Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 1P.590/2003 /col
Sentenza del 10 novembre 2003 I Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, cancelliere Gadoni.
Parti G.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Giovanni Molo, studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, via G. B. Pioda 5, casella postale 5202, 6901 Lugano,
contro
la società M.________, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi, via E. Bossi 1, casella postale 2229, 6901 Lugano, Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano.
Oggetto procedimento penale (rifiuto di assumere complementi di prova),
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 4 settembre 2003 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
Fatti: A. Contro G.________, arrestato il 22 gennaio 2002, è stato aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino un procedimento penale per truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e amministrazione infedele. Gli atti sono stati depositati dal Procuratore pubblico (PP) il 12 maggio 2003, dopo di che, entro un termine prorogato, l'accusato ha chiesto l'assunzione di varie prove, in particolare l'audizione di testimoni, il sequestro di documenti e l'acquisizione di tabulati telefonici. B. Con decisione del 16 giugno 2003 il PP ha accolto in misura soltanto limitata le richieste dell'istante, respingendole in particolare con riferimento alle audizioni testimoniali e all'acquisizione di tabulati telefonici. L'accusato ha riproposto le domande il 30 giugno 2003 al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Questi, con decisione del 4 settembre 2003, ha parzialmente accolto il reclamo, avendo ravvisato un diniego di giustizia formale riguardo a una specifica richiesta di prova (concernente talune registrazioni): il PP si sarebbe quindi dovuto ancora determinare su questo punto; le ulteriori prove indicate dall'imputato non adempivano, secondo il GIAR, i requisiti della novità e della pertinenza, sicché non si giustificava di assumerle. C. L'istante impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico del 6 ottobre 2003 al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di annullare il contestato giudizio. Fa valere una violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio. D. Il GIAR rinuncia a formulare osservazioni e postula la conferma della decisione impugnata. Il PP e la controparte chiedono principalmente di dichiarare inammissibile il ricorso.
Diritto:
Con l'istanza di complemento d'inchiesta del 13 giugno 2003 il ricorrente chiedeva l'assunzione per rogatoria di ulteriori mezzi di prova, segnatamente l'audizione di testimoni nonché il sequestro di documentazione e di tabulati telefonici: l'assunzione di queste prove avrebbe potuto condurre a un decreto d'abbandono, senza la necessità del dibattimento. Il ricorrente fonda quindi, in sostanza, un pregiudizio irreparabile sulla mancata possibilità di un suo proscioglimento prima del processo. 2.1 Come si è visto, un prolungamento della durata della causa e gli inconvenienti connessi allo svolgimento del processo non comportano un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, sicché le censure ricorsuali non possono essere accolte (cfr. DTF 101 Ia 161). Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale (art. 29, 30 e 32 Cost.) e dall'6 CEDU riguardo a un equo processo, alla parità delle armi e alla possibilità di difendersi, come pure il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - nel processo penale e, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza. Anche l'assunzione delle ulteriori prove può essere eventualmente chiesta dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP/TI). 2.2 Il ricorrente rileva invero che l'assunzione della maggior parte dei mezzi probatori presupporrebbe una procedura di assistenza giudiziaria all'estero. Inoltre, taluni documenti potrebbero anche non più essere reperibili in futuro, mentre un teste potrebbe non più essere in grado di deporre per la sua anzianità. Il ricorrente rileva inoltre che l'entrata in vigore in Italia, il 1° gennaio 2004, del decreto legislativo 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, comporterà per l'operatore telefonico italiano un obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico limitato a trenta mesi. Non è dimostrata tuttavia dal ricorrente, né resa verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori: il fatto che la loro assunzione potrebbe in sede dibattimentale risultare difficoltosa non è decisivo e non fonda di per sé un pregiudizio irreparabile. D'altra parte, limitandosi ad accennare all'entrata in vigore del citato decreto legislativo italiano, il ricorrente non sostiene ch'esso esplicherebbe un effetto retroattivo sui tabulati telefonici da lui richiesti, riferiti al periodo 2000-2001, o ne imporrebbe imperativamente la distruzione. In tali circostanze, il ricorrente potrà, se del caso, fare valere successivamente un'asserita violazione del suo diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 3 OG; DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1). 3. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte privata un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. Losanna, 10 novembre 2003 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: