Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_81/2025

Sentenza del 9 aprile 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Merz, Mecca, Giudice supplente, Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________,
  2. B.________, patrocinate dall'avv. Giorgio De Biasio, ricorrenti,

contro

Municipio di Breggia, piazza dal Cumün 1, 6835 Morbio Superiore, Commissione di ricorso di prima istanza, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona.

Oggetto Progetto di nuovo riparto dei fondi,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.141).

Fatti:

A.

C., A. e B.________ erano proprietarie del fondo vvv del vecchio particellare nel Comune di Breggia, situato in località www, che il piano regolatore approvato il 1° settembre 1992 attribuiva alla zona (edificabile) di completazione del nucleo. Il piano del traffico prevedeva di attraversare il fondo con una strada di servizio, che terminava con una piazza di giro: l'opera stradale non è ancora stata realizzata. In seguito alla ricomposizione particellare, alle proprietarie, titolari della partita xxx, è stato assegnato il fondo yyy del nuovo particellare, corrispondente in buona parte alla proprietà da esse già posseduta; il sedime della strada pianificata è stato attribuito al Comune di Breggia (fondo zzz), e corrisponde a quanto previsto dal piano regolatore, ad eccezione della parte terminale della piazza di giro, arretrata di qualche metro.

B.

Con decisione del 2 luglio 2020 (FU n. 53/2020 del 3 luglio 2020), l'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (UCRF) ha approvato, in via preliminare, il progetto di nuovo riparto. Contro questa decisione A.________ e B.________ si sono aggravate al Consiglio di Stato chiedendo, tra l'altro, la modifica del tracciato della parte finale della strada sul fondo zzz per metterla in consonanza con la pianificazione vigente. Anche il Comune di Breggia ha contestato il nuovo riparto, in particolare chiedendo di non attribuirgli il terreno riservato alla strada e alla piazza di giro (fondo zzz), poiché intenzionato a rivedere l'urbanizzazione dell'intero comparto.

C.

Con decisione del 31 agosto 2022 la Commissione di ricorso di | istanza (Commissione), competente per l'evasione dei ricorsi, ha accolto quello di A.________ e B.________ (ricorso n. 63); il dispositivo non riporta tuttavia tale decisione, né alla medesima sono stati allegati gli atti di riordino fondiario modificati. Questa decisione è passata in giudicato incontestata. Sulla questione dell'opera viaria il ricorso del Comune di Breggia (ricorso n. 50) è invece stato stralciato dai ruoli a seguito di ritiro in corso di procedura; alla decisione sono tuttavia stati allegati una planimetria (con l'indicazione ricorso nr. 50-63) con la modifica apportata all'ubicazione della piazza di giro e i nuovi catastrini (conguagli provvisori) della partita xxx delle succitate ricorrenti. Il 6 marzo 2023 l'UCRF, fissando la terminazione dei nuovi fondi al 1° settembre 2024, ha intimato la decisione su ricorso del Comune di Breggia (n. 50) anche a A.________ e B.________.

D.

Contro la decisione con cui la Commissione ha statuito sul ricorso del Comune di Breggia, A.________ e B.________ sono insorte al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via preliminare la sospensione della procedura nell'attesa che il Comune si determini sull'urbanizzazione del comparto; nel merito postulavano l'annullamento del nuovo riparto. Con sentenza del 30 dicembre 2024 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di un interesse a insorgere e quindi della loro legittimazione attiva.

E.

Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di rinviare l'incarto alla Corte cantonale affinché si esprima nel merito del ricorso. Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).

1.2. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto a causa della mancanza di interesse per le ricorrenti al suo esame, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1).

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando le ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 150 V 340 consid. 2; 149 I 105 consid. 2.1).

1.4. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, disposizioni esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2).

2.1. L'art. 111 cpv. 1 LTF, non invocato dalle ricorrenti, dispone che chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori. Il diritto cantonale deve di conseguenza definire la capacità di essere parte conformemente all'art. 89 LTF; può concepirla in maniera più larga, ma non in modo più restrittivo (DTF 150 II 123 consid. 4.1 e rinvii; sentenza 1C_426/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 2.1).

2.2. La Corte cantonale, richiamando la propria prassi, ha osservato che secondo l'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), norma analoga all'art. 89 cpv. 1 LTF, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Ha aggiunto che il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca; anche un interesse di mero fatto è sufficiente. Ha sottolineato che le insorgenti non contestavano il giudizio reso nei loro confronti (ricorso n. 63), visto che nello stesso è stata accolta la loro argomentazione sull'incongruenza della piazza di giro con quanto previsto dal piano regolatore. Ha rilevato ch'esse criticavano solo la decisione emanata su ricorso del Comune di Breggia (n. 50), nella quale non sono state coinvolte, relativa alla questione dell'opera di urbanizzazione del comparto www. Accertato che il Comune aveva poi ritirato su questo punto il ricorso, la Commissione l'ha stralciato dai ruoli.

2.3. L'istanza precedente ha stabilito che le ricorrenti sostengono invano che la Commissione avrebbe dovuto indagare più specificatamente sui motivi del ritiro del ricorso, al fine di accertare compiutamente la situazione fattuale: ciò poiché l'autorità ricorsuale poteva soltanto prendere atto del ritiro del gravame, indipendentemente dalle ragioni alla sua base. Le ricorrenti non tentano di dimostrare perché questa conclusione sarebbe arbitraria.

2.4. Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi ritenuto che non si vede quale interesse le insorgenti potrebbero vantare per impugnare una decisione che non ha statuito né modificato alcunché nei loro confronti. Le ricorrenti non dimostrano affatto che questo accertamento peraltro corretto, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitrario. In effetti, la Commissione di ricorso di prima istanza, preso atto del ritiro, ha stralciato dai ruoli il gravame del Comune di Breggia riguardo alla questione litigiosa dell'opera viaria, poiché si tratta di due procedure distinte (una di piano regolatore, peraltro non ancora definitiva, di competenza del Comune, l'altra di ricomposizione particellare spettante alla citata Commissione). Essa non si è quindi espressa al riguardo, in particolare sulla portata o sulla validità della planimetria e dei catastrini della loro partita xxx, sui quali insistono a torto le ricorrenti, non stabilendo quindi nessun obbligo nei loro confronti. Riguardo all'opera stradale, oggetto di un'altra procedura, non si sarebbe quindi neppure in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

2.5. I giudici cantonali hanno poi stabilito che neppure il fatto che alle ricorrenti è stato intimato il giudizio reso su ricorso del Comune di Breggia (n. 50) è decisivo, visto che in quella procedura non vi è stata nessuna decisione sullo specifico punto che le insorgenti vorrebbero rimettere in discussione. Hanno quindi stabilito che non si capisce il motivo per il quale la Commissione lo ha notificato anche alle insorgenti, unitamente agli atti aggiornati della loro partita xxx, che andavano invece allegati alla decisione sul loro ricorso n. 63. Le ricorrenti non censurano, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 LTF, queste conclusioni. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, le ricorrenti sono tenute, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).

3.1. Le ricorrenti invocano un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).

3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, le ricorrenti possono censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 147 I 73 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Esse devono quindi motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità: la decisione dev'essere inoltre insostenibile sia nella motivazione che nel risultato (DTF 147 I 241 consid. 6.2.1; 147 II 454 consid. 4.4). Le ricorrenti non dimostrano che tali estremi sarebbero adempiuti nella fattispecie. Non risulta d'altra parte arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2 e rinvii).

3.3. Al riguardo esse adducono il fatto che la decisione sul loro ricorso (n. 63) era priva di dispositivo, motivo per cui la stessa non avrebbe pertanto costituito una decisione suscettibile di ricorso e di passare quindi in giudicato, come ritenuto dai giudici cantonali. Le ricorrenti neppure tentano tuttavia di spiegare perché non avrebbero potuto chiedere, sulla base dell'art. 62 cpv. 1 LPAmm concernente la rettifica e la correzione dei dispositivi, la rettifica del dispositivo di quella decisione, manifestamente incompleto. Esse, mischiando la procedura del piano del traffico con quella della ricomposizione particellare, non sostengono d'altra parte che la planimetria relativa alla piazza di giro sarebbe stata adottata in maniera definitiva nell'ambito della pianificazione locale, né adducono alcun motivo perché non avrebbero potuto se del caso impugnarla in quella sede. In effetti, osservando che la planimetria e i catastrini indicano la superficie che la strada prevista dal piano regolatore vigente toglierà loro, esse aggiungono nondimeno che detta strada sarà verosimilmente abbandonata dalla nuova pianificazione in formazione, che prevederebbe il dezonamento del comparto. Riguardo alla futura strada osservano che l'urbanizzazione di tale zona avrà connotazioni diverse da quelle attualmente inserite nel piano regolatore, motivo per cui il loro nuovo riparto potrebbe essere dichiarato inedificabile, deducendone che, in tale ipotesi, esse non dovrebbero versare la somma di fr. 12'516.50, come conguaglio provvisorio al Comune di Breggia, importo indicato nei citati catastrini. Ciò poiché la strada di piano regolatore potrebbe verosimilmente non essere realizzata e perché in tal caso anche l'espropriazione di parte della loro proprietà potrebbe essere evitata, rispettando la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Da queste ipotesi e congetture, relative peraltro in larga misura a una procedura che esula dall'oggetto del litigio, non è ravvisabile un accertamento arbitrario dei fatti (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1), e ancor meno un pregiudizio concreto e irreparabile per le ricorrenti, da esse non invocato (art. 93 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 566 consid. 2.2).

3.4. Le insorgenti aggiungono che la Commissione avrebbe dovuto allegare la planimetria e i catastrini, peraltro provvisori, alla loro decisione (n. 63), e non a quella concernente il ricorso del Comune di Breggia (n. 50). Per questa ragione esse hanno impugnato quest'ultima decisione che, al loro dire, corrisponderebbe a una decisione per atti materiali, che costituirebbe una decisione formale impugnabile. L'assunto è ininfluente, visto che anche in tale ipotesi esse devono essere particolarmente toccate dal contestato atto e avere un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. DTF 146 I 145 consid. 4.1, 4.2 e 4.4; 140 II 315 consid. 4.1 e 4.3), interesse la cui sussistenza non è dimostrata dalle ricorrenti.

4.1.

Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Municipio di Breggia, alla Commissione di ricorso di prima istanza, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 aprile 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: Crameri

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