Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_2/2025
Sentenza del 2 luglio 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Donzallaz, Ryter, Cancelliera Jolidon.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.33).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.1. A.________, cittadino italiano (1973), ha ottenuto nel 2013 un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 25 giugno 2018 per esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. All'epoca aveva sottaciuto l'esistenza di quattro condanne penali inflittegli in Italia nel 1996 (due condanne a 84 giorni di reclusione per il reato di truffa continuato), nel 1998 (una multa di 77 euro per il reato di emissione di assegno senza provvista) e nel 2013 (1 mese e 7 giorni di reclusione per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
A.________ ha dapprima lavorato a tempo parziale (70 %) quale direttore di una società attiva nel campo dell'autonoleggio (fallita nel novembre 2021), di cui è stato fino al maggio 2016 presidente della gerenza. Nel luglio 2013 ha aperto, al suo domicilio, uno studio di cartomanzia. Da dicembre 2015 a giugno 2020 è inoltre stato amministratore unico di una società immobiliare (con sede presso il suo domicilio e fallita nel febbraio 2021). Da settembre 2017 è stato socio e gerente di una società attiva anche nel ramo edile (pure domiciliata presso il suo domicilio e dichiarata fallita nel settembre 2020).
1.2. L'11 giugno 2018 A.________ ha domandato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, rispettivamente il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS. Ha quindi presentato il suo certificato generale del casellario giudiziale sul quale figurava una condanna, nel 2015, a 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di truffa continuato. Ancora una volta non ha menzionato le condanne inflittegli nel 1996 e 1998 così come ha sottaciuto una nuova condanna pronunciata nei suoi confronti in Italia nel marzo 2017 (80 giorni di reclusione per il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative), le quali figuravano invece sul certificato generale del casellario giudiziale del 22 giugno 2019, richiesto dall'autorità migratoria ticinese competente.
1.3. Con decisione del 26 settembre 2019, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (di seguito: Sezione della popolazione) ha rifiutato di rilasciare a A.________ il permesso di domicilio UE/AELS nonché di rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS. Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 2 dicembre 2020, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 18 novembre 2024.
1.4. Il 3 gennaio 2025 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza del 18 novembre 2024 e il rinvio della causa alla Sezione della popolazione affinché rinnovi il suo permesso di dimora UE/AELS per la durata di un anno.
Con decreto presidenziale del 7 gennaio 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. Il Tribunale federale non ha ordinato alcun altro atto istruttorio, salvo la trasmissione dell'incarto cantonale.
Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. In concreto, il ricorrente, che risiede legalmente in Svizzera dal 2013, è cittadino italiano, ciò che gli permette di appellarsi, in linea di principio, all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito: Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) al fine di ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS: la suddetta clausola di eccezione non trova quindi applicazione (sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 1.1 e richiamo). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è quindi aperta. Per il resto, essendo le ulteriori esigenze di ricevibilità degli artt. 42 e 82 e segg. LTF soddisfatte, si può pertanto entrare in materia.
3.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 148 V 209 consid. 2.2; 144 V 173 consid. 1.2).
3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato effettuato violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1) e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 148 I 160 consid. 3). Chi ricorre deve dimostrare, con una critica precisa e circostanziata, che per ogni accertamento di fatto censurato dette esigenze sono adempiute (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3).
Nel caso di specie, il ricorrente contesta in modo meramente appellatorio l'apprezzamento delle prove effettuato dai Giudici cantonali, segnatamente per quanto concerne la sua attività lucrativa. Inoltre, le critiche concernenti i fatti si riferiscono in realtà all'apprezzamento giuridico del suo statuto di lavoratore (cfr. infra consid. 4). Questa Corte si pronuncerà quindi esclusivamente sulla base dei fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo (art. 105 cpv. 1 LTF).
Dinanzi al Tribunale federale il rifiuto di accordargli un permesso di domicilio non è più contestato dal ricorrente. Quest'ultimo è invece dell'opinione che la Corte cantonale disponeva di tutti gli elementi per rinnovare il suo permesso di dimora UE/AELS, oltre al fatto che avrebbe il diritto di rimanere in Svizzera per cercare un lavoro.
4.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha esaurientemente esposto le disposizioni topiche, ossia gli artt. 2 cpv. 1 e 6 Allegato I ALC e l'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP; RS 142.203) così come la giurisprudenza relativa alla nozione di lavoratore (sentenza 2C_162/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 5.3, destinato a pubblicazione; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e consid. 3.3.2). Vi si può quindi rimandare (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF). Per quanto concerne gli artt. 62 cpv. 1 lett. a e 90 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), citati nella sentenza impugnata, essi hanno il medesimo tenore degli artt. 62 cpv. 1 lett. a e 90 della previgente legge federale sugli stranieri (LStr; vedasi RU 2007 5437), applicabili alla presente causa (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI). Infatti il ricorrente ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS l'11 giugno 2018, ossia prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2019 (RU 2017 6521). Il fatto che il Tribunale cantonale amministrativo abbia applicato il nuovo diritto non incide tuttavia sull'esito del litigio, visto l'identico tenore delle norme.
4.2. Come emerge dai fatti constatati in modo vincolante dal Tribunale cantonale amministrativo (atr. 105 cpv. 1 LTF), da giugno 2013 a settembre 2020 il ricorrente ha svolto diverse attività lucrative in Svizzera (cfr. supra consid. 1.1). In seguito era in cerca di lavoro. Nel corso della procedura avviata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, egli ha spontaneamente comunicato a detta autorità che lavorava dal 1° marzo 2023 per una società ticinese e ha prodotto un contratto di lavoro, che però conteneva delle indicazioni contraddittorie: vi veniva infatti menzionato un tasso di occupazione del 100 %, ma soltanto 24 ore di lavoro dal lunedì al venerdì e delle vacanze calcolate in funzione di un tasso di occupazione del 60 %. La Corte cantonale ha allora domandato la produzione dei conteggi di stipendio, dai quali risultava un compenso di fr. 3'600.-- per il mese di marzo 2023 e poi di fr. 1'700.-- lordi per i mesi da aprile a novembre 2023. Tutti i documenti indicavano un salario mensile "con fattore 50 %". Per meglio accertare l'effettività dell'impiego del ricorrente in Svizzera (reale grado di occupazione, orario di lavoro e guadagno), i Giudici ticinesi hanno ancora chiesto l'estratto individuale generale presso la Cassa cantonale di compensazione AVS, il giustificativo dell'avvenuto bonifico bancario o postale del salario percepito dal marzo 2023, i certificati di salario e i conteggi di stipendio dal mese di dicembre 2023 e, infine, eventuali contratti di lavoro sottoscritti a partire dal mese di dicembre 2023. Il ricorrente non ha mai dato seguito a questa richiesta. A parere dei Giudici cantonali l'insorgente non aveva quindi ossequiato il suo obbligo di collaborazione e, di riflesso, non aveva provato di svolgere ancora un'attività reale ed effettiva. Di conseguenza egli non possedeva più lo statuto di lavoratore e non poteva quindi dedurre dall'ALC un diritto al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno UE/AELS.
4.3. Da quanto teste esposto discende che quando ha ritrovato un impiego presso una società ticinese nel marzo 2023, il ricorrente non poteva più prevalersi dello statuto di lavoratore: da settembre 2020 egli infatti non esercitava più alcuna attività lavorativa. In queste condizioni non si può quindi rimproverare alla Corte cantonale di avergli chiesto, conformemente al dovere di collaborazione che incombeva all'interessato (art. 90 LStr), di completare la documentazione prodotta in precedenza concernente il nuovo impiego che occupava da marzo 2023. Infatti le informazioni possedute dall'autorità (afferenti al periodo da marzo a novembre 2023) erano incoerenti, in particolare per quanto concerne il grado di occupazione dell'interessato e lo stipendio percepito (cf. supra consid. 4.2) e non permettevano, come rilevato dalla Corte cantonale, di determinare se l'attività in questione corrispondeva ai criteri posti dalla prassi per poterla definire reale ed effettiva e, di riflesso, per permettergli di fruire nuovamente dello statuto di lavoratore. Sennonché, di fronte alla richiesta di fornire specifici documenti (cfr. supra consid. 4.2), in base ai quali sarebbe stato possibile aggiornare la sua situazione professionale nonché finanziaria, il ricorrente non ha reagito e non ha trasmesso nulla. E ciò quand'anche fosse stato debitamente informato del fatto che, in caso di mancata produzione di quanto chiesto, i Giudici cantonali si sarebbero pronunciati fondandosi su quanto in loro possesso. Ora, considerati i documenti detenuti dalla Corte cantonale (cfr. supra consid. 4.2), è a ragione che essa è giunta alla conclusione che la (nuova) attività svolta dal ricorrente da marzo a settembre 2023 (questi non avendo fornito la prova che aveva continuato a lavorare nei mesi successivi né che, cessata l'attività professionale, aveva percepito prestazioni dell'assicurazione disoccupazione) non soddisfaceva le esigenze poste per essere definita reale ed effettiva. Altrimenti detto in assenza di un'effettiva e reale attività lucrativa che permetteva al ricorrente di prevalersi (nuovamente) dello statuto di lavoratore, è a giusto titolo che il Tribunale cantonale amministrativo ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di cui egli beneficiava in precedenza e che era scaduto il 25 giugno 2018. Negata l'esistenza di un diritto a ottenere il permesso litigioso, non occorre più di conseguenza esaminare se il rifiuto di rinnovarlo disattende il principio della proporzionalità.
Per quanto concerne il diritto interno (vedasi art. 2 cpv. 2 LStr), questa Corte osserva che l'interessato ha sottaciuto dei fatti essenziali, segnatamente le condanne penali inflittegli in Italia, quando ha chiesto il rilascio del permesso di dimora UE/AELS, così come quando ha domandato che gli venisse accordato un permesso di domicilio rispettivamente quando ha postulato il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS (cfr. supra consid. 1). Egli adempie pertanto il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. a LStr, ciò che è sufficiente per non rinnovare la sua autorizzazione di soggiorno (cfr. art. 33 cpv. 2 LStr).
Per quanto precede il presente ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto in applicazione dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 2 luglio 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: E. Jolidon