Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_699/2025
Sentenza del 17 dicembre 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Chaix, Merz, Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dagli avv.ti Patrick Blaser e Loris Bertoliatti, ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2025 dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2025.112).
Fatti:
A.
A.a. Il 14 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ ed altri per titolo di appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, associazione per delinquere, frode fiscale, truffa aggravata in danno di enti pubblici e riciclaggio. Secondo le autorità estere, le persone indagate, attraverso alcuni consorzi, si sarebbero aggiudicate a prezzi estremamente concorrenziali, grazie anche al fatto che non avrebbero pagato tasse, appalti pubblici nel settore delle imprese di pulizia, commissionati da enti pubblici italiani. Tali consorzi avrebbero tuttavia subappaltato il lavoro a società di servizi che, ufficialmente, non risultavano essere collegate fra loro. Quest'ultime, intestate a prestanomi avvicinati da A., sarebbero state svuotate di tutti i guadagni attraverso appropriazioni indebite, finanziamenti o giri bancari. Con il complemento rogatoriale del 25 marzo 2014, l'autorità estera ha informato quella svizzera che, con provvedimento del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Roma (Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione) ha disposto il sequestro a fine di confisca dei beni riconducibili a A., tra i quali figura la relazione bancaria xxx presso la banca B.________ a Y.________ (ora C.________ SA) - con saldo di fr. 214'140.-- al 31 dicembre 2024. Con decisione del 28 aprile 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha quindi ordinato il blocco del saldo attivo su tale conto, denominato zzz, a lui intestato. Successivamente, con complemento del 16 dicembre 2020, l'autorità rogante ha informato il MPC che, il 25 luglio 2016, il succitato tribunale ha emanato un decreto (divenuto definitivo il 6 giugno 2020) nell'ambito della procedura di prevenzione patrimoniale rrr volto alla confisca, tra l'altro, della relazione bancaria zzz. Tale confisca è stata resa in applicazione del decreto legislativo italiano n. 159 del 6 settembre 2011 (di seguito: decreto legislativo n. 159/11). Le autorità italiane hanno quindi chiesto a quelle svizzere l'esecuzione di tale decisione.
A.b. Con sentenza del 13 dicembre 2021, richiamati gli art. 157 del Codice penale italiano (di seguito: CP/I) e 531 del Codice di procedura penale italiano (di seguito: CPP/I), il Tribunale ordinario di Roma, a conclusione del procedimento penale a carico di A.________, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati ascrittigli in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Gli altri coimputati, invece, sono stati assolti con riferimento all'art. 530 CPP/I "perché il fatto non sussiste".
B.
Con decisione del 18 giugno 2025, il MPC ha ordinato la consegna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei valori patrimoniali depositati in Svizzera sulla relazione bancaria succitata. Contro questo provvedimento, A.________ è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) che, con giudizio del 13 novembre 2025, ne ha respinto il ricorso.
C.
Avverso tale sentenza, A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Concesso al gravame l'effetto sospensivo, egli chiede in via principale di annullare il giudizio dell'autorità inferiore, di dichiarare irricevibile - rispettivamente di respingere - la domanda di assistenza del 25 marzo 2014 (completata il 16 dicembre 2020), di annullare le decisioni del MPC del 18 giugno 2025 e del 28 aprile 2014, nonché di ordinare il dissequestro immediato della relazione bancaria zzz, restituendogli i rispettivi averi. In subordine, postula il rinvio degli atti al MPC e, in ulteriore subordine, alla CRP per nuovo giudizio. Non è stato ordinato uno scambio degli scritti, ma è stato richiamato l'incarto dell'autorità inferiore.
Diritto:
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1). Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Tuttavia, non si ravvisa in concreto un valido motivo per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la consegna di beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione sull'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento. Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.2 e 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.1. Il ricorrente sostiene, a torto come si vedrà, che il caso importante ai sensi dell'art. 84 LTF deriverebbe dall'asserita incompatibilità della misura di confisca italiana con la CEDU, integrando così un motivo di irricevibilità della domanda di assistenza ai sensi dell'art. 2 lett. a AIMP (RS 351.1). Egli rileva di non avere più alcun procedimento penale pendente a suo carico e che quello posto alla base della rogatoria del 14 maggio 2009 si è nel frattempo concluso il 13 dicembre 2021 con sentenza del Tribunale ordinario di Roma, il quale ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli (cfr. art. 157 CP/I e 531 CPP/I). A tale riguardo, contesta la valutazione della CRP, secondo cui egli non sarebbe stato né assolto né prosciolto in quanto, a differenza dei coimputati, la sentenza non sarebbe stata resa in virtù dell'art. 530 CPP/I applicabile ai casi in cui "il fatto non sussiste". A suo dire, in uno Stato di diritto che ha ratificato la CEDU, una persona dev'essere considerata innocente finché non intervenga un giudizio di colpevolezza. Di riflesso, una sentenza che conclude un procedimento penale senza un tale giudizio, qualunque ne sia la ragione, equivarrebbe a un proscioglimento e non potrebbe essere utilizzata a suo sfavore nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Egli lamenta inoltre l'assenza di motivazioni sulla composizione del presunto danno patrimoniale, la mancata indicazione del valore complessivo dei beni sequestrati, nonché l'assenza di causalità tra gli averi svizzeri e i fatti oggetto del procedimento penale richiamati dal giudice italiano della prevenzione.
Con argomentazioni prolisse e oltremodo ripetitive, l'insorgente rimette sostanzialmente in discussione la legislazione italiana sostenendo che, nella misura in cui il decreto legislativo n. 159/11 consentirebbe una misura di prevenzione patrimoniale anche quando il procedimento penale si è concluso senza un giudizio di colpevolezza, esso violerebbe la presunzione di innocenza garantita dall'art. 6 n. 2 CEDU (diritto ad un processo equo), nonché il principio nulla poena sine lege di cui all'art. 7 CEDU (nessuna pena senza legge). A sostegno di questa tesi, richiama in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Isaia e altri c. Italia del 25 settembre 2025, nella quale l'Italia sarebbe stata condannata in relazione all'applicazione della medesima normativa in un caso analogo al suo. Afferma inoltre che il decreto legislativo n. 159/11 costituirebbe l'oggetto di numerosi ricorsi pendenti dinanzi alla CorteEDU (riuniti nel caso Cavallotti e altri c. Italia), tra cui quello da lui presentato il 5 dicembre 2019 contro il decreto di confisca italiano del 25 luglio 2016 - confermato dalla Corte di cassazione il 6 giugno 2019 - alla base del complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020. In questo senso, ritiene che la causa sollevi una questione di principio sulla portata della presunzione d'innocenza quando una misura di prevenzione patrimoniale italiana si fonda su fatti già oggetto di un procedimento penale conclusosi senza condanna.
2.2. Anzitutto, si osserva che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, la sentenza impugnata è sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1).
2.3. Per meglio comprendere la legislazione estera contestata, va poi rilevato che, come correttamente osservato dalla CRP, il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano disciplinato dal decreto legislativo n. 159/11 (adottato nell'ambito delle normative antimafia) non si applica unicamente ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ma anche a persone che, sulla base di elementi di fatto, risultino abitualmente dedite a traffici delittuosi, nonché a coloro che, per condotta e tenore di vita, risultano vivere, anche solo in parte, con i proventi di tali attività. La finalità della normativa è dunque quella di colpire le accumulazioni illecite di tutte le persone ritenute socialmente pericolose perché traggono sostentamento da attività delittuose. In quest'ottica, l'art. 24 del succitato decreto legislativo prevede che il tribunale competente può ordinare la confisca dei beni sequestrati quando la persona interessata non è in grado di giustificarne la legittima provenienza e ne risulta titolare - anche tramite terzi, persone fisiche o giuridiche - in misura sproporzionata rispetto al proprio reddito o attività economica. La confisca può inoltre riguardare i beni che risultano essere frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, l'autorità inferiore ha poi sottolineato che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può fondarsi anche su elementi probatori o indiziari tratti da procedimenti penali pendenti, indipendentemente dal loro esito e senza necessità che vi sia stata una pronuncia definitiva in materia di responsabilità penale. In tale prospettiva, ha precisato che nemmeno un'eventuale assoluzione della persona interessata nel parallelo procedimento penale esclude automaticamente la pericolosità sociale, la quale può essere valutata sulla base dei medesimi fatti o di ulteriori elementi acquisiti o desunti nel corso della procedura di prevenzione.
2.4. Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. b). Questa norma ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale. Questo principio si applica anche alla piccola assistenza, segnatamente alla consegna a scopo di confisca di cui all'art. 74a AIMP (DTF 150 IV 201 consid. 2.1 e 3.1-3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ed. 2024, n. 843). L'esame delle condizioni poste dalla norma in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione di diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. In proposito, il giudice dell'assistenza deve dar prova di una prudenza particolare. Non è infatti sufficiente che l'interessato dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che, tenuto conto delle circostanze particolari e reali, esiste un rischio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani in quello Stato, suscettibile di toccarlo in maniera concreta. Un rischio meramente teorico può infatti sempre sussistere (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; 148 IV 314 consid. 3).
Qualora lo Stato richiedente è parte alla CEDU, la giurisprudenza del Tribunale federale presume, di principio, ch'esso garantisca concretamente i diritti convenzionali (DTF 148 IV 314 consid. 3; 126 II 324 consid. 4e; sentenza 1C_146/2022 del 21 marzo 2022 consid. 2). Se, ciononostante, nel procedimento estero si verifica una violazione della Convenzione, l'interessato può comunque farla valere dapprima dinanzi alle autorità dello Stato richiedente e, successivamente, mediante ricorso individuale alla CorteEDU in virtù dell'art. 34 CEDU (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 329-331 e n. 284 della parte generale). Peraltro, è quanto ha già fatto il ricorrente, avendo adito la CorteEDU contro il decreto italiano di confisca definitivo che è oggetto della domanda rogatoriale; tale procedimento è tuttora pendente.
2.5.
2.5.1. Ora, l'insorgente disattende che la CorteEDU ha già più volte accertato la conformità alla CEDU delle misure italiane di prevenzione patrimoniale fondate sul decreto legislativo n. 159/11. Più recentemente, lo ha ribadito proprio nella sentenza Isaia richiamata nel gravame, nella quale ha esaminato una confisca disposta nei confronti di alcune persone ritenute socialmente pericolose sulla base di una lunga serie di condanne definitive e della sproporzione tra il loro patrimonio familiare e i redditi dichiarati. La Corte non ha rimesso in discussione la conformità alla Convenzione della cosiddetta "confisca di prevenzione" ma, in quella causa, ha ritenuto sproporzionata la misura adottata, rilevando gravi carenze nell'accertamento del nesso tra i beni confiscati e le presunte attività illecite, riconoscendo quindi un'ingerenza nel diritto di proprietà di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Ciononostante, in tale giudizio si è nuovamente espressa sulla natura giuridica della confisca di prevenzione italiana, ribadendo la propria giurisprudenza secondo cui un simile provvedimento costituisce, in linea di principio, una legittima misura di regolamentazione dell'uso dei beni patrimoniali da parte degli Stati contraenti. Ha inoltre ricordato che tale confisca può essere disposta nell'ambito di un procedimento autonomo, indipendentemente dall'esistenza di una condanna penale, generalmente qualificato di natura "civile" ai sensi dell'art. 6 CEDU, poiché finalizzato al recupero di beni acquisiti illecitamente (cfr. sentenza Isaia § 40).
2.5.2. Riguardo all'interesse pubblico sotteso a tale misura, la CorteEDU ha richiamato la sentenza resa nella causa Garofalo e altri c. Italia del 21 gennaio 2025, sottolineando che la confisca di prevenzione ha una natura essenzialmente riparativa e non punitiva, essendo diretta a evitare che il delitto paghi, nonché ad impedire un ingiusto arricchimento, privando la persona interessata, e i terzi che non vantano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività delittuose (sentenza Isaia § 66). Tale provvedimento persegue dunque un fine legittimo di interesse generale (§ 67). La CorteEDU ha poi illustrato la propria invalsa giurisprudenza, anche relativa ad altri Stati contraenti, ribadendo che le procedure di confisca in assenza di una condanna penale sono compatibili con la CEDU qualora i beni confiscati sono connessi a gravi reati che hanno comportato un arricchimento (§ 70). Essa ha inoltre osservato che, in primo luogo, è possibile affermare l'esistenza di comuni norme giuridiche europee e persino universali che incoraggiano la confisca di beni connessi a gravi reati, in assenza di una previa condanna penale; che, in secondo luogo, l'onere di provare la legittima provenienza di beni presumibilmente acquistati illecitamente può legittimamente essere trasferito ai convenuti nei procedimenti non penali di confisca, nonché in procedimenti civili di carattere reale (cosiddette procedure "in rem"); che, in terzo luogo, le misure di confisca possono essere applicate non solo ai proventi diretti di reato, ma anche ai beni, compresi eventuali redditi o altri vantaggi indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti di reato o mescolandoli con altri beni, eventualmente legittimi; che, infine, le misure di confisca possono essere applicate non solo alle persone direttamente sospettate di reati, ma pure a terzi titolari di diritti di proprietà senza la necessaria buona fede, al fine di camuffare il loro ruolo illecito nell'accumulo del patrimonio in questione (§ 71). La CorteEDU ha tuttavia sottolineato che tale confisca presuppone una significativa discrepanza tra i redditi leciti e i beni posseduti, implicando quindi l'accertamento di un nesso tra i beni da confiscare e i presupposti reati che sarebbero stati presumibilmente commessi dalla persona interessata (§ 72-73).
2.5.3. Con specifico riguardo alla confisca di prevenzione italiana, la Corte di Strasburgo ha poi evidenziato che la stessa non può, in linea di principio, essere considerata come una "pena" ai sensi dell'art. 7 CEDU, ciò in ragione di diversi limiti previsti dal diritto e dalla giurisprudenza italiani e, in particolare, del fatto che può applicarsi esclusivamente a beni che si presume provengano da attività illecite, in assenza di prove che ne dimostrano la legittima provenienza. Essa ha inoltre rilevato che la misura è giustificabile soltanto se i reati presumibilmente commessi abbiano generato profitti illeciti di entità ragionevolmente congrua rispetto al valore dei beni da confiscare (sentenza Isaia § 75). Quanto alle garanzie procedurali e al criterio di prova imposto alle autorità nazionali, ha osservato che, ogniqualvolta una confisca derivi da proventi di gravi reati, non è richiesta la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" dell'origine illecita dei beni; ai fini del rispetto del principio di proporzionalità è infatti sufficiente un accertamento fondato sulla preponderanza degli indizi o su un'elevata probabilità dell'origine illecita, congiunta all'incapacità della persona interessata di dimostrarne la provenienza lecita (§ 76).
2.5.4. Su queste premesse, nella misura in cui l'insorgente fonda l'importanza della causa (art. 84 LTF) sull'assunto che la confisca di prevenzione disposta in Italia violerebbe la presunzione della sua innocenza e il principio nulla poena sine lege - principi che la CEDU riserva alle misure di carattere penale interpretato secondo una nozione autonoma (cfr. DTF 151 IV 228 consid. 9.3.1; 145 IV 320 consid. 1.4.2; LUC GONIN/OLIVIER BIGLER-DE MOOIJ, Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, 2a ed. 2025, n. 3-6, 9-12 e 17 ad art. 6 CEDU, n. 5-7 e 54-56 ad art. 7 CEDU) - egli omette di considerare la succitata giurisprudenza che giunge a conclusioni opposte (vedi anche le sentenze della CorteEDU Garofalo e altri c. Italia, citata, §93-148; De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 § 82-84 con rinvii; Arcuri e altri c. Italia del 5 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VII; Riela c. Italia del 4 settembre 2001 § 2; Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994, serie A vol. 281 § 30; DTF 136 IV 4 consid. 4.3). Come visto, sotto il profilo del diritto convenzionale, la confisca preventiva è ammissibile anche se disposta indipendentemente da un giudizio penale di colpevolezza, sulla base di sufficienti indizi comprovanti l'illiceità dei beni, aspetto che la CRP ha comunque esaminato in modo adeguato.
2.5.5. Nel giudizio avversato, infatti, l'autorità inferiore ha accertato che il decreto di confisca del 25 luglio 2016, impugnato fino all'ultimo grado di giudizio italiano, evidenzia con chiarezza la sussistenza di molteplici indizi idonei a ricondurre le infrazioni penali contestate al ricorrente alle ipotesi di applicabilità del decreto legislativo n. 159/11 (cfr. consid. 2.3). Secondo il tribunale estero competente, la pericolosità sociale dell'interessato risulta principalmente dagli elementi emersi nel procedimento penale avviato nei suoi confronti, dai quali è stato constatato il suo ruolo di vertice in un'associazione criminale operante dal 1996 al 2010, dedita alla creazione e rapida dismissione di società di comodo nel settore dei servizi, utilizzate per realizzare sistematiche frodi fiscali e contributive, appropriazioni indebite, bancarotte, nonché attività di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti. Gli accertamenti hanno documentato un meccanismo delinquente consolidato e reiterato nel tempo, caratterizzato dall'intestazione fittizia delle società a prestanome e dal trasferimento occulto delle somme verso altre entità riconducibili al ricorrente. L'autorità italiana ha inoltre ammesso, sotto il profilo patrimoniale, l'esistenza di indizi sufficienti e concordanti - che non occorre qui richiamare - tali da far ritenere che i beni nella sua disponibilità e in quella del nucleo familiare costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite. Infatti, è stata constatata una manifesta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio disponibile, ciò sulla base di una vasta perizia condotta nel procedimento penale, compendiata in una relazione di ben 11 volumi, di cui uno contenente le sole conclusioni.
2.5.6. Sotto questo aspetto, l'esame della CRP risulta quindi sufficiente, avendo peraltro rilevato che il decreto italiano di confisca motiva chiaramente quest'ultima misura e menziona espressamente la relazione bancaria zzz tra i valori da confiscare, senza far emergere problematicità sotto il profilo delle garanzie convenzionali (cfr. DTF 123 II 153 consid. 5d; ZIMMERMANN, op. cit., n. 254). Va comunque ribadito che, a fronte di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cfr. art. 74a cpv. 3 AIMP), alle autorità svizzere non incombe di principio l'obbligo di riesaminare nel dettaglio i fatti accertati da quest'ultimo (DTF 145 IV 99 consid. 3.2); la decisione estera è infatti sottoposta unicamente ad un esame sommario limitato essenzialmente alla verifica del rispetto delle garanzie procedurali fondamentali. È invece escluso ogni controllo materiale della stessa. Per il resto, nell'applicazione dell'art. 74a AIMP, il Tribunale federale considera l'interesse della Svizzera a non costituire un rifugio per capitali in fuga o di provenienza criminale (cfr. art. 1a AIMP; sentenza 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 5.3, non pubblicato in DTF 149 IV 376; 131 II 169 consid. 6; 123 II 595 consid. 5a). In questo senso, non v'è ragione di analizzare oltre, sotto il profilo del diritto convenzionale che l'Italia è presunta rispettare, né la proporzionalità della confisca italiana né l'asserita assenza di un nesso causale tra gli averi svizzeri e le infrazioni penali considerate nel decreto estero. Infine, l'insorgente non allega, né è ravvisabile, una violazione dei diritti procedurali in senso stretto. In Italia, ha infatti partecipato al procedimento di prevenzione a suo carico e, come rilevato dalla CRP, ha potuto far valere le proprie ragioni dinanzi a tutte le istanze giudiziarie interne, la cui indipendenza e imparzialità non è peraltro messa in discussione.
2.5.7. A fronte dell'invalsa giurisprudenza della CorteEDU, l'asserita differenza tra la sentenza Isaia e il caso del ricorrente, segnatamente il fatto che nel primo gli interessati avessero riportato condanne definitive, mentre nel secondo il procedimento penale è stato nel frattempo concluso senza una condanna (in ragione dell'intervenuta prescrizione), non appare decisivo. In ogni caso, tale questione può rimanere aperta poiché, nella fattispecie, è dirimente il fatto che questa addotta specificità è già stata demandata alla CorteEDU con un ricorso individuale proposto dal ricorrente. Un intervento del Tribunale federale, oltre a non essere giustificato ai sensi dell'art. 84 LTF, rischierebbe pertanto di creare dei giudizi contraddittori. In queste circostanze, non occorre entrare nel merito della causa per il solo fatto di distinguere, secondo il diritto italiano, tra una decisione assolutoria ai sensi dell'art. 530 CPP/I e un proscioglimento per intervenuta prescrizione ai sensi degli art. 157 CP/I e 531 CPP/I, distinzione sulla quale si pronuncerà semmai la CorteEDU nell'ambito della causa individuale succitata. Per le autorità svizzere, alle quali incombe l'obbligo di celerità sancito dall'art. 17a cpv. 1 AIMP e dall'art. V dell'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (Accordo italo-svizzero; RS 0.351.945.41), non vi è motivo di dubitare che, qualora la Corte di Strasburgo dovesse accertare una violazione della CEDU in relazione al contestato decreto di confisca pronunciato nei confronti del ricorrente, l'Italia adotterà le misure necessarie per dare esecuzione alla relativa sentenza, conformemente ai suoi obblighi internazionali (cfr. DTF 149 IV 376 consid. 3.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 254).
2.6. La causa non costituisce dunque un caso particolarmente importante (art. 84 LTF), in quanto non solleva una questione giuridica di principio sotto il profilo dell'art. 2 lett. a AIMP.
3.1. Ciò posto, non occorre entrare nel dettaglio delle ulteriori censure di merito riferite al preteso accertamento manifestamente inesatto dei fatti e all'asserita violazione degli art. 5, 63-64 e 74a AIMP. Si rileva comunque che, come giustamente rilevato dalla CRP, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già riconosciuto l'ammissibilità di domande di assistenza italiane tendenti alla confisca di valori riconducibili a organizzazioni criminali presentate nell'ambito di procedimenti di prevenzione patrimoniale. Quest'ultimi presentano infatti una similitudine sufficiente con le confische previste o riconosciute dal diritto svizzero, potendo quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 e 3 AIMP. Si tratta, in entrambi i casi, di procedure in rem (non di una sanzione in personam), nell'ambito della quale la colpevolezza dell'autore dell'infrazione - sulla quale insiste il ricorrente - non viene di massima esaminata (sentenze 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2 e 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 2.4 e 3.3; cfr. ZIMMERMANN, op. cit., n. 147 e n. 690). La confisca è poi eseguibile anche con riferimento a valori di rimpiazzo e all'indebito profitto (cfr. art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP), sicché non si è in presenza dell'esecuzione di un risarcimento equivalente che, in quanto tale, non sarebbe ammissibile (DTF 149 IV 376 consid. 6). Nella fattispecie, l'assimilazione della confisca di prevenzione italiana a "una causa penale" giusta l'art. 63 cpv. 1 AIMP non sembra porsi in contraddizione con la conclusione, esposta sopra, secondo cui tale misura ha un carattere riparativo e non punitivo ai sensi della CEDU. Infatti, i criteri sanciti da tale Convenzione vengono interpretati in maniera autonoma e differiscono da quelli applicabili nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale interpretati secondo il diritto svizzero (cfr. DTF 132 II 178 consid. 3), ciò che spiega ad esempio il diverso trattamento, dinanzi alla CorteEDU, fra confisca dei prodotti di un reato (cfr. sentenza Welch c. Regno Unito del 9 febbraio 1995 § 31-35, concernente il prodotto di un traffico di stupefacenti) e la confisca in ambito di misure di prevenzione (cfr. sentenza Isaia § 75; GONIN/BIGLER-DE MOOIJ, op. cit., n. 54-58 ad art. 7 CEDU).
3.2. Neppure il richiamo alla prescrizione dell'azione penale estera fa assurgere la causa a un caso particolarmente importante. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), non contiene infatti alcuna disposizione che esclude l'assistenza in ragione dell'intervenuta prescrizione. In virtù del principio di favore (cfr. art. 1 AIMP e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1), il diritto svizzero non può quindi prevalere su un trattato che non contiene una norma equivalente all'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; si tratta di un silenzio qualificato della CEAG, e non di una lacuna colmabile (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; sentenze 1C_184/2024 del 5 aprile 2024 consid. 4 e 1C_215/2020 dell'11 maggio 2020, consid. 2.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 830 seg.). Analoga conclusione s'impone riguardo all'asserita violazione del principio "ne bis in idem". Invero, la Svizzera ha formulato una riserva all'art. 2 lett. a CEAG (cfr. pure l'art. III dell'Accordo italo-svizzero), secondo cui l'assistenza può essere rifiutata quando l'atto oggetto della domanda è già stato materialmente giudicato in Svizzera mediante una decisione penale sulla colpevolezza - circostanza peraltro non addotta. Questa riserva è in ogni caso più favorevole rispetto all'art. 5 cpv. 1 lett. a cifra 1 AIMP, che esclude la cooperazione anche quando un giudizio di assoluzione o abbandono è stato pronunciato nello Stato in cui il reato è stato commesso. Posto comunque che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana ha di per sé vita propria rispetto alla procedura penale di merito, l'interessato non può quindi opporsi all'assistenza per il fatto che il caso ha già formato l'oggetto di un procedimento penale nello Stato richiedente (sentenza 1C_605/2015 del 24 novembre 2015 consid. 1.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 823).
Non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 17 dicembre 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti