1C 635/2021 / 1C_635/2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_635/2021

Decreto del 4 gennaio 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudice federale Kneubühler, Presidente, Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, piazza Stazione 4, casella postale, 6602 Muralto, Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona, Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.

Oggetto Procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,

ricorso contro la decisione emanata il 13 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.330).

Considerando:

che con decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.12) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale; che D.________ e A.________ hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; che con decisione del 13 settembre 2021, il giudice delegato, preso atto del ritiro del ricorso da parte di A., lo ha stralciato dai ruoli, mentre ha dichiarato inammissibile quello di D. perché non lo ha emendato e per il mancato versamento dell'anticipo spese; che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio; che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021; che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne); che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro tale decisione;

per questi motivi, il Presidente decreta:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alla ricorrente, alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 4 gennaio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

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Schweiz
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1C_635/2021
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_635/2021, CH_BGer_001, 1C 635/2021
Entscheidungsdatum
04.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026