Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1F_10/2021
Sentenza dell'11 marzo 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione Giudice federale Kneubühler, Presidente, Jametti, Merz, Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento A.________, istante,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, controparte.
Oggetto Domanda di revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021.
Considerando:
che con sentenza 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e B.; che avverso questa decisione A. inoltra una domanda di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio; che il Tribunale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279); che, come spiegato al ricorrente nella criticata sentenza, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF; che, come a lui noto, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43); che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6); che, con sentenza del 15 luglio 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo; che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da A.________ contro questa decisione; che, invitato a esprimersi sull'istanza di revisione, con scritto del 4 marzo 2021 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di non prelevare spese; che l'istanza di revisione è quindi manifestamente inammissibile; che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); che nell'ipotesi dell'inoltro di ulteriori istanze di revisione che dovessero rivestire un carattere querulomane e abusivo (art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza 4A_11/2021 del 5 febbraio 2021), il Tribunale federale potrebbe accollare all'istante le spese inutili da lui causate (art. 66 cpv. 3 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
L'istanza di revisione è inammissibile.
Non si prelevano spese.
Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Losanna, 11 marzo 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri