpretati e applicati in modo insostenibile, in contraddizione palese con l'art. 15 cpv. 1 LPAmm e, quindi, in maniera arbitraria. Anche questa censura, in quanto ammissibile, si rivela infondata e come tale va respinta.
Il ricorrente considera poi che la decisione d'inammissibilità pronunciata nei suoi confronti porta ad una violazione del diritto all'accesso a un tribunale. A torto. Giova infatti ricordare che le garanzie di accesso alla giustizia tutelate, tra l'altro, dall'art. 29a Cost. richiamato dal ricorrente, non impediscono che un ricorso sia soggetto, come nel caso specifico, a notorie condizioni di ammissibilità. Queste garanzie non vietano infatti all'autorità a cui viene presentato un ricorso di non trattarlo, qualora esso non soddisfi i requisiti formali previsti dalle norme pertinenti (DTF 143 I 344 consid. 8.2 e rinvii; sentenza 2C_495/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 4.2). Ora, come illustrato in precedenza, nel caso specifico, non essendo all'evidenza date le esigenze richieste dall'art. 15 cpv. 1 LPAmm per poter beneficiare di una restituzione in intero del termine di ricorso è, quindi, a ragione e senza disattendere l'art. 29a Cost. che il gravame del ricorrente è stato dichiarato inammissibile, siccome manifestamente tardivo.
Per quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 8 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud