Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_426/2023
Sentenza del 28 gennaio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Donzallaz, Kradolfer, Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento B.________, patrocinata dagli avv.ti Tommaso Manicone e Sonia Vanzini, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto Permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.133).
Fatti:
A.
A.a. Sposatasi il 16 dicembre 2005 in Ticino con un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio UE/AELS B.________ (...), cittadina brasiliana, ha ottenuto per tal motivo, il 23 febbraio 2006, un permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 3 ottobre 2010.
A.b. Con decreto d'accusa (DA) dell'11 dicembre 2007 è stata condannata a una pena pecuniaria di 45 aliquote di fr. 30.-- cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di fr. 800.--, per esercizio illecito della prostituzione ed entrata e soggiorno illegali.
A.c. Il 17 dicembre 2009 C.________ (...) e A.________ (...), figli di primo letto di B.________, ugualmente cittadini brasiliani, sono giunti in Svizzera al beneficio di visti turistici. A loro favore è stato chiesto, il 17 settembre 2010, il rilascio di autorizzazioni di soggiorno.
A.d. Il 14 dicembre 2010 il marito di B.________ ha segnalato alle autorità migratorie ticinesi che dal settembre 2008 viveva separato dalla moglie, la quale convive con un altro uomo. Il 15 dicembre successivo i coniugi sono stati legalmente autorizzati a vivere separati.
A.e. Il 21 febbraio 2011 B.________ ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, rifiutatole l'8 novembre 2011. Nel frattempo, il 10 settembre 2011, si è notificata presso l'indirizzo del marito.
A.f. Il 26 gennaio rispettivamente il 28 febbraio 2012 B.________ e il consorte sono stati interrogati sulla loro situazione coniugale e familiare. Ella ha confermato di essersi separata dal marito nel settembre 2008, di aver soggiornato in Brasile da maggio a metà dicembre 2009, di avere avuto una relazione extraconiugale seria fino ad agosto 2011, di non avere lavorato durante la separazione poiché sostenuta finanziariamente, assieme ai figli, dall'allora compagno e di essere tornata con il marito a metà novembre 2011. Da parte sua quest'ultimo ha in particolare confermato le dichiarazioni della moglie riguardo alla loro separazione e alla ripresa della vita comune, precisando che la loro relazione aveva ricominciato fine agosto 2011. Tra fine novembre 2011 e il 20 febbraio 2012 il marito ha soggiornato all'estero.
A.g. Il 12 aprile 2012, vista la riconciliazione con il marito, B.________ è stata di nuovo posta al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 3 ottobre 2015, a titolo di ricongiungimento familiare. Un'identica autorizzazione è stata accordata ai figli C.________ e A.________ al fine di vivere con la madre.
A.h. Il 24 gennaio 2013 B.________ ha presentato un'istanza di protezione dell'unione coniugale e il 28 febbraio successivo i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Il 23 aprile 2015 il matrimonio è stato sciolto per divorzio.
A.i. Tra giugno 2013 e ottobre 2014 B.________ ha lavorato (in parte a tempo parziale) come cameriera. Ella ha anche beneficiato, tra luglio 2013 e maggio 2014, di prestazioni assistenziali (fr. 9'194.70) e, da novembre 2014, delle indennità di disoccupazione. Da ottobre 2015 lavora presso un privato quale collaboratrice domestica.
B.
B.a. In seguito alla nuova istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS presentata da B.________ il 2 ottobre 2015, ella e l'ex marito sono nuovamente stati interrogati dalla Polizia cantonale il 21 dicembre 2016 rispettivamente il 10 gennaio 2017.
B.b. Datale la possibilità di esprimersi, il 25 giugno 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di B.________, di concederle un permesso di dimora in virtù del diritto interno e ha dichiarato senza oggetto la domanda di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. L'autorità ha considerato, in sintesi, che l'interessata non poteva richiamarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) né alla legge federale sugli stranieri (LStr), segnatamente all'art. 50 della stessa.
B.c. Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 16 marzo 2022, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 19 giugno 2023. La Corte cantonale ha in primo luogo osservato che il rifiuto di rilasciarle un permesso di domicilio UE/AELS, rimasto incontestato, non era più oggetto di disamina. Nel merito ha condiviso il giudizio delle istanze precedenti riguardo al fatto che l'interessata nulla poteva dedurre dall'ALC né dalla LStr come anche che non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU. Infine ha giudicato il provvedimento litigioso conforme al principio di proporzionalità.
B.d. Se, il 18 aprile 2018, vi erano a carico di B.________ 20 attestati di carenza beni (ACB) per complessivi fr. 26'652.75, al momento del giudizio della Corte cantonale gli stessi erano aumentati a 44 ACB per un importo totale di fr. 105'000.35.
B.e. Con altre due distinte decisioni del 25 giugno 2019 la Sezione della popolazione ha ugualmente deciso di non rinnovare i permessi di dimora UE/AELS di cui C.________ e A.________, figli della ricorrente, erano titolari rispettivamente di non rilasciare loro dei permessi di dimora sulla base del diritto interno. Queste decisioni sono state confermate, in ultima istanza, dal Tribunale cantonale amministrativo il 19 giugno 2023, il quale ha ugualmente considerato che essi non potevano appellarsi all'art. 8 CEDU e che il principio della proporzionalità era stato rispettato.
C.
C.a. Il 10 agosto 2023 B.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale del 19 giugno 2023 sia annullata e che le venga rinnovato/rilasciato il permesso di dimora UE/AELS. Censura la violazione dell'art. 50 LStr, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 9 Cost.
Con decreto presidenziale del 15 agosto 2023 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. Invitati ad esprimersi il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata. La Sezione della Popolazione ha proposto la reiezione del gravame. Con osservazioni del 5 ottobre 2023 la ricorrente ha ribadito i propri argomenti.
C.b. Con due separati ricorsi in materia di diritto pubblico datati 10 agosto 2023 i figli della ricorrente, C.________ (causa 2C_427/2023) e A.________ (causa 2C_424/2023), hanno ugualmente impugnato dinanzi al Tribunale federale le due distinte decisioni emesse il 19 giugno 2023 nei loro confronti dal Tribunale cantonale amministrativo. Ricorsi che, in quanto ammissibili, sono stati accolti dal Tribunale federale con due sentenze odierne.
Diritto:
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 476 consid. 1, 66 consid. 1.3).
1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
La ricorrente, divorziata dal 23 aprile 2015 dal marito cittadino europeo, invoca in maniera sostenibile l'art. 50 della legge federale sugli stranieri, che disciplina, adempite specifiche esigenze, il diritto di soggiorno dopo la dissoluzione dell'unione coniugale e che si applica anche, soddisfatte determinate condizioni, qui date, agli ex coniugi di cittadini dell'Unione europea (DTF 144 II 1 consid. 4.7; sentenza 2C_71/2025 del 18 marzo 2025 consid. 4.1 e richiami). Al riguardo occorre precisare che, essendovi all'origine della presente vertenza l'istanza di rilascio di un'autorizzazione di soggiorno presentata il 2 ottobre 2015, la causa è retta dalla legge federale - all'epoca denominata legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) - nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 (cfr. art. 126 cpv. 1 della versione della legge entrata in vigore il 1° gennaio 2019 [LStrI]; sentenza 2C_455/2024 del 10 giugno 2025 consid. 1.6.1 e rinvii). Inoltre, conformemente alla prassi, il nuovo tenore dell'art. 50 LStrI, in vigore dal 1° gennaio 2025, non trova applicazione nella fattispecie siccome la sentenza impugnata è stata emessa il 19 giugno 2023 (sentenza 2C_621/2024 del 30 aprile 2025 consid. 4.1 e rinvii, tra i quali la sentenza 2C_406/2024 del 19 marzo 2025 consid. 3.2.2 - 3.2.4, destinata a parziale pubblicazione). Da quel che precede discende che la causa sfugge alla clausola d'eccezione di cui all'art. 83 lett. c cifra 2 LTF.
1.3. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) il ricorso, presentato da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) ed interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) è, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF.
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), esso si confronta solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto che vanno rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo; sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 2.1). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che devono essere motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 2C_148/2023, già citata, consid. 2.1).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti) ciò che - salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta - dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_250/2024 del 5 giugno 2024 consid. 3.1). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; sentenza 2C_621/2024 del 30 aprile 2025 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), non tiene neppure conto di fatti o prove nuovi, che non possono comunque essere posteriori al giudizio querelato (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
2.3. Nella fattispecie, la ricorrente contesta, peraltro in modo meramente appellatorio, l'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale riguardo alla durata del suo matrimonio. In realtà, le sue critiche concernenti i fatti si riferiscono all'apprezzamento giuridico della sua unione coniugale (cfr. infra consid. 5). Questa Corte si pronuncerà quindi esclusivamente sulla base dei fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo (art. 105 cpv. 1 LTF).
In quanto poi, richiamando l'art. 9 Cost., la ricorrente asserisce che la sentenza impugnata sarebbe inficiata d'arbitrio sia nel risultato che nella motivazione, ancora una volta ella si limita a fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta. In effetti, chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1), ciò che la ricorrente per l'appunto non fa. Anche in proposito il ricorso sfugge ad un esame di merito.
2.4. Infine, siccome il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non è dimostrato, i documenti prodotti in sede federale attinenti al merito, che non si trovano già altrimenti agli atti, non possono essere esaminati. Riguardo all'atto che porta data successiva al giudizio impugnato (7 luglio 2023), lo stesso costituisce un nova in senso proprio, la cui presa in considerazione è esclusa (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato in primo luogo che la ricorrente nulla poteva dedurre dai combinati artt. 7 lett. d ALC e 3 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681) concernenti il ricongiungimento dei membri della famiglia di un cittadino europeo, siccome era divorziata dall'aprile 2015. Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno ha osservato che l'interessata non poteva appellarsi all'art. 50 LStr, dato che l'unione coniugale non era durata tre anni e che non risultava essersi integrata con successo in Svizzera (cpv. 1 lett. a) rispettivamente che non erano dati gravi motivi personali che rendevano necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). In seguito ha negato che l'insorgente potesse richiamarsi all'art. 8 CEDU dal profilo della tutela della vita familiare o privata. Per concludere ha giudicato il provvedimento litigioso conforme al principio della proporzionalità.
Come già accennato, il rifiuto di rilasciare alla ricorrente un permesso di domicilio UE/AELS è cresciuto in giudicato incontestato in sede cantonale. Dato che ella, a giusto titolo, non ridiscute più che nulla può dedurre dagli artt. 7 lett. d ALC e 3 Allegato I ALC (che tutelano il ricongiungimento dei familiari di un cittadino europeo), siccome è divorziata dall'aprile 2015 dall'ex marito cittadino europeo (sentenza 2C_576/2024 del 15 gennaio 2025 consid. 4.2 e rinvii), oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale federale è quindi unicamente il rifiuto di accordarle un permesso di dimora in virtù del diritto interno.
La ricorrente è dell'opinione che avrebbe diritto a un'autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 50 cpv. 1 LStr. A suo avviso, sebbene ella e l'allora marito si siano separati tra il 2008 e il 2011, ciononostante avrebbero continuato a formare una comunità coniugale, vista la riconciliazione avvenuta nel 2011. Trattandosi di una separazione di carattere provvisorio, i periodi di convivenza prima e dopo questo periodo dovrebbero quindi essere sommati, ragione per cui la durata della sua unione coniugale supererebbe largamente i tre anni richiesti dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr.
5.1. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018, cfr. supra consid. 1.2) dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare il diritto, tra l'altro, del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù degli artt. 42 e 43 LStr sussiste se (a) l'unione coniugale è durata almeno tre anni e, cumulativamente, l'integrazione è avvenuta con successo (DTF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.1) o (b) gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.
Per stabilire la durata dell'unione coniugale, è decisivo il periodo tra l'inizio della coabitazione effettiva dei coniugi in Svizzera - la convivenza precedente le nozze non venendo considerata (DTF 140 II 289 consid. 3.5.1) - e lo scioglimento della comunità familiare, che coincide, di regola, con quello della comunità domestica (DTF 140 II 345 consid. 4.1). Il limite di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr ha inoltre carattere assoluto, anche se mancano pochi giorni al suo raggiungimento (DTF 137 II 345 consid. 3.1.3; sentenza 2C_581/2024 dell'11 aprile 2025 consid. 4.1 e riferimenti). La nozione di unione coniugale di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr implica una relazione coniugale effettivamente vissuta e una volontà matrimoniale comune da parte di entrambi i coniugi. In linea di principio occorre fondarsi sulla durata della convivenza che è percettibile esternamente (vedasi artt. 42 cpv. 1 e 49 LStr). È invece necessario discostarsi da questa regola quando, dalle circostanze particolari della fattispecie, emerge che vi è soltanto una convivenza di fatto, ossia quando la relazione coniugale non è più vissuta, nonostante vi sia sempre un domicilio comune, e che la volontà matrimoniale di almeno uno dei coniugi è venuta a meno (sentenza 2C_238/2024 del 25 giugno 2024 consid. 5.1 e rinvii). Salvo in caso di abuso di diritto, la giurisprudenza ammette che più periodi di convivenza in Svizzera, anche di breve durata e/o interrotti da periodi di separazione prolungati, possono essere sommati al fine di soddisfare il requisito della durata minima dell'unione coniugale (DTF 140 II 345 consid. 4.5.2). Per sapere se il periodo durante il quale una coppia vive di nuovo assieme dopo una separazione va preso in considerazione, dev'essere determinato se i coniugi hanno conservato la seria volontà di mantenere un'unione coniugale durante la loro separazione. Non possono quindi essere presi in considerazione uno o più periodi di vita comune di breve durata interrotti da lunghi periodi di separazione quando i coniugi non hanno la ferma volontà di portare avanti la loro unione coniugale (sentenza 2C_238/2024, già citata, consid. 5.1 e richiami).
5.2. Come emerge dai fatti, vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), constatati dal Tribunale cantonale amministrativo, la ricorrente si è sposata in Ticino il 16 dicembre 2005. Nel settembre 2008 si è separata dal marito il quale, nel dicembre 2010, ha informato le competenti autorità migratorie dell'avvenuta separazione, precisando che il vincolo matrimoniale era definitivamente spezzato, la consorte convivendo con un altro uomo. Lo stesso mese i coniugi sono stati legalmente autorizzati a vivere separati. Il 10 settembre 2011 la ricorrente ha notificato il proprio arrivo presso il domicilio del marito. Dagli interrogatori svolti dalla Polizia cantonale il 26 gennaio (moglie) e il 28 febbraio 2012 (marito) riguardo alla situazione coniugale della coppia emerge che la ricorrente ha confermato di essersi separata dal marito nel settembre 2008, di avere soggiornato in Brasile da maggio a metà dicembre 2009, di avere avuto una relazione extraconiugale molto seria sino ad agosto 2011, di non avere mai lavorato durante la separazione (l'allora compagno sostenendola finanziariamente assieme ai figli) e di essere tornata a convivere con il marito verso metà novembre 2011. Da parte sua l'ex marito ha ribadito che la separazione era avvenuta nel settembre 2008, che inizialmente ignorava ove la moglie si era trasferita e di avere poi appreso che viveva insieme a un altro uomo. Ha poi precisato che la loro relazione aveva ricominciato fine agosto 2011 e dopo avevano ripreso la vita in comune. Ha poi aggiunto di essere partito alla volta del Paraguay fine novembre 2011, rimanendovi fino al 19 febbraio 2012. Il 24 gennaio 2013 la ricorrente ha inoltrato un'istanza di protezione dell'unione coniugale e il 28 febbraio successivo i consorti si sono legalmente separati. Il 23 aprile 2015 hanno divorziato.
5.3. Da quanto sopra esposto risulta che, dopo la separazione avvenuta nel settembre 2008, la ricorrente ha avuto una relazione extraconiugale che è durata fino ad agosto 2011. Quantunque ne dica ora, è evidente che durante tutta la durata della separazione ella non ha conservato la seria volontà di mantenere la sua unione coniugale: infatti stava vivendo una relazione amorosa, da lei definita molto seria, con un altro uomo, che l'ha pure sostenuta finanziariamente. In queste condizioni, è a giusto titolo che, come fatto dalla Corte cantonale, la successiva (nuova) convivenza dei coniugi, da settembre 2011 a fine febbraio 2013, non è stata considerata per determinare se l'unione coniugale aveva raggiunto i tre anni richiesti dalla legge. Come appena esposto i coniugi hanno vissuto separati da settembre 2008 a settembre 2011 e durante questo periodo non avevano la volontà di mantenere la loro unione coniugale. I due periodi durante i quali i coniugi hanno vissuto insieme (dicembre 2005 a settembre 2008 e settembre 2011 a febbraio 2013) non possono essere cumulati. Va poi osservato che nemmeno il secondo periodo di convivenza raggiunge, di per sé, i tre anni richiesti dalla legge. Non essendo già soddisfatta la prima condizione esatta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, non occorre determinare se la seconda condizione cumulativa richiesta dalla legge, ossia una sufficiente integrazione, sia ugualmente data. Su questo punto il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
5.4. Giusta l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare il diritto dello straniero al rilascio e alla proroga del permesso di dimora è preservato in presenza di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno. Il capoverso 2 della norma precisa che può, tra l'altro, essere un grave motivo personale segnatamente il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine è fortemente compromessa.
In questo contesto, la domanda non è quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di ritorno in Patria, la stessa sarebbe confrontata con gravi problemi di reinserimento (DTF 138 II 229 consid. 3.1; sentenze 2C_832/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 4.1.3; 2C_873/2013 del 25 marzo 2014 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 140 II 289). L'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr si riferisce alle persone che non rientrano sotto il capoverso 1 lett. a della norma ma che, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, si ritroverebbero in una situazione di rigore personale dopo lo scioglimento dell'unione coniugale. Per appurare se ciò sia il caso, è decisiva la situazione personale della persona interessata, non l'interesse pubblico a una politica migratoria restrittiva. Ciò presuppone segnatamente che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la perdita del diritto di soggiorno (legato all'unione coniugale) abbia conseguenze di notevole intensità sulle condizioni di vita privata e familiare dello straniero (sentenza 2C_18/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 3.3.1 e rinvii). In questo contesto, le autorità dispongono di un margine di apprezzamento dal profilo umanitario (sentenza 2C_18/2025, già citata, consid. 3.3.1 e rinvii).
5.4.1. Nel caso concreto la ricorrente non adduce più, come fatto in sede cantonale, di essere stata vittima di violenza domestica. Ella intravede invece i gravi motivi chiesti dalla legge nel fatto che vive in Svizzera da 18 anni, che nel proprio paese di origine, ove non è più tornata dal 2009, non avrebbe più legami né familiari (la madre è deceduta; non ha, da anni, rapporti con il fratello; i suoi figli risiedono in Svizzera con lei) né sociali (ha perso tutti i suoi contatti con amici o conoscenti) né professionali (nessuna formazione o carriera professionale in Brasile). Ragione per cui, a suo avviso, un suo reinserimento in Patria sarebbe inattuabile.
5.4.2. Sulla questione del reinserimento sociale dell'interessata nel paese di origine, la Corte cantonale ha osservato che ella era entrata in Svizzera nell'ottobre 2005 per sposarsi il 16 dicembre successivo. Ha poi aggiunto che anche se il suo soggiorno andava considerato di lunga durata, nondimeno non andava negletto che era stata a carico della pubblica assistenza da febbraio 2013 fino a maggio 2014 (fr. 9'194.70), che aveva accumulato numerosi debiti privati (44 attestati di carenza beni [ACB] per complessivi fr. 105'000.35) ed aveva interessato le autorità giudiziarie penali (condannata nel 2007). Ha poi rilevato che era nata e cresciuta in Brasile dove aveva risieduto per oltre 24 anni, si era sposata una prima volta con un connazionale con il quale aveva avuto due figli e vi aveva lavorato quale venditrice in abbigliamento, rappresentante di vendita e segretaria. Dell'avviso dei Giudici cantonali, un rientro in Patria non l'avrebbe pertanto posta di fronte a insormontabili problemi di reinserimento, ritenuto pure che era ancora relativamente giovane e che vi avrebbe potuto sfruttare l'esperienza lavorativa acquisita in Svizzera. Riguardo agli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio o di un nuovo posto di lavoro si trattava, secondo la Corte cantonale, di aspetti normali che toccavano la maggior parte delle persone costrette a tornare nel proprio Paese di origine, anche dopo una prolungata assenza all'estero. Ritrovarsi nelle condizioni di vita usuali del proprio Paese non costituiva peraltro un motivo personale di rigore ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr.
5.4.3. Di fronte a questa analisi la ricorrente si accontenta di addurre che in Patria non ha più legami e che la durata della sua assenza renderebbe il suo rientro inattuabile. Trattasi tuttavia di semplici allegazioni, non meglio sostanziate, inidonee come tali a dimostrare la presenza di gravi motivi personali nel senso chiesto dall'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Nel caso di specie, dai fatti, vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF), constatati dalla Corte cantonale non emerge che un rientro in Patria porrebbe alla ricorrente insormontabili problemi anche se è evidente che le condizioni di vita nel suo Paese di origine sono molto meno favorevoli di quelle esistenti in Svizzera. Come rilevato dai Giudici cantonali ella vi ha vissuto fino all'età di 24 anni, ne padroneggia la lingua e ne conosce gli usi e costumi. Vi potrà inoltre usare l'esperienza lavorativa qui acquisita. Senza poi tralasciare che, come osservato dalla Corte cantonale, l'integrazione dell'interessata nel nostro Paese non risulta particolarmente riuscita (ha beneficiato dell'assistenza pubblica, ha debiti privati importanti, è stata condannata penalmente nel passato). Premesse queste considerazioni ne discende che la Corte cantonale non ha disatteso l'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
Occorre ora esaminare, sulla base delle critiche formulate nel ricorso, se possa esserle riconosciuto un diritto di soggiorno fondato sull'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di per sé, questa norma non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese (DTF 150 I 93 consid. 6.1).
6.1. La ricorrente non si richiama all'art. 8 CEDU nell'ottica della salvaguardia del diritto alla vita familiare (sulle relative esigenze cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1 e rinvii). A ragione. Ella è divorziata da anni dall'ex consorte, con il quale non ha avuto figli.
Nella misura in cui la ricorrente invoca i suoi legami affettivi nonché la convivenza con i suoi figli (di primo letto) che sarebbero determinanti, secondo lei, per valutare il suo diritto a rimanere, ella dimentica che l'art. 8 CEDU tutela in primo luogo la relazione tra genitori e figli minorenni (DTF 144 II 1 consid. 6.1). Trattandosi invece di figli maggiorenni, come in concreto, il richiamo è ammesso solo in presenza di un rapporto di dipendenza qualificata, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 145 I 227 consid. 3 e 6; 144 II 1 consid. 6.1), non dato nella nella fattispecie. Di conseguenza anche se i suoi due figli maggiorenni, in seguito all'accoglimento dei loro ricorsi (cause 2C_427/2023 e 2C_424/2023), possono continuare a risiedere in Svizzera ella non può dedurre alcunché in suo favore dal citato disposto convenzionale.
6.2. Del diritto alla garanzia della vita privata ci si può prevalere, di regola, dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3).
Come emerge dalla sentenza cantonale, la ricorrente ha beneficiato di un primo permesso di dimora UE/AELS dal 23 febbraio 2006 al 30 ottobre 2010. Ella si è poi vista accordare un secondo permesso di dimora UE/AELS dal 12 aprile 2012 al 3 ottobre 2015. Anche se si volesse definire come soggiorno legale il periodo trascorso tra le due autorizzazioni di soggiorno, i dieci anni esatti dalla prassi non sono comunque dati. Al riguardo va aggiunto che tra il 2 ottobre 2015 (istanza di rinnovo del permesso di dimora UE/AELS) e il 19 giugno 2023 (data della sentenza ora impugnata), la sua presenza era solo tollerata, ragione per cui questo lasso di tempo non va considerato (DTF 149 I 207 consid. 5.3.3). Per quanto concerne poi la questione dell'integrazione, va osservato che su questo punto l'art. 8 CEDU non ha una portata che va oltre quella dell'art. 50 LStr (DTF 143 I 21 consid. 4.1; sentenze 2C_422/2025 del 3 dicembre 2025 consid. 6.1; 2C_141/2024 del 18 luglio 2025 consid. 4.3 e rispettivi riferimenti). Ci si può quindi limitare a rinviare a quanto già detto al riguardo in precedenza (cfr. supra consid. 5.4.3). Ne discende che anche in proposito il ricorso si rivela privo di pertinenza.
Per le considerazioni che precedono il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 28 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud